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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 32623/2024 del 15/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Imputazione della mancata inclusione, nel valore doganale dichiarato per importazioni 2020-2021, delle royalties (corrispettivi per diritti di licenza del marchio 'Levi's') che erano corrisposte al licenziante; questioni di diritto e di fatto sollevate in cassazione: nullità per contrarietà a giudicati precedenti (giudicato esterno), violazioni di norme processuali e tributarie, vizio di motivazione dell'appello in ordine all'interpretazione dei contratti di licenza (in particolare l'art. 4.1 e 4.2 e la nozione di 'condizione di vendita'), corretto inquadramento degli indici di controllo/controllo di fatto del licenziante sui produttori, rilevanza dei documenti di prassi (TAXUD/WCO), illegittimità dei processi verbali e vizi formali relativi alla sottoscrizione degli atti doganali, e censure relative all'irrogazione e quantificazione delle sanzioni (principio di proporzionalità, cumulo, contraddittorio).

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato in gran parte dichiarato inammissibile per difetto di specificità o rigettato come infondato. La Corte di cassazione ha confermato i principi applicati dalla Corte di merito: le royalties devono essere incluse nel valore in dogana qualora sussistano le condizioni previste dal diritto dell'Unione (in particolare quando le royalties sono relative alle merci importate e costituiscono una condizione della vendita), e ciò anche se il beneficiario delle royalties è un terzo rispetto al venditore, quando dal complesso dei contratti (licenza, vendita) emerge un potere di orientamento o controllo del licenziante sulla produzione/distribuzione. La sentenza di merito è stata ritenuta corretta nell'accertamento del controllo esercitato dai licenzianti e nell'applicazione della normativa comunitaria e della prassi (TAXUD), mentre i molteplici motivi di cassazione che denunciavano errori di fatto, omissioni di esame o vizi procedurali sono stati considerati non specifici o infondati. È stata altresì confermata la decisione di rideterminare le sanzioni nella misura dell'imposta evasa (principio di proporzionalità). In sintesi: rigetto del ricorso, conferma della decisione di secondo grado che includeva le royalties nella base imponibile doganale e rideterminava le sanzioni.

Norme richiamate

  • Regolamento (UE) 952/2013 (Codice doganale dell'Unione - CDU)

    art. 70, comma 1: il valore in dogana è quello di transazione, ossia il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci; art. 71, lett. c: i corrispettivi e i diritti di licenza relativi alle merci da valutare, che il compratore, direttamente o indirettamente, è tenuto a pagare come condizione della vendita delle merci da valutare, vanno inclusi

    La Corte ha richiamato il principio secondo cui il valore in dogana è basato sul prezzo di transazione e che le royalties vanno aggiunte se ricorrono le condizioni dell'art. 71 (relatività alla merce, inclusione non già compresa nel prezzo, obbligo del compratore di pagarle come condizione di vendita).

  • Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447

    art. 136, par. 4: I corrispettivi e i diritti di licenza sono considerati pagati come condizione della vendita delle merci importate quando: a) il venditore o una persona ad esso collegata chiede all'acquirente di effettuare tale pagamento; b) il pagamento da parte dell'acquirente è effettuato per soddisfare un obbligo del venditore, conformemente agli obblighi contrattuali; c) le merci non possono essere vendute all'acquirente o da questo acquistate senza versamento dei corrispettivi o dei diritti di licenza a un licenziante

    L'art. 136(4) è stato utilizzato per stabilire soglie oggettive della 'condizione di vendita': la Corte lo ha applicato interpretando la nozione di controllo/condizionamento in senso ampio e casistico, anche quando il beneficiario delle royalties è terzo rispetto al venditore.

  • Regolamento (CEE) n. 2913/92 e Regolamento CE n. 2454/93 (normativa previgente)

    art. 32 CDC (previgente) e art. 157 DAC (previgente): il pagamento delle royalties si riferiva alle merci oggetto della valutazione e costituiva una condizione di vendita

    Riferimenti storici alla disciplina previgente usati per collegare la giurisprudenza anteriore con la nuova disciplina; i principi fondamentali (inclusione delle royalties se condizione di vendita) rimangono coerenti.

  • Prassi TAXUD / WCO (soft law)

    TAXUD/B4/2016 e TAXUD/800/2002 (Commentario n.11 e documenti correlati) (documenti citati a supporto interpretativo)

    La Corte ha ritenuto i documenti di prassi TAXUD e il Commentario WCO strumenti interpretativi importanti e orientativi per individuare gli indici di controllo (es. scelta del produttore, fissazione metodi di produzione, limitazioni di vendita, ecc.).

  • Giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (Corte di giustizia)

    Sentenze richiamate: GE Healthcare (C-173/15), Hamamatsu (C-529/16) e altre: principi sulla necessità che il valore doganale rifletta il valore economico reale

    La Corte di cassazione ha applicato e richiamato i principi CJEU secondo cui il valore doganale deve riflettere il valore economico reale e che la condizione di vendita può risultare anche implicitamente dai rapporti contrattuali e dall'assetto della filiera.

  • Codice civile - art. 2909

    Riferimento alla disciplina del giudicato nazionale e ai limiti dell'efficacia esterna del giudicato; la Corte ha precisato che il giudicato si forma solo sulle medesime operazioni/importazioni e non si estende automaticamente a fatti oggettivamente diversi.

  • D.lgs. n. 472/1997 (sanzioni tributarie)

    Richiamate le norme sul cumulo di sanzioni, continuità e regole applicabili in materia di sanzioni doganali; la Corte ha precisato l'inapplicabilità di alcune regole (es. continuazione) alla materia doganale e ha confermato il principio di proporzionalità nel rideterminare le sanzioni.

  • D.lgs. n. 546/1992 (processo tributario) e norme procedurali (art. 360 c.p.c., artt. 112, 115 c.p.c.)

    Usate per valutare ammissibilità e formulazione dei motivi di cassazione (onere di autosufficienza, specificità e precisione delle censure): molti motivi sono stati dichiarati inammissibili per mancanza di riproduzione integrale degli atti o per vaghezza.

  • Regolamento (UE) 952/2013 art. 22 e norme sul contraddittorio (richiami)

    La Corte ha richiamato la disciplina garantita in ambito doganale sul contraddittorio, precisando l'applicazione della disciplina speciale in materia di atti di irrogazione delle sanzioni e il principio del contraddittorio rafforzato previsto dall'art. 16 d.lgs. 472/1997.

Massime di principio

  • Per stabilire se le royalties vanno incluse nel valore doganale occorre verificare se sono relative alle merci importate, non già incluse nel prezzo e se il compratore è tenuto a pagarle come condizione della vendita: tale verifica si effettua sul complesso dei contratti (licenza, vendita) e sulla situazione giuridica concreta delle parti, non solo sul testo isolato dell'accordo di vendita.
  • Il potere di 'controllo' del licenziante va inteso in senso ampio e casistico: non è necessario un collegamento societario totale; elementi come scelta/approvazione dei produttori, definizione di metodi/standard produttivi, restrizioni sulla vendita o controllo sulla distribuzione sono indici rilevanti che possono far ritenere le royalties condizione di vendita.
  • Le royalties pagate a soggetti terzi (diversi dal venditore) possono comunque essere incluse nel valore doganale se emerge che il licenziante o una persona ad esso collegata esercita un potere tale da rendere il pagamento condizione dell'importazione/vendita; l'assenza di esplicita clausola contrattuale non esclude l'esistenza della condizione se essa risulta implicitamente dalla prassi e dagli accordi.
  • La prova richiesta per aggiungere royalties al valore doganale deve essere basata su dati oggettivi e quantificabili: è necessario documentare la natura e l'ammontare dei corrispettivi e la loro relazione con le specifiche importazioni.
  • I documenti di prassi TAXUD e i commentari WCO, pur non avendo valore cogente, sono strumenti interpretativi rilevanti e dovrebbero essere considerati quando si valutano gli indici di controllo e la sussistenza della 'condizione di vendita'.
  • Il giudicato esterno in materia doganale ha efficacia limitata: vale per le stesse parti e le stesse operazioni (stesso 'titolo' o identiche dichiarazioni doganali); non si estende automaticamente ad importazioni diverse anche se similari.
  • In tema di sanzioni doganali, valgono regole proprie: non si applicano talune istituzioni (es. regime di continuazione fiscale) e il giudice del merito può rideterminare le sanzioni nel rispetto del principio di proporzionalità; la documentazione e la motivazione degli atti di accertamento possono essere richiamate 'per relationem' purché il contenuto essenziale sia chiaro.
  • Dal punto di vista processuale, chi impugna deve osservare l'onere di autosufficienza nella cassazione: riprodurre sentenze ritenute giudicate, indicare esattamente gli atti e i motivi di appello, e formulare censure specifiche e non sovrapposte per evitare l'inammissibilità.

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