Cassazione Penale, Sentenza n. 44102/2024 del 03/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva rigettato il riesame del decreto di sequestro probatorio (12/06/2024) relativo a telefono cellulare e computer, disposti nell'ambito di indagini su presunti reati di falso ideologico e altre fattispecie, qualificate alternativamente come abuso di ufficio (art. 323 c.p.) o indebita percezione di erogazioni pubbliche. Le doglianze principali riguardavano: 1) mancanza di motivazione rispetto al fumus di più capi indicati nel decreto di sequestro (il provvedimento impugnato aveva considerato solo astrattamente l'abuso di ufficio); 2) assenza di elementi per configurare l'abuso di ufficio in quanto non sarebbe derivato alcun ingiusto vantaggio patrimoniale o danno; 3) contestazione della correttezza della qualificazione giuridica delle condotte e richiesta di riesame alla luce della documentazione difensiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo viziata la motivazione dell'ordinanza impugnata (omessa istruttoria e mancata considerazione dei capi contestati) e ha inoltre rilevato che la fattispecie di "abuso da conflitto di interessi" prevista dall'art. 323 c.p. era stata abrogata con la legge n. 114/2024 (entrata in vigore il 25/08/2024). Ha escluso altresì l'applicabilità dell'art. 314-bis c.p. (introdotto dal d.l. 92/2024 conv. in l.112/2024) alla fattispecie in esame per mancanza dei presupposti tipici del nuovo delitto. Conseguentemente la Corte ha annullato senza rinvio sia l'ordinanza del Tribunale sia il decreto del Pubblico Ministero del 12/06/2024 e ha disposto l'immediata restituzione delle cose sequestrate agli aventi diritto, assegnando l'esecuzione al PM presso il Tribunale di L'Aquila.
Norme richiamate
La Corte osserva che la fattispecie di "abuso da conflitto di interessi" prevista dall'art. 323 c.p. è stata abrogata dalla legge n. 114/2024; quindi non poteva costituire fondamento valido per il sequestro probatorio nel periodo successivo all'abrogazione.
Nuova fattispecie introdotta dal d.l. 92/2024, conv. in l.112/2024; la Corte conclude che le condotte contestate non soddisfano i presupposti del reato (condotte distrattive) e quindi la norma non è applicabile al caso di specie.
d.l. 4/7/2024 n. 92, convertito in l. 8/8/2024 n. 112
Normativa che ha introdotto l'art. 314-bis c.p.; la Corte valuta e dichiara l'inapplicabilità della nuova norma ai fatti contestati per mancanza dei presupposti.
Norma che ha abrogato l'art. 323 c.p.; la Corte richiama l'abrogazione per escludere la sussistenza del reato posto a fondamento del sequestro.
art. 325, comma 1, cod. proc. pen.
Richiamato per delimitare la legittimità del ricorso per cassazione contro ordinanze in materia di sequestro: ammesso solo per violazione di legge (includendo errores in iudicando/procedendo e vizi gravi della motivazione).
Citato nel testo come possibile alternativa di imputazione; la Corte osserva che le ipotesi alternative non sono state adeguatamente motivate dall'ordinanza impugnata e risultano implicitamente escluse.
Massime di principio
- Un provvedimento di sequestro probatorio deve motivare in modo coerente e specifico il fumus commissi delicti per ciascun capo indicato: il giudice deve considerare e rispondere alle censure sollevate dalla difesa e alle diverse ipotesi contestative o, se le esclude, motivare esplicitamente l'esclusione.
- Mutamenti normativi intervenuti tra l'adozione del provvedimento e il riesame (es. abrogazione di una fattispecie penale) incidono sul fondamento giuridico del sequestro; se la norma su cui si basa il sequestro è stata abrogata o mutata, il sequestro può essere annullato e deve essere disposta la restituzione immediata.
- L'introduzione di nuove fattispecie (es. art. 314-bis) non consente automaticamente di riqualificare i fatti se non sono presenti i presupposti materiali e tipici del nuovo reato; il pubblico ministero o il giudice devono verificare la piena rispondenza degli elementi oggettivi e soggettivi.
- In sede di impugnazione in Cassazione dei provvedimenti cautelari reali l'unica via è per violazione di legge: è pertanto efficace per il difensore evidenziare vizi formali e sostanziali della motivazione (assenza, apparente, contraddittorietà) e mutamenti normativi che incidono sul fumus.
- Se i capi di imputazione sono formulati in via alternativa, il giudice che conferma o respinge misure cautelari deve analizzare ciascuna ipotesi o spiegare perché ne ritiene solo una astrattamente configurabile; altrimenti il provvedimento può essere annullato per carenza motivazionale.
- Difesa pratica: in casi analoghi chiedere espressamente nel ricorso la valutazione degli effetti di eventuali modifiche legislative, contestare la mancanza di motivazione per ogni capo, e domandare la restituzione immediata dei materiali sequestrati qualora venga meno il fondamento giuridico del sequestro.
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