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Cassazione Penale, Ordinanza n. 14318/2025 del 11/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo i motivi privi di specificità e comunque smentiti da una motivazione di appello reputata logica, coerente e puntuale sui profili della responsabilità, della recidiva e della continuazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è proposto dall'imputato avverso la sentenza di appello che lo ha ritenuto responsabile del reato di resistenza a pubblico ufficiale. I tre motivi dedotti riguardano: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità; 2) illegittima applicazione della recidiva contestata; 3) mancato riconoscimento della continuazione esterna. La Corte rileva però che le censure sono generiche e apodittiche, perché non indicano specificamente quali elementi di prova o passaggi motivazionali sarebbero stati trascurati dal giudice di merito per pervenire a un'assoluzione, per escludere la recidiva o per riconoscere la continuazione.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    Norma incriminatrice del reato oggetto del giudizio; la sentenza si limita a richiamarla come titolo del fatto contestato.

  • art. 99 c.p.

    Richiamato indirettamente dal riferimento alla recidiva contestata e alla sua applicazione; la Corte non entra nel merito, ma rileva l'inammissibilità della censura per genericità.

  • art. 81 c.p.

    Richiamato indirettamente con riferimento alla continuazione c.d. esterna; la Corte non ne affronta il merito, ritenendo generica la doglianza.

  • art. 616 c.p.p.

    Base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito di declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a censure assertive o meramente apodittiche, senza indicare in modo specifico gli elementi di fatto o di prova trascurati dal giudice di merito.
  • La doglianza relativa alla responsabilità penale deve confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata e individuare puntualmente i profili di illogicità o di violazione di legge, non essendo sufficiente una contestazione generica dell'esito decisorio.
  • Le censure contro l'applicazione della recidiva e contro il mancato riconoscimento della continuazione devono essere specifiche e argomentate; in difetto, il ricorso è inammissibile.
  • Quando il giudice di merito ha fornito una motivazione coerente, logica e puntuale sui punti devoluti, la Corte di cassazione non può trasformare il ricorso in una nuova rivalutazione del merito in assenza di specifiche censure ammissibili.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiRecidivaContinuazione

Testo integrale

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