Cassazione Civile, Ordinanza n. 38552/2021 del 06/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da due avvisi di liquidazione con cui l'Ufficio ha richiesto l'imposta di registro in misura ordinaria, oltre sanzioni, ritenendo decaduti i benefici fiscali per l'acquisto della prima casa. La contribuente aveva acquistato un primo immobile in un Comune diverso da quello di residenza, impegnandosi a trasferirvi la residenza entro diciotto mesi; prima della scadenza del termine aveva però venduto quel bene e, pochi giorni dopo, aveva acquistato un secondo immobile in altro Comune, ove aveva poi effettivamente trasferito la residenza entro i diciotto mesi dal primo acquisto. In appello la CTR ha ritenuto che il mancato trasferimento di residenza nel Comune del primo immobile impedisse di mantenere i benefici anche per il secondo acquisto. Con il ricorso per cassazione la contribuente ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., 2697 c.c. e del d.P.R. n. 131 del 1986, oltre a vizio motivazionale, sostenendo che il trasferimento della residenza nel Comune del secondo immobile, entro il termine di legge riferito al primo acquisto, fosse sufficiente a conservare/ottenere l'agevolazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso, ha cassato la sentenza della CTR e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ha deciso nel merito accogliendo gli originari ricorsi della contribuente contro gli avvisi di liquidazione. Ha quindi escluso la decadenza dai benefici prima casa nella sequenza di vendita infraquinquennale del primo immobile e successivo riacquisto, con trasferimento della residenza nel Comune del secondo immobile entro il termine di diciotto mesi dal primo acquisto. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dell'Agenzia delle Entrate, mentre quelle di merito sono state compensate.
Norme richiamate
Richiamato come norma processuale asseritamente violata, ma la decisione si fonda soprattutto sulla corretta applicazione della disciplina tributaria e del principio giurisprudenziale in tema di agevolazione prima casa.
Richiamato come norma processuale asseritamente violata, ma non è il perno della ratio decidendi.
Richiamato per censurare l'erronea ripartizione dell'onere probatorio; la Corte accoglie il ricorso per erronea applicazione della disciplina sostanziale, non per una diversa valutazione autonoma di questo profilo.
La disciplina dell'imposta di registro e delle agevolazioni "prima casa" è interpretata nel senso che, nella sequenza di alienazione e riacquisto, il beneficio non si perde se la residenza viene trasferita nel Comune del secondo immobile entro diciotto mesi dal primo acquisto.
La Corte, ritenendo non necessari ulteriori accertamenti di fatto, decide nel merito dopo la cassazione della sentenza impugnata.
Massime di principio
- In tema di agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa, non si verifica decadenza quando l'immobile originariamente acquistato viene alienato entro il termine rilevante e, entro un anno dall'alienazione, viene acquistato un altro immobile, purché la residenza sia poi trasferita nel Comune in cui è ubicato il secondo immobile entro il termine di diciotto mesi dal primo acquisto.
- La condizione del trasferimento della residenza va letta in modo coerente con la sequenza degli atti di acquisto e rivendita: il legislatore non intende negare il beneficio in presenza di plurimi acquisti e rivendite ravvicinate, se la residenza viene effettivamente fissata nel Comune dell'immobile riacquistato nei termini previsti.
- Quando i fatti storici sono già accertati e la questione è esclusivamente di diritto, la Corte di cassazione può cassare la decisione impugnata e decidere nel merito ex art. 384 c.p.c.
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