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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18115/2022 del 06/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

Una società creditrice aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per Euro 93.630,38 oltre interessi, in relazione a una polizza fideiussoria prestata a garanzia di una fornitura effettuata in favore di una società poi fallita. La società garante aveva proposto opposizione sostenendo che non fosse provato che il credito ammesso al passivo fallimentare coincidesse con quello garantito dalla polizza, anche perché il contratto prevedeva il decorso del diritto all'indennizzo dalla data di ammissione del credito del beneficiario. Il Tribunale aveva accolto l'opposizione e dichiarato inammissibile la chiamata del terzo. In appello, la creditrice aveva censurato la valutazione del primo giudice, ma la Corte d'appello aveva dichiarato l'appello inammissibile per asserita carenza di specificità ex art. 342 c.p.c., ritenendo anche inammissibile il giuramento decisorio deferito e non ammissibili ulteriori prove non specificamente riproposte. Con il ricorso per cassazione, la ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 342 e 132 c.p.c., sostenendo che il motivo di appello era specifico e investiva puntualmente la ricostruzione dei fatti e la documentazione richiamata; 2) violazione degli artt. 2736 e 2739 c.c., contestando l'inammissibilità del giuramento decisorio e affermando che i capitoli dedotti erano decisivi; 3) violazione dell'art. 346 c.p.c., per avere la Corte d'appello ritenuto non riproposte le istanze istruttorie di primo grado.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo erronea la declaratoria di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità. Ha affermato che il motivo di appello era sufficientemente chiaro e puntuale, perché individuava le ragioni di censura alla sentenza di primo grado e chiedeva una diversa valutazione delle prove già acquisite, senza necessità di formule sacramentali o di un progetto alternativo di sentenza. Sono stati dichiarati assorbiti gli altri motivi di ricorso. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 342 c.p.c.

    Nel testo vigente dopo la riforma del 2012, l'appello è inammissibile solo se non contiene una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati e delle relative doglianze; è sufficiente una chiara esposizione delle censure senza formule sacramentali o progetto alternativo di decisione.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 342 c.p.c. come parametro della censura sulla motivazione e sulla struttura dell'atto di appello, ma la decisione si concentra sulla specificità dei motivi.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente come norma violata in relazione alla valutazione delle prove e alla ricostruzione dei fatti.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente come norma violata in relazione alla valutazione delle prove e alla ricostruzione dei fatti.

  • art. 2736, comma 1, c.c.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno dell'ammissibilità del giuramento decisorio quando dalla risposta dipenda la decisione della causa.

  • art. 2739 c.c.

    Richiamato dalla Corte d'appello per ritenere inammissibile un capitolo di giuramento che non riguardava un fatto proprio o la conoscenza di un fatto altrui, ma una situazione giuridica.

  • art. 346 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere che le istanze istruttorie dedotte in primo grado erano state ritualmente riproposte in appello.

  • art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.

    La Corte afferma che il motivo di censura soddisfaceva l'onere di specifica indicazione degli atti e documenti rilevanti.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Indicato come base per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.

Massime di principio

  • Ai fini della specificità dei motivi di appello, dopo la riforma dell'art. 342 c.p.c., è sufficiente che l'atto individui chiaramente le questioni e i punti della decisione censurati e confuti le ragioni del primo giudice, senza necessità di formule rituali o di un progetto alternativo di sentenza.
  • L'appellante che contesti la ricostruzione dei fatti operata dal primo giudice può limitarsi a chiedere una nuova valutazione delle prove già acquisite e a riproporre le argomentazioni svolte in primo grado, purché le censure siano comprensibili e puntuali.
  • È erronea la declaratoria di inammissibilità dell'appello fondata sul solo rilievo che le difese svolte in grado di gravame riproducano argomentazioni già esposte nel giudizio di primo grado.
  • Se viene accolto il motivo di ricorso che censura la declaratoria di inammissibilità dell'appello, restano assorbite le ulteriori censure che presuppongono l'esame del merito dell'impugnazione o di questioni processuali consequenziali.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFideiussione
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieAppello
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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