Cassazione Civile, Sentenza n. 32623/2024 del 15/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Imputazione della mancata inclusione, nel valore doganale dichiarato per importazioni 2020-2021, delle royalties (corrispettivi per diritti di licenza del marchio 'Levi's') che erano corrisposte al licenziante; questioni di diritto e di fatto sollevate in cassazione: nullità per contrarietà a giudicati precedenti (giudicato esterno), violazioni di norme processuali e tributarie, vizio di motivazione dell'appello in ordine all'interpretazione dei contratti di licenza (in particolare l'art. 4.1 e 4.2 e la nozione di 'condizione di vendita'), corretto inquadramento degli indici di controllo/controllo di fatto del licenziante sui produttori, rilevanza dei documenti di prassi (TAXUD/WCO), illegittimità dei processi verbali e vizi formali relativi alla sottoscrizione degli atti doganali, e censure relative all'irrogazione e quantificazione delle sanzioni (principio di proporzionalità, cumulo, contraddittorio).
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato in gran parte dichiarato inammissibile per difetto di specificità o rigettato come infondato. La Corte di cassazione ha confermato i principi applicati dalla Corte di merito: le royalties devono essere incluse nel valore in dogana qualora sussistano le condizioni previste dal diritto dell'Unione (in particolare quando le royalties sono relative alle merci importate e costituiscono una condizione della vendita), e ciò anche se il beneficiario delle royalties è un terzo rispetto al venditore, quando dal complesso dei contratti (licenza, vendita) emerge un potere di orientamento o controllo del licenziante sulla produzione/distribuzione. La sentenza di merito è stata ritenuta corretta nell'accertamento del controllo esercitato dai licenzianti e nell'applicazione della normativa comunitaria e della prassi (TAXUD), mentre i molteplici motivi di cassazione che denunciavano errori di fatto, omissioni di esame o vizi procedurali sono stati considerati non specifici o infondati. È stata altresì confermata la decisione di rideterminare le sanzioni nella misura dell'imposta evasa (principio di proporzionalità). In sintesi: rigetto del ricorso, conferma della decisione di secondo grado che includeva le royalties nella base imponibile doganale e rideterminava le sanzioni.
Norme richiamate
Regolamento (UE) 952/2013 (Codice doganale dell'Unione - CDU)
art. 70, comma 1: il valore in dogana è quello di transazione, ossia il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci; art. 71, lett. c: i corrispettivi e i diritti di licenza relativi alle merci da valutare, che il compratore, direttamente o indirettamente, è tenuto a pagare come condizione della vendita delle merci da valutare, vanno inclusi
La Corte ha richiamato il principio secondo cui il valore in dogana è basato sul prezzo di transazione e che le royalties vanno aggiunte se ricorrono le condizioni dell'art. 71 (relatività alla merce, inclusione non già compresa nel prezzo, obbligo del compratore di pagarle come condizione di vendita).
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447
art. 136, par. 4: I corrispettivi e i diritti di licenza sono considerati pagati come condizione della vendita delle merci importate quando: a) il venditore o una persona ad esso collegata chiede all'acquirente di effettuare tale pagamento; b) il pagamento da parte dell'acquirente è effettuato per soddisfare un obbligo del venditore, conformemente agli obblighi contrattuali; c) le merci non possono essere vendute all'acquirente o da questo acquistate senza versamento dei corrispettivi o dei diritti di licenza a un licenziante
L'art. 136(4) è stato utilizzato per stabilire soglie oggettive della 'condizione di vendita': la Corte lo ha applicato interpretando la nozione di controllo/condizionamento in senso ampio e casistico, anche quando il beneficiario delle royalties è terzo rispetto al venditore.
Regolamento (CEE) n. 2913/92 e Regolamento CE n. 2454/93 (normativa previgente)
art. 32 CDC (previgente) e art. 157 DAC (previgente): il pagamento delle royalties si riferiva alle merci oggetto della valutazione e costituiva una condizione di vendita
Riferimenti storici alla disciplina previgente usati per collegare la giurisprudenza anteriore con la nuova disciplina; i principi fondamentali (inclusione delle royalties se condizione di vendita) rimangono coerenti.
Prassi TAXUD / WCO (soft law)
TAXUD/B4/2016 e TAXUD/800/2002 (Commentario n.11 e documenti correlati) (documenti citati a supporto interpretativo)
La Corte ha ritenuto i documenti di prassi TAXUD e il Commentario WCO strumenti interpretativi importanti e orientativi per individuare gli indici di controllo (es. scelta del produttore, fissazione metodi di produzione, limitazioni di vendita, ecc.).
Giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (Corte di giustizia)
Sentenze richiamate: GE Healthcare (C-173/15), Hamamatsu (C-529/16) e altre: principi sulla necessità che il valore doganale rifletta il valore economico reale
La Corte di cassazione ha applicato e richiamato i principi CJEU secondo cui il valore doganale deve riflettere il valore economico reale e che la condizione di vendita può risultare anche implicitamente dai rapporti contrattuali e dall'assetto della filiera.
Riferimento alla disciplina del giudicato nazionale e ai limiti dell'efficacia esterna del giudicato; la Corte ha precisato che il giudicato si forma solo sulle medesime operazioni/importazioni e non si estende automaticamente a fatti oggettivamente diversi.
D.lgs. n. 472/1997 (sanzioni tributarie)
Richiamate le norme sul cumulo di sanzioni, continuità e regole applicabili in materia di sanzioni doganali; la Corte ha precisato l'inapplicabilità di alcune regole (es. continuazione) alla materia doganale e ha confermato il principio di proporzionalità nel rideterminare le sanzioni.
Usate per valutare ammissibilità e formulazione dei motivi di cassazione (onere di autosufficienza, specificità e precisione delle censure): molti motivi sono stati dichiarati inammissibili per mancanza di riproduzione integrale degli atti o per vaghezza.
Regolamento (UE) 952/2013 art. 22 e norme sul contraddittorio (richiami)
La Corte ha richiamato la disciplina garantita in ambito doganale sul contraddittorio, precisando l'applicazione della disciplina speciale in materia di atti di irrogazione delle sanzioni e il principio del contraddittorio rafforzato previsto dall'art. 16 d.lgs. 472/1997.
Massime di principio
- Per stabilire se le royalties vanno incluse nel valore doganale occorre verificare se sono relative alle merci importate, non già incluse nel prezzo e se il compratore è tenuto a pagarle come condizione della vendita: tale verifica si effettua sul complesso dei contratti (licenza, vendita) e sulla situazione giuridica concreta delle parti, non solo sul testo isolato dell'accordo di vendita.
- Il potere di 'controllo' del licenziante va inteso in senso ampio e casistico: non è necessario un collegamento societario totale; elementi come scelta/approvazione dei produttori, definizione di metodi/standard produttivi, restrizioni sulla vendita o controllo sulla distribuzione sono indici rilevanti che possono far ritenere le royalties condizione di vendita.
- Le royalties pagate a soggetti terzi (diversi dal venditore) possono comunque essere incluse nel valore doganale se emerge che il licenziante o una persona ad esso collegata esercita un potere tale da rendere il pagamento condizione dell'importazione/vendita; l'assenza di esplicita clausola contrattuale non esclude l'esistenza della condizione se essa risulta implicitamente dalla prassi e dagli accordi.
- La prova richiesta per aggiungere royalties al valore doganale deve essere basata su dati oggettivi e quantificabili: è necessario documentare la natura e l'ammontare dei corrispettivi e la loro relazione con le specifiche importazioni.
- I documenti di prassi TAXUD e i commentari WCO, pur non avendo valore cogente, sono strumenti interpretativi rilevanti e dovrebbero essere considerati quando si valutano gli indici di controllo e la sussistenza della 'condizione di vendita'.
- Il giudicato esterno in materia doganale ha efficacia limitata: vale per le stesse parti e le stesse operazioni (stesso 'titolo' o identiche dichiarazioni doganali); non si estende automaticamente ad importazioni diverse anche se similari.
- In tema di sanzioni doganali, valgono regole proprie: non si applicano talune istituzioni (es. regime di continuazione fiscale) e il giudice del merito può rideterminare le sanzioni nel rispetto del principio di proporzionalità; la documentazione e la motivazione degli atti di accertamento possono essere richiamate 'per relationem' purché il contenuto essenziale sia chiaro.
- Dal punto di vista processuale, chi impugna deve osservare l'onere di autosufficienza nella cassazione: riprodurre sentenze ritenute giudicate, indicare esattamente gli atti e i motivi di appello, e formulare censure specifiche e non sovrapposte per evitare l'inammissibilità.
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