Cassazione Penale, Sentenza n. 27036/2023 del 21/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso impugnava la sentenza di appello che aveva confermato la condanna per plurimi episodi di truffa e sostituzione di persona. Primo motivo: dedotta violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p., sostenendo che i fatti addebitati ai capi h), k), p), s), x) e aa) non integrerebbero l'art. 494 c.p. (sostituzione/induzione in errore), perché in nessun caso si sarebbe verificata l'effettiva induzione in errore della persona offesa e al più si potrebbe configurare il tentativo. Secondo motivo: censurata la contraddittorietà della motivazione perché la Corte territoriale avrebbe confermato la condanna per il capo w) nonostante il Tribunale avesse dichiarato l'estinzione del reato per condotte riparatorie.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il primo motivo consistesse in mere doglianze di fatto finalizzate a una rivalutazione del materiale probatorio (vietata in sede di legittimità) e fosse sostanzialmente una riproduzione del motivo d'appello, priva della specificità richiesta per il ricorso in cassazione. Ha inoltre osservato che la Corte d'appello aveva esaminato e valorizzato il medesimo compendio probatorio e motivato in modo congruo la capacità persuasiva e l'uso di una placca metallica e dell'assunzione di appartenente alle forze dell'ordine da parte dell'imputato, idonee a trarre in inganno le vittime. Il secondo motivo è stato considerato un mero errore materiale, dato che il capo w) risulta effettivamente indicato nel dispositivo e nella motivazione (la persona offesa non era stata risarcita). A seguito dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
La Corte ha ritenuto che la censura svolta sotto questa norma fosse in realtà una doglianza di fatto (rivalutazione delle prove) non consentita in Cassazione; pertanto il motivo, privo della necessaria specificità giuridica, è inammissibile
La norma (riguardante la sostituzione di persona/induzione in errore) è stata applicata dalla Corte territoriale come integrata dai fatti descritti (uso di qualifica verbale e di una placca metallica) e la Cassazione ha ritenuto congrua la valutazione del giudice di merito sulla sussistenza dell'elemento dell'induzione in errore
art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Richiamata implicitamente: la mancanza di specificità e di correlazione fra argomentazioni del ricorso e motivazione impugnata determina l'inammissibilità dell'impugnazione per aspecificità
Prevede la condanna alle spese del procedimento e la possibilità di comminare una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità; la Corte ha applicato tale disposizione condannando il ricorrente alle spese e a euro 3.000
Massime di principio
- La Cassazione non è sede per rivalutare il materiale probatorio: i motivi che mirano a una diversa valutazione dei fatti sono inammissibili se si limitano a riprodurre censure di merito
- Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici, con indicazione puntuale delle norme invocate e della correlazione fra i vizi denunciati e la motivazione del giudice di merito; la mera riproduzione dell'appello comporta inammissibilità
- Quando si eccepisce l'insussistenza di uno degli elementi costitutivi del reato (es. l'induzione in errore), il ricorso deve evidenziare errori giuridici nella valutazione probatoria o nella applicazione della norma, non limitarsi a contrapporre una versione alternativa dei fatti
- Gli errori materiali del dispositivo o della formulazione del motivo (es. omissione o confusione tra capi) possono essere rilevati e corretti, ma non giustificano automaticamente l'accoglimento del ricorso se la motivazione e il dispositivo sono congruenti
- L'inammissibilità del ricorso può comportare, oltre al rigetto, la condanna alle spese e una sanzione alla Cassa delle ammende se si ravvisano profili di colpa nella determinazione dell'inammissibilità
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