Cassazione Penale, Ordinanza n. 17640/2025 del 09/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza del Tribunale di Milano con cui è stata qualificata la sua condotta come intralcio alla giustizia ai sensi dell'art. 377 c.p. Sostiene, con il ricorso e con i motivi nuovi depositati dalla difesa, che la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito sarebbe errata e che la condotta avrebbe una diversa valenza giuridica. In particolare, la Corte rileva che la censura mira in realtà a contestare in fatto l'accertamento secondo cui l'imputato avrebbe minacciato una persona offesa/testimone per indurla a modificare la versione già resa in precedenza.
La decisione
La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Osserva che la doglianza sulla qualificazione ex art. 377 c.p. è manifestamente infondata perché la Corte di appello aveva motivatamente accertato, sulla base dei dati probatori, che l'imputato aveva minacciato la persona indicata per farle cambiare la precedente versione. La critica difensiva non evidenzia un vizio di legittimità, ma propone una lettura alternativa del fatto, preclusa in sede di cassazione. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La condotta consistente nel minacciare una persona affinché modifichi una versione già resa è ricondotta alla fattispecie di intralcio alla giustizia; la censura che mira solo a contestare la ricostruzione fattuale è inammissibile in cassazione.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È manifestamente infondato il ricorso per cassazione che, sotto la veste della violazione di legge o della erronea qualificazione giuridica, si risolva nella mera contestazione dell'accertamento in fatto compiuto dai giudici di merito.
- La minaccia diretta a indurre una persona a modificare una versione già resa può integrare il delitto di intralcio alla giustizia ex art. 377 c.p., quando il giudice di merito accerti adeguatamente la finalità di interferire con la genuinità delle dichiarazioni.
- In sede di legittimità non è consentito sostituire alla ricostruzione probatoria dei giudici di merito una diversa lettura dei fatti, se la motivazione impugnata è completa e coerente.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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