Cassazione Penale, Sentenza n. 22644/2024 del 05/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il difensore impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Palermo che aveva confermato la condanna di Galici per i reati di sostituzione di persona (art. 494 c.p.) e tentata/truffa (art. 56 e 640 c.p.). Si eccepiva la prescrizione: per la sostituzione di persona si sosteneva che la consumazione fosse avvenuta il 22/12/2015 e quindi il reato sarebbe prescritto alla data della sentenza di appello; per la tentata truffa si sosteneva che la consumazione fosse avvenuta il 01/04/2016 (attivazione contratti non richiesti) e non il 15/06/2016 (comunicazione di attivazione), per cui anche questo reato sarebbe da considerarsi prescritto alla data della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto corretta la determinazione del termine di prescrizione applicando l'art. 157 c.p. (termine basato sul massimo della pena con l'aumento di un quarto previsto dall'art. 161 c.p.), avendo per entrambi i reati un termine di sette anni e sei mesi; ha inoltre considerato il periodo di sospensione di 105 giorni disposto per il rinvio richiesto dalla difesa, calcolando l'inizio del decorso dal giorno successivo alla consumazione e l'ultimo giorno alle ore 24.00, così che il termine scadeva dopo la data della sentenza di appello (il conteggio portava al 06/10/2023). Ha escluso che i nuovi motivi potessero sanare i vizi dei motivi originari (richiamando giurisprudenza consolidata). In applicazione dell'art. 616 c.p.p. ha condannato il ricorrente alle spese e al pagamento di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma sostanziale che disciplina il delitto di sostituzione di persona, contestato quale fatto storico; la Corte ha ritenuto consumato il reato alla data in cui si era manifestata compiutamente la condotta illecita
art. 56 cod. pen. e art. 640 cod. pen.
Art. 56 richiamato per la figura dell'evento tentato; art. 640 per la truffa. La Corte ha valutato il termine di prescrizione anche nel caso di tentata truffa, considerando la data di consumazione effettiva della condotta
"la prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria"
Fornisce il punto di partenza per il calcolo del termine di prescrizione in relazione alla pena edittale massima; la Corte lo ha usato per fissare il termine base
"in nessun caso l'interruzione della prescrizione può comportare l'aumento di più di un quarto del tempo necessario a prescrivere"
Stabilisce il limite massimo di aumento del termine prescrizionale in caso di interruzione; la Corte ha applicato l'aumento di un quarto per determinare il termine effettivo (anni 6 + 1/4 = 7 anni e 6 mesi)
art. 159 comma 1 n. 3 cod. pen.
Il limite dei sessanta giorni per la sospensione non si aplica quando il differimento dell'udienza è determinato da richiesta del difensore; la Corte ha ritenuto legittima la sospensione di 105 giorni richiesta dalla difesa
art. 585 comma 4 cod. proc. pen.
Prevede l'estensione dell'inammissibilità ai motivi nuovi quando quelli originari sono inammissibili; la Corte ha richiamato questo principio per escludere i nuovi motivi aggiunti nel ricorso
Stabilisce che la parte che propone ricorso inammissibile può essere condannata al pagamento delle spese del procedimento e, se del caso, a una somma a favore della Cassa delle ammende; la Corte ha applicato tale norma e fissato l'ammenda in € 3.000,00
Giurisprudenza richiamata: Sez.3, 29/04/2015, Richichi Rv. 263650
Richiamata in merito al principio sul momento da cui decorre il termine di prescrizione (decorso a partire dal giorno successivo alla consumazione, fino alle ore 24 del giorno finale)
Giurisprudenza richiamata: Sez.5, 02/07/2019, Di Giacinto Rv. 277850
Richiamata in tema di inammissibilità dei nuovi motivi quando quelli originari sono affetti da vizio radicale e per evitare spostamenti surrettizi dei termini di impugnazione
Massime di principio
- Il termine di prescrizione decorre dal giorno successivo a quello in cui la condotta illecita si è esaurita e termina alle ore 24.00 dell'ultimo giorno computato; bisogna calcolare con attenzione l'evento di consumazione rilevante (es. induzione in errore, attivazione della fornitura).
- Per stabilire il termine prescrizionale si parte dalla pena massima edittale prevista dalla norma (art. 157 c.p.) e si tiene conto dell'aumento di un quarto in caso di interruzione (art. 161 c.p.), salvo specifiche sospensioni o interruzioni.
- I differimenti d'udienza richiesti dalla difesa possono sospendere il decorso della prescrizione e non sono assoggettati al limite dei 60 giorni previsto dall'art. 159 c.p. se il rinvio è dipeso dalla richiesta del difensore; tali periodi devono essere computati nel calcolo finale.
- Motivi nuovi introdotti in cassazione non sanano l'inammissibilità dei motivi originari: se i motivi originari sono manifestamente inammissibili, i nuovi motivi saranno anch'essi inammissibili (evitare spostamenti surrettizi dei termini di impugnazione).
- In caso di ricorso inammissibile la Corte può condannare il ricorrente al pagamento delle spese e a una somma a favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.); valutare il rischio di una sanzione economica quando si propongono ricorsi deboli o manifestamente infondati.
- Nelle controversie in cui è contestata la data di consumazione (es. attivazione operativa vs comunicazione dell'attivazione), occorre documentare e provare con precisione il momento materiale in cui si è esaurita la condotta illecita, perché la scelta della data incide sul computo prescrizionale.
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