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Sentenza

Sentenza n. 24/2026 - Latina, Sezione 1

per A) l’annullamento del decreto della Prefettura di Frosinone prot. n. -OMISSIS- del 29 gennaio 2020, notificato l’11 febbraio 2020, con cui è stato respinto il ricorso gerarchico proposto nei confronti del decreto della Questura di Frosinone dell’8 luglio 2019 con il quale è stata rigettata l’istanza di rilascio della licenza prevista dagli artt. 88 e 110, comma 6, lett. b), r.d. 18 giugno 1931 n. 773, per l’esercizio dell’attività di raccolta delle giocate mediante apparecchi con videoterminali; B) il risarcimento del danno occorso.

Giustizia amministrativa202000266

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto prefettizio di rigetto del ricorso gerarchico contro il diniego della Questura di Frosinone alla licenza per l'esercizio dell'attività di raccolta delle giocate mediante apparecchi con videoterminali

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente aveva impugnato il decreto della Prefettura di Frosinone del 29 gennaio 2020, notificato l'11 febbraio 2020, con cui era stato respinto il ricorso gerarchico proposto contro il diniego della Questura di Frosinone dell'8 luglio 2019 relativo alla licenza prevista dagli artt. 88 e 110, comma 6, lett. b), r.d. 773/1931. Era stato inoltre chiesto il risarcimento dei danni. Il testo della sentenza non espone i singoli motivi di illegittimità dedotti contro gli atti impugnati. Nel corso del giudizio, il ricorrente ha rinunciato alla domanda risarcitoria, riservandosi di riproporla in separato giudizio. Quanto alla domanda annullatoria, il Comune ha eccepito l'improcedibilità, rappresentando che, dopo l'entrata in vigore della l. reg. Lazio 11 agosto 2022 n. 16, il ricorrente aveva presentato una nuova istanza e ottenuto, con decreto della Questura di Frosinone del 21 aprile 2023, la licenza per l'apertura del punto giochi.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il giudizio parzialmente estinto per rinuncia agli atti limitatamente alla domanda risarcitoria, prendendo atto della rinuncia espressa dal ricorrente. Ha dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse la domanda annullatoria, poiché il ricorrente aveva ottenuto, mediante un distinto procedimento, la licenza di pubblica sicurezza e quindi il bene della vita perseguito con il ricorso. Il giudice ha inoltre escluso la permanenza di un interesse all'accertamento incidentale dell'illegittimità degli atti ai fini risarcitori, considerata la rinuncia alla domanda di risarcimento nel presente giudizio. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • artt. 88 e 110, comma 6, lett. b), r.d. 18 giugno 1931 n. 773

    Costituiscono la base normativa della licenza di pubblica sicurezza richiesta per l'attività di raccolta delle giocate mediante apparecchi con videoterminali; la sentenza non ne interpreta puntualmente i presupposti.

  • art. 6, comma 1, lett. a), l. reg. 11 agosto 2022 n. 16

    La modifica normativa ha ridotto a 250 metri la distanza minima delle nuove sale da gioco dalle aree sensibili; sulla base della nuova disciplina e di una nuova istanza il ricorrente ha ottenuto la licenza.

  • art. 35, commi 1, lett. c) e 2, c.p.a.

    È richiamato quale fondamento processuale della definizione del giudizio mediante dichiarazione di improcedibilità.

  • art. 84 c.p.a.

    È richiamato in relazione alla rinuncia agli atti e alla conseguente estinzione parziale del giudizio.

  • art. 85 c.p.a.

    È richiamato tra le norme processuali applicate nella definizione del giudizio.

Massime di principio

  • La domanda di annullamento diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse quando il ricorrente ottiene, anche all'esito di un procedimento distinto e sulla base di una disciplina sopravvenuta, il bene della vita perseguito con l'impugnazione, senza che residui un'utilità concreta derivante dall'eventuale annullamento dell'atto originariamente impugnato.
  • Quando il ricorrente rinuncia alla domanda risarcitoria nel giudizio di annullamento, non permane, ai soli fini risarcitori, un interesse all'accertamento incidentale dell'illegittimità dell'atto impugnato nell'ambito dello stesso processo.
  • La rinuncia alla domanda risarcitoria determina l'estinzione parziale del giudizio limitatamente a tale pretesa, mentre la sopravvenuta soddisfazione dell'interesse sostanziale perseguito determina l'improcedibilità della domanda annullatoria per sopravvenuto difetto di interesse.

Come è indicizzato

MaterieLicenze e autorizzazioni di poliziaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcedimento amministrativoProcesso amministrativoCommercio e attività produttive
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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