Cassazione Civile, Ordinanza n. 33316/2025 del 19/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (assistito)
La controversia
La controversia nasce dal diniego, in appello, dell'assegno sociale richiesto da una persona separata consensualmente che aveva rinunciato all'assegno di mantenimento nei confronti dell'ex coniuge. La Corte territoriale aveva ritenuto che la prestazione assistenziale presupponesse il previo ricorso al sostegno economico del coniuge obbligato e, inoltre, aveva dubitato dell'effettivo stato di bisogno valorizzando la rinuncia al mantenimento, la vicinanza temporale tra separazione e domanda, la presenza di attività lavorative/professionali e altri indici indiretti di possibile capacità reddituale. Il ricorrente ha impugnato la sentenza denunciando violazione dell'art. 3, comma 6, L. 335/1995, sostenendo che i soli requisiti per l'assegno sociale sono quelli anagrafico e reddituale e che non esiste un obbligo giuridico di rivolgersi prima al coniuge o ai prossimi congiunti; ha inoltre contestato l'uso di presunzioni e di elementi non provati per escludere lo stato di bisogno, richiamando l'orientamento di legittimità che considera irrilevante la mancata richiesta di mantenimento e ammette la prestazione anche in caso di rinuncia a redditi derivanti da obblighi di mantenimento, salvo condotte fraudolente concretamente accertate.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha affermato che, ai fini dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, L. 335/1995, rileva lo stato di bisogno effettivo desunto dall'assenza o insufficienza di redditi entro la soglia legale; non è invece richiesto che il richiedente abbia prima domandato il mantenimento al coniuge separato o ai familiari, né che lo stato di bisogno sia incolpevole. Ha inoltre precisato che la rinuncia a un assegno di mantenimento non esclude di per sé il diritto all'assegno sociale, salvo la prova, da parte di chi contesti la prestazione, di una simulazione fraudolenta dello stato di bisogno. Quanto al requisito reddituale, la Corte ha ritenuto insufficiente il richiamo a generiche attività artistiche o professionali prive di una concreta quantificazione del reddito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte territoriale per un nuovo esame conforme ai principi indicati e per la regolazione delle spese di legittimità.
Norme richiamate
viene invocato come parametro del motivo di ricorso per dedurre violazione di legge
art. 3, comma 6, L. n. 335/1995
l'assegno sociale spetta in presenza del requisito anagrafico e di uno stato di bisogno effettivo, desunto dall'assenza o insufficienza di redditi entro la soglia legale; non è necessario il previo ricorso al coniuge o ai familiari, e la rinuncia a un assegno di mantenimento non esclude di per sé il diritto
art. 38 Cost.
richiamato a fondamento della tutela del minimo vitale e della natura assistenziale della prestazione
richiamato implicitamente nel passaggio sull'onere di allegare e provare le condotte fraudolente che simulino lo stato di bisogno
Massime di principio
- Per l'assegno sociale il requisito reddituale va accertato in concreto sulla base della situazione economica effettiva del richiedente, entro la soglia legale prevista, senza introdurre requisiti ulteriori non previsti dalla legge.
- La mancata richiesta di assegno di mantenimento al coniuge separato o la rinuncia a tale assegno non escludono, da sole, lo stato di bisogno richiesto per l'assegno sociale.
- Il sistema di sicurezza sociale non impone, in via generale, un previo e necessario ricorso ai familiari obbligati al mantenimento prima di accedere alla prestazione assistenziale pubblica.
- Lo stato di bisogno rilevante ai fini dell'assegno sociale non deve essere incolpevole; ciò che conta è la condizione economica oggettiva, salvo che sia provata una condotta fraudolenta di simulazione del bisogno.
- Chi contesti il diritto all'assegno sociale per asserita simulazione deve allegare e provare specifiche condotte fraudolente; non sono sufficienti meri sospetti o indici presuntivi generici.
- Quando si contesta il requisito reddituale, non è sufficiente richiamare attività svolte dal richiedente senza una concreta quantificazione dei redditi percepiti e senza verificare il superamento della soglia normativa.
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