Cassazione Penale, Sentenza n. 24105/2024 del 18/06/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il difensore di Di Blasio impugnava l'ordinanza del 07/11/2023 con cui la Corte d'appello di L'Aquila aveva dichiarato inammissibile l'appello avverso la sentenza del Tribunale di L'Aquila del 07/12/2022 per difetto di specificità dei motivi. L'atto di impugnazione in sede di merito chiedeva l'assoluzione per non aver commesso il fatto o perché il fatto non sussiste, deducendo genericamente l'insufficienza della prova circa l'individuazione del reddito e il dolo; alternativamente chiedeva riduzione della pena ai minimi edittali riconoscendo le attenuanti generiche e l'art. 62, n. 4 cod. pen. In cassazione il ricorrente ha riproposto le stesse doglianze, lamentando che la Corte territoriale avrebbe motivato solo "con formule di stile" e sostenendo che la modesta entità del danno avrebbe giustificato l'attenuante di cui all'art. 62, n. 4.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità. Ha ritenuto che il ricorso non indicasse a quale dei casi tipici dell'art. 606 cod. proc. pen. si intendeva ricondursi e mancasse della necessaria correlazione critica con le ragioni poste a fondamento dell'ordinanza impugnata. La Corte ha inoltre osservato che il ricorrente si è limitato a riprodurre, in forma sintetica, le stesse censure già proposte con l'appello e motivatamente respinte in secondo grado, il che non può costituire motivo di cassazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiede che il ricorso per cassazione specifichi a quale dei motivi tipici si riferisca; l'omissione rende il ricorso generico e inammissibile.
richiamata dall'appellante
L'attenuante è stata invocata dal ricorrente, ma la Corte territoriale l'aveva considerata non influente sulla tipologia del reato; la Corte di cassazione ha ritenuto che la mera invocazione generica non fosse idonea a contestare tale motivazione.
richiamata dall'appellante
Invocata dall'appello in relazione alla quantificazione della pena, ma la Corte d'appello ne aveva motivatamente negato il riconoscimento; la cassazione richiede contestazioni specifiche di tale motivazione per essere ammesse.
Massime di principio
- In cassazione il ricorrente deve indicare espressamente quale (o quali) previsione(i) dell'art. 606 cod. proc. pen. assume violate; l'assenza di tale indicazione determina l'inammissibilità per genericità.
- Non è sufficiente riproporre in cassazione le stesse doglianze già formulate e respinte nei gradi precedenti: occorre un'analisi critica specifica delle ragioni poste a fondamento della decisione impugnata.
- Le censure di merito sulle valutazioni probatorie devono confrontarsi concretamente con gli accertamenti del giudice di merito (es. valutazioni dell'Agenzia delle Entrate, deduzioni sul dolo), non limitandosi ad affermazioni generiche di insufficienza della prova.
- La mera invocazione di attenuanti (art. 62 n. 4, art. 62-bis) senza argomentazione concreta sul loro concreto apprezzamento da parte del giudice non è idonea a sostenere il ricorso in cassazione.
- La declaratoria di inammissibilità può comportare la condanna alle spese e, in casi come questo, il pagamento di somme alla Cassa delle ammende; pertanto è importante valutare la non manifestata fondatezza del ricorso prima di proporre impugnazioni generiche.
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