Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 22000/2026 del 26/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (erede)

La controversia

La lite nasceva dalla vendita, effettuata dal de cuius anni prima della morte, della nuda proprietà di un fabbricato al figlio convenuto, con prezzo dichiarato nel rogito e quietanza notarile. Dopo l'apertura della successione, una figlia del defunto ha sostenuto che quell'atto fosse solo apparente e che dietro la compravendita si celassero, alternativamente, una donazione indiretta o un patto successorio vietato, oppure una vendita in frode alla legge e con finalità illecite, con conseguente nullità dell'atto e reintegrazione della legittima; ha anche chiesto la divisione ereditaria e il risarcimento dei danni. Il convenuto ha contestato tutto e ha sostenuto che il prezzo era stato realmente pagato; nel giudizio è intervenuta anche la madre, poi deceduta, che aveva a sua volta dedotto la simulazione della vendita e chiesto la riduzione per lesione della propria quota. In appello le domande sono state respinte. In cassazione la ricorrente ha proposto sei motivi: 1) omesso esame del fatto che il conto corrente del de cuius, al momento della morte, era quasi privo di liquidità, fatto che secondo la ricorrente avrebbe dimostrato che il prezzo non era mai transitato; 2) violazione dell'art. 2697 c.c. per mancata ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio; 3) violazione dell'art. 91 c.p.c. per il mancato rilievo della soccombenza anche della coerede intervenuta; 4) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla posizione della stessa; 5) omessa motivazione per mancata ammissione di prove testimoniali; 6) omessa motivazione sulla richiesta di disporre controlli della Guardia di Finanza sui movimenti patrimoniali dei conti interessati.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi relativi al preteso omesso esame della liquidità residua sul conto del de cuius, alla consulenza tecnica d'ufficio, alla mancata valutazione della soccombenza della coerede, alla prova testimoniale e all'intervento della Guardia di Finanza. La Corte ha valorizzato la "doppia conforme", che precludeva le censure motivazionali, e ha osservato che la Corte territoriale aveva già accertato la reale corresponsione del prezzo mediante assegno circolare, non contestato né oggetto di querela di falso, nonché l'assenza di una sproporzione palese tra prezzo e valore della nuda proprietà. Ha quindi confermato il rigetto delle domande di simulazione, nullità, riduzione, divisione e risarcimento. In applicazione dell'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., ha inoltre condannato la ricorrente a versare al resistente un'ulteriore somma pari alle spese liquidate e a pagare euro 2.500 alla Cassa delle ammende, oltre alle spese del giudizio e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati

    La proposta del consigliere delegato non determina incompatibilità del medesimo nel collegio chiamato a decidere la causa, poiché non ha valore di pronuncia definitiva e la decisione successiva è un riesame nel medesimo giudizio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Il collegio può essere composto anche dal presidente o dal consigliere che ha formulato la proposta accelerata, senza incompatibilità.

  • art. 51, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Non sussiste incompatibilità per il giudice che abbia formulato la proposta accelerata, poiché tale attività non integra una funzione decisoria.

  • art. 52 c.p.c.

    La precedente proposta non comporta astensione obbligatoria del giudice del collegio.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame è inammissibile se il fatto storico è stato comunque considerato dal giudice di merito o se si mira solo a contestare l'omesso esame di documenti, deduzioni istruttorie o prove non decisive.

  • art. 360, comma 4, c.p.c.

    In presenza di doppia conforme è preclusa la censura motivazionale quando non si deduca che le decisioni di merito si fondino su ragioni di fatto diverse.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La dedotta violazione dell'art. 2697 c.c. non è configurabile se si contesta solo la valutazione dell'esito della prova e non l'erronea attribuzione dell'onere probatorio.

  • art. 2697 c.c.

    È violato solo quando il giudice pone l'onere della prova a carico della parte sbagliata; non quando valuta male le prove raccolte.

  • art. 91 c.p.c.

    La censura sulle spese è infondata quando manca interesse concreto della parte a dolersi della mancata condanna di un soggetto la cui eventuale soccombenza non le gioverebbe.

  • art. 112 c.p.c.

    Non vi è omessa pronuncia quando la decisione di merito, pur senza un passaggio espressamente dedicato, rigetta implicitamente la domanda o la posizione processuale dedotta.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    La definizione del ricorso in conformità alla proposta accelerata consente la condanna della parte soccombente a una somma equitativamente determinata in favore della controparte.

  • art. 96, comma 4, c.p.c.

    Nella medesima ipotesi è possibile condannare la parte soccombente al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 119 d.lgs. n. 385/1993

    Gli eredi e i chiamati all'eredità hanno diritto di accedere allo storico delle operazioni bancarie del de cuius fino a dieci anni prima del decesso.

  • art. 481 c.c.

    Richiamato come termine da fissare in subordine per l'accettazione dell'eredità.

  • art. 458 c.c.

    Richiamato in relazione al divieto di patti successori.

  • art. 187 c.p.c.

    La richiesta istruttoria rivolta a controlli patrimoniali esterni è stata ritenuta esplorativa e quindi non necessaria nel caso concreto.

Massime di principio

  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non può essere dedotto per lamentare il mancato esame di singoli documenti o di specifiche risultanze istruttorie, se il fatto storico rilevante è stato comunque considerato dal giudice di merito.
  • In presenza di doppia conforme, il ricorso per cassazione non può veicolare censure motivazionali se non si allega che le due decisioni di merito si fondano su diverse ragioni di fatto.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice attribuisce l'onere probatorio alla parte sbagliata; se invece il ricorrente contesta la valutazione delle prove, la doglianza attiene al merito ed è sindacabile, al più, nei limiti del vizio motivazionale.
  • La consulenza tecnica d'ufficio non può essere utilizzata come mezzo esplorativo o come ricerca della prova di fatti non specificamente allegati; il suo diniego è insindacabile in cassazione quando sia coerente con il quadro probatorio già acquisito.
  • Per dedurre la simulazione di una compravendita come donazione indiretta o negozio misto con donazione occorrono elementi concreti di sproporzione, difetto di effettivo pagamento o altre circostanze univoche; la mera congettura sull'assenza di liquidità residua del venditore non è sufficiente, specie se il rogito attesta il pagamento e la quietanza non sono contestati con querela di falso.
  • Le richieste istruttorie devono essere pertinenti e decisive rispetto al thema decidendum; sono inammissibili o infondate quando mirano a esplorare i movimenti patrimoniali in assenza di specifiche allegazioni idonee a scardinare l'accertamento già compiuto dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieDonazioniTutela dei legittimariDivisione ereditariaImpugnazioniProveSpese di lite
RamiSuccessioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàSimulazioneInterposizione fittiziaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.