Cassazione Penale, Ordinanza n. 12877/2025 del 03/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello che lo aveva ritenuto responsabile del reato di riciclaggio. Con il primo motivo ha dedotto vizio di motivazione sulla affermazione di penale responsabilità ex art. 648-bis c.p. e ha chiesto la riqualificazione del fatto nel diverso reato di furto, sostenendo in sostanza di essere coinvolto nel reato presupposto. La Corte ha ritenuto il motivo aspecifico e manifestamente infondato, evidenziando che la motivazione di merito era coerente con le risultanze istruttorie e che mancavano elementi probatori idonei a dimostrare il suo concorso nel reato presupposto, mentre le sue dichiarazioni autoaccusatorie sul coinvolgimento nella sottrazione della Fiat Panda erano generiche. Con il secondo motivo ha lamentato violazione dell'art. 62-bis c.p. e vizio di motivazione per il diniego delle attenuanti generiche. La Corte ha ritenuto la censura non consentita in sede di legittimità e ha richiamato il principio secondo cui il giudice di merito, nel negare le attenuanti generiche, può valorizzare solo gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, senza dover esaminare analiticamente tutti quelli prospettati dalle parti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La declaratoria di inammissibilità è stata fondata sulla manifesta infondatezza e aspecificità del primo motivo e sull'inammissibilità del secondo, relativo al diniego delle attenuanti generiche, confermando indirettamente la condanna già pronunciata nei giudizi di merito per riciclaggio.
Norme richiamate
integra il reato di riciclaggio; la responsabilità è stata ritenuta correttamente affermata in mancanza di prova del coinvolgimento dell'imputato nel reato presupposto e in presenza di una condotta di provenienza illecita del bene.
il diniego delle attenuanti generiche può essere motivato valorizzando gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, senza necessità di esaminare tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti.
in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è censurabile la motivazione di merito che, in modo coerente e non manifestamente illogico, affermi la responsabilità per riciclaggio sulla base dell'assenza di prova del coinvolgimento dell'imputato nel reato presupposto e della genericità delle sue autodichiarazioni.
- La richiesta di riqualificazione del fatto in un diverso reato è infondata quando le risultanze probatorie non consentono di attribuire all'imputato la partecipazione al reato presupposto e la ricostruzione del giudice di merito è logicamente sostenuta dagli atti.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimamente motivato ove il giudice faccia riferimento a elementi ritenuti decisivi, come la mancata resipiscenza e una personalità negativa desunta dalla versione non veritiera dei fatti; non è necessario confutare uno per uno tutti gli elementi allegati dalle difese.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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