Sentenza n. 67/2026 - Venezia, Sezione 2
per l'annullamento della SCHEDA VALUTATIVA - Documento Caratteristico n. d'ordine “-OMISSIS-” emessa dal Comando Legione Carabinieri `Veneto' - Compagnia di -OMISSIS- - in data -OMISSIS-, relativa al servizio prestato dal ricorrente per il periodo dal -OMISSIS- al -OMISSIS-, comunicata in data 10.6.2025, con firma di presa visione; nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali o collegati anteriori e successivi, ancorché non conosciuti dal ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Scheda valutativa relativa al servizio prestato dal militare, con abbassamento della qualifica finale da "eccellente" a "superiore alla media"
Esito
Favorevole al ricorrente (militare)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la scheda valutativa riferita a un determinato periodo di servizio, deducendo violazione delle disposizioni sulla documentazione caratteristica dei militari e dell'art. 3 l. 241/1990, nonché eccesso di potere per difetto e insufficienza della motivazione, irragionevolezza, manifesta illogicità, carenza di istruttoria e difetto dei presupposti di fatto. Ha contestato il significativo peggioramento rispetto a una lunga serie di valutazioni eccellenti, compreso il rapporto informativo relativo al periodo immediatamente precedente, anch'esso recante il punteggio massimo. In particolare, ha negato la carente attività ispettiva e la limitata propensione a dirigere personalmente i servizi esterni indicate nella scheda, evidenziando di avere svolto numerosi servizi e di essere stato impegnato soprattutto in attività di polizia giudiziaria. Ha inoltre dedotto che le valutazioni negative riguardavano caratteristiche personali e professionali difficilmente suscettibili di variazioni significative in un breve arco temporale e che le contestazioni non erano corroborate da richiami o solleciti dei superiori.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato la scheda valutativa, ponendo a carico dell'Amministrazione le spese di lite, liquidate in euro 1.500 oltre oneri di legge. Il giudice ha ribadito che le valutazioni caratteristiche dei militari costituiscono espressione di ampia discrezionalità tecnica e sono sindacabili solo in presenza di abnormità, arbitrarietà, manifesta irrazionalità o travisamento dei fatti. Ha però ritenuto che, in presenza di precedenti valutazioni costantemente eccellenti, un significativo peggioramento debba essere sorretto da una motivazione adeguata e verificabile. Nel caso concreto, il declassamento, intervenuto dopo un rendimento ultra-decennale massimo e a pochi mesi dal precedente giudizio eccellente, incideva su plurime qualità anche caratteriali e determinava conseguenze sulle prospettive di trattenimento in servizio in ausiliaria. Le giustificazioni addotte nella scheda non erano sufficientemente dettagliate né supportate da elementi oggettivi: l'attività ispettiva contestata risultava contestabile alla luce delle mansioni concretamente svolte e non emergevano richiami o solleciti dei superiori. La motivazione è stata quindi ritenuta incongrua e insufficiente, con obbligo dell'Amministrazione di procedere al riesame.
Norme richiamate
art. 3 l. 241/1990
La motivazione del giudizio valutativo deve consentire, soprattutto in presenza di una significativa flessione rispetto a precedenti costanti, la verifica dell'iter logico seguito dall'Amministrazione.
d.P.R. 90/2010 (TUOM), disposizioni sulla documentazione caratteristica dei militari
Le schede valutative costituiscono espressione di discrezionalità tecnica, ma devono essere coerenti, congruamente motivate e sorrette da elementi oggettivi quando registrano un rilevante peggioramento rispetto a precedenti valutazioni.
Massime di principio
- Le valutazioni caratteristiche dei militari costituiscono espressione di ampia discrezionalità tecnica e sono sindacabili dal giudice amministrativo solo in presenza di abnormità, arbitrarietà, manifesta irrazionalità o travisamento dei fatti, da dimostrare sulla base di elementi oggettivi.
- I periodi di valutazione dei militari sono autonomi e non esiste un diritto alla conservazione nel tempo di un giudizio favorevole; tuttavia, quando una valutazione peggiora significativamente rispetto a precedenti costanti e particolarmente positive, l'Amministrazione deve fornire una motivazione adeguata, dettagliata e verificabile.
- La motivazione di una scheda valutativa può normalmente risultare dai giudizi analitici riferiti alle singole qualità del militare e dal rapporto tra tali giudizi e la qualifica finale; tale motivazione non è sufficiente, però, quando il rilevante peggioramento rispetto a una stabile pregressa eccellenza non trova adeguato riscontro in fatti oggettivi e specificamente rappresentati.
- Il giudizio valutativo negativo non può fondarsi su contestazioni generiche o non riscontrate da elementi obiettivi del periodo considerato, soprattutto quando il militare deduca documentatamente lo svolgimento delle attività contestate e l'assenza di richiami o solleciti da parte dei superiori.
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