Cassazione Penale, Sentenza n. 49503/2023 del 13/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la conferma, da parte della Corte d'appello di Torino, delle rispettive condanne per due furti commessi in concorso (con un terzo soggetto deceduto). BOTTINO contestava la dosimetria della pena: chiedeva un bilanciamento più favorevole delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla recidiva qualificata e una riduzione dell'aumento per continuazione. RIZZIERI deduceva (1) la mancanza di elementi probatori a sostegno dell'aggravante "numero delle persone" (sosteneva che non risultava provata la partecipazione attiva di tre persone in concorso) e (2) l'inesistenza della condizione di procedibilità perché le querele presentate dai direttori degli Autogrill non sarebbero state manifestazione di volontà di agire a nome e nell'interesse delle società danneggiate.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Per BOTTINO ha ritenuto il motivo manifestamente infondato: la doglianza sulla dosimetria si fonda su un assunto contrario alla legge (art. 69, ultimo comma) che impedisce la prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva qualificata; inoltre la Corte di merito ha adeguatamente motivato la scelta della pena richiamando parametri legali (art. 133 cod. pen.) e non sussisteva alcun vizio di motivazione apprezzabile in Cassazione. Per RIZZIERI i motivi sono stati ritenuti infondati: l'accertamento del concorso di tre persone è fondato su elementi di fatto (stretta consequenzialità dei furti e ritrovamento della refurtiva in possesso dei tre soggetti) e non su mere congetture; la legittimazione a proporre querela dei direttori (detentori qualificati) è confermata dalla giurisprudenza, mentre il profilo relativo alla mancata manifestazione della volontà di agire per conto della società non era stato dedotto in appello e quindi non è ammissibile in Cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 3 c.p.p. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Riferimento alla recidiva qualificata contestata ai ricorrenti; la presenza della recidiva influisce sul bilanciamento tra circostanze attenuanti e aggravanti
art. 69, ultimo comma, cod. pen.
Impedisce che, nel giudizio di comparazione, le circostanze attenuanti generiche prevalgano sulla recidiva qualificata; è stata invocata per ritenere infondata la richiesta di prevalenza delle generiche
Parametro cui il giudice deve attenersi nella motivazione della dosimetria della pena; la Corte territoriale ha richiamato criteri di cui a questa norma per giustificare la pena irrogata
art. 81, ultimo comma, cod. pen.
Richiamato nel ragionamento di merito (c.d. "sbarramento minimo"); la Corte di merito non lo ha considerato decisivo in relazione alla recidiva qualificata contestata
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Prevede l'inammissibilità in Cassazione di questioni non dedotte in grado di appello; è stato applicato per escludere il nuovo profilo circa la mancata manifestazione della volontà dei direttori
artt. 3, 25 e 27 Cost.
Richiamati in relazione al controllo di legittimità delle norme penali e alla compatibilità costituzionale dell'orientamento interpretativo su art. 69; la Corte ha ritenuto la norma coerente con tali principi costituzionali
Massime di principio
- Le censure generiche sulla dosimetria della pena sono difficilmente accolte in Cassazione se non evidenziano un errore di diritto o una motivazione manifestamente insufficiente; la discrezionalità del giudice di merito è rispettata se il percorso motivazionale richiama i parametri di legge (art. 133 c.p.)
- Quando è contestata la prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva qualificata, l'art. 69, ultimo comma, impedisce al giudice di comparazione di dare prevalenza alle generiche: dunque non è ammissibile richiedere un bilanciamento contrario a quella norma
- Per aggravanti che dipendono dal "numero delle persone", il giudice può fondare la propria valutazione anche su elementi indiziari e circostanze di fatto (es. stretta consequenzialità delle azioni, ritrovamento della refurtiva in possesso degli imputati); tali accertamenti di fatto sono difficili da rimettere in discussione in Cassazione
- La querela ai fini della procedibilità può essere validamente proposta dal possessore o dal detentore qualificato (es. direttore o responsabile della sicurezza) in quanto titolari di una posizione giuridica rispetto alla cosa sottratta; eccezioni fondate su carenze di procura o di manifestazione della volontà devono essere dedotte tempestivamente nei gradi di merito
- In Cassazione non sono ammissibili questioni di diritto o fatti non già dedotti in appello (art. 606, comma 3 c.p.p.); quindi introdurre nuovi profili difensivi in Cassazione comporta alto rischio di inammissibilità
- I ricorrenti inammissibili possono essere condannati al pagamento delle spese processuali e di somme alla Cassa delle ammende: tale rischio va valutato quando si prospetta ricorso in Cassazione senza solide basi giuridiche
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