Cassazione Penale, Sentenza n. 16100/2024 del 17/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente deduce la nullità del giudizio di appello per omessa notifica dell'avviso dell'udienza in appello: il decreto di citazione indicava e notificava l'avviso a Iannò Massimo (fratello, anch'egli imputato la cui posizione era stata stralciata) invece che a Iannò Domenico. Anche l'attestazione di notifica ex art. 161, comma 4, c.p.p., a mezzo PEC al difensore, riportava il nominativo errato. Si contestava che la successiva notificazione al difensore non potesse sanare l'errore, perché l'atto originario non era stato recapitato al corretto destinatario e pertanto l'imputato poteva non aver avuto conoscenza dell'appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che l'errata indicazione del destinatario e la notificazione a persona diversa (il fratello, anch'egli imputato) costituiscano una sostanziale omessa citazione dell'imputato, non sanabile dalla successiva attestazione di notifica al difensore. Perciò ha dichiarato l'esistenza di una nullità assoluta (artt. 178, comma 1, lett. c) e 179, comma 1 c.p.p.) e ha annullato senza rinvio la sentenza di appello, disponendo la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Messina per nuovo giudizio.
Norme richiamate
La Corte di Appello aveva riconosciuto l'attenuante di cui alla norma e rideterminato la pena in favore dell'imputato; la Cassazione riporta tale circostanza come parte del quadro fattuale ma la decisione di merito è stata annullata per vizi processuali.
art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
La notificazione al difensore a mezzo PEC, prevista dalla norma, non è stata ritenuta idonea a sanare l'errata citazione dell'imputato quando il decreto di citazione indicava e notificava un destinatario diverso (il fratello), con rischio concreto che l'imputato non abbia avuto conoscenza dell'atto.
art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 (conv. L. 176/2020)
La controversia è stata trattata senza intervento delle parti in udienza, con conclusioni scritte, in applicazione della disciplina emergenziale richiamata; la Corte ha richiamato la procedura ma ciò non incide sulla questione di nullità della citazione.
art. 94 d.lgs. 10/10/2022 n. 150 (comma secondo) e art. 17 d.l. 22/06/2023 n. 75
Norme richiamate per la continuità di applicazione della disciplina che consente il trattamento del ricorso nelle forme adottate dal tribunale (riferimento temporale/procedurale).
art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
La Corte ha qualificato l'errata notificazione come omessa citazione, rientrante nelle ipotesi di nullità assoluta previste dall'art. 178 c.p.p.
art. 179, comma 1, cod. proc. pen.
Sanzione della nullità assoluta con rilevabilità d'ufficio in ogni stato e grado del processo; applicata dalla Corte per annullare la sentenza di appello.
Giurisprudenza di Sezioni Unite richiamata (Cass. Sez. U., sentenze citate)
La Corte ha richiamato precedenti di legittimità che distinguono tra notificazione 'irregolare' e notificazione omessa e confermano che l'errata indicazione del destinatario, quando ne consegue la mancata conoscenza dell'atto, determina nullità non sanabile.
Massime di principio
- Se il decreto di citazione indica e la notificazione raggiunge un soggetto diverso dall'imputato (anche se parente o coimputato), si può configurare omessa citazione e quindi nullità assoluta del giudizio
- La successiva notificazione dell'atto al difensore (es. ex art. 161, comma 4, c.p.p., tramite PEC) non sana automaticamente l'errata indicazione del destinatario nella citazione quando ciò abbia potuto impedire la conoscenza dell'atto da parte dell'imputato
- La differenza tra notificazione irregolare (potenzialmente sanabile) e notificazione omessa (nullità assoluta) dipende dalla concreta idoneità dell'atto a raggiungere lo scopo della conoscenza da parte dell'imputato
- Quando il destinatario indicato è anch'egli imputato o persona che poteva legittimamente ricevere una citazione, l'errore nel nominativo crea confusione che rende probabile la mancata conoscenza dell'imputato e quindi la nullità
- Le nullità assolute di citazione sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del processo e possono comportare l'annullamento della sentenza con rinvio per nuovo giudizio
- In situazioni analoghe è fondamentale verificare: a) correttezza del nominativo nell'atto di citazione; b) reale destinatario della notificazione e modalità (consegna a convivente, PEC, domicilio eletto); c) attestazioni di notifica per eventuali errori formali che possano incidere sulla conoscenza effettiva
- Per prevenire rischi processuali, il difensore dovrebbe tempestivamente segnalare al giudice o impugnare eventuali errori di notifica o di nominativo prima della conclusione del grado di giudizio
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