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Sentenza

Sentenza n. 70/2026 - Venezia, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione del provvedimento comunale prot. n. 0015401 del 21.3.2025, notificato in pari data, con il quale il Dirigente del IV Settore Governo e Sviluppo Sostenibile del Territorio del Comune di Montebelluna ha rigettato la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.), depositata tramite il portale telematico UNIPASS in data 30.10.2024, in atti al prot.com. n. 56259 del 30.10.2024, a sanatoria di opere edilizie ex art. 36 bis D.P.R. 380/01, nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguente.

Giustizia amministrativa202500951

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di SCIA edilizia a sanatoria ex art. 36-bis d.P.R. 380/2001

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietari)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti, proprietari per successione di un fabbricato residenziale, hanno impugnato il provvedimento con cui il Comune di Montebelluna aveva rigettato la SCIA presentata il 30 ottobre 2024 per la sanatoria di opere edilizie ai sensi dell’art. 36-bis d.P.R. 380/2001, deducendo plurimi profili di violazione di legge ed eccesso di potere. La controversia concerneva, in particolare, l’applicazione del nuovo procedimento di accertamento di conformità semplificato introdotto dal d.l. 69/2024, convertito dalla l. 105/2024, e il decorso del termine previsto per l’esercizio dei poteri comunali sulla SCIA a sanatoria. Il Comune aveva inviato il preavviso di rigetto soltanto il 7 marzo 2025 e aveva poi adottato il diniego definitivo il 21 marzo 2025, quando era già decorso il termine di trenta giorni dalla presentazione della SCIA. I ricorrenti hanno quindi sostenuto che la segnalazione si fosse consolidata e che il Comune non potesse più esercitare il potere inibitorio, se non mediante autotutela e nel rispetto dei relativi presupposti.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per l’assorbente fondatezza del motivo relativo alla violazione e falsa applicazione dell’art. 36-bis d.P.R. 380/2001 e dell’art. 19 l. 241/1990. Il giudice ha chiarito che la sanatoria semplificata prevista dall’art. 36-bis può essere attivata, tra l’altro, mediante SCIA nei casi contemplati dall’art. 37 d.P.R. 380/2001 e che, in tale ipotesi, si applica il termine di trenta giorni previsto dall’art. 19, comma 6-bis, l. 241/1990. Decorso tale termine senza l’esercizio del potere inibitorio, la SCIA a sanatoria si consolida; eventuali successive determinazioni comunali possono essere adottate soltanto mediante autotutela. Poiché la SCIA era stata presentata il 30 ottobre 2024, il termine era scaduto il 30 novembre 2024, mentre il preavviso di rigetto era stato adottato il 7 marzo 2025. Il Comune avrebbe quindi dovuto esercitare il potere di annullamento d’ufficio ai sensi dell’art. 21-nonies l. 241/1990, motivando sull’esistenza di un interesse pubblico concreto e attuale, ulteriore rispetto al mero ripristino della legalità violata, e comparando tale interesse con quello privato alla conservazione del titolo formatosi. Il provvedimento impugnato era invece privo di tale motivazione e di una ponderazione degli interessi pubblici e privati. Il TAR ha pertanto annullato il diniego e condannato il Comune al pagamento delle spese di lite, liquidate in 2.000 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 36-bis d.P.R. 380/2001

    In caso di interventi realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire o dalla segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 34 ovvero in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 37, fino alla scadenza dei termini di cui all'articolo 34, comma 1 e comunque fino all'irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell'abuso, o l'attuale proprietario dell'immobile, possono ottenere il permesso di costruire e presentare la segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della domanda, nonché ai requisiti prescritti dalla disciplina edilizia vigente al momento della realizzazione.

    La disposizione introduce un accertamento di conformità semplificato, applicabile anche alle SCIA a sanatoria nei casi di cui all’art. 37, con separazione temporale della verifica della conformità urbanistica e di quella edilizia.

  • art. 36-bis, comma 6, d.P.R. 380/2001

    Alle segnalazioni di inizio attività presentate ai sensi del comma 1 si applica il termine di cui all'articolo 19, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Decorsi i termini di cui al primo, secondo e terzo periodo, eventuali successive determinazioni del competente ufficio comunale sono inefficaci. Il termine è interrotto qualora l'ufficio rappresenti esigenze istruttorie, motivate e formulate in modo puntuale nei termini stessi.

    Per la SCIA a sanatoria il termine di controllo è quello di trenta giorni previsto dall’art. 19, comma 6-bis, l. 241/1990; il termine è perentorio, le determinazioni successive sono inefficaci e può essere interrotto soltanto da una richiesta istruttoria motivata, puntuale e tempestiva.

  • art. 19, comma 6-bis, l. 241/1990

    Il termine di trenta giorni si applica alla SCIA edilizia a sanatoria ex art. 36-bis d.P.R. 380/2001; decorso inutilmente, la segnalazione si consolida e l’amministrazione conserva soltanto i poteri di autotutela.

  • art. 19, comma 4, l. 241/1990

    una volta decorso il termine perentorio di 30 giorni previsto dalla legge per l'esercizio del potere inibitorio in materia edilizia, il Comune può adottare provvedimenti sfavorevoli al privato mediante l'esercizio del potere di autotutela

    Dopo la scadenza del termine per l’esercizio del potere inibitorio, l’amministrazione può intervenire sul titolo consolidato solo mediante autotutela e nel rispetto delle garanzie formali e sostanziali previste dalla legge.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    interesse pubblico concreto e attuale

    L’annullamento d’ufficio richiede un interesse pubblico concreto e attuale, ulteriore rispetto al mero ripristino della legalità violata, nonché la motivata ponderazione dell’interesse pubblico con l’interesse privato alla conservazione dell’utilità derivante dal titolo.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il Comune ha adottato il preavviso di rigetto, ma tale atto è intervenuto quando il termine per l’esercizio del potere inibitorio era già decorso.

  • d.l. 29 maggio 2024, n. 69, convertito dalla l. 24 luglio 2024, n. 105

    La disciplina del cosiddetto Decreto Salva casa ha modificato il regime dell’accertamento di conformità, distinguendo tra le ipotesi più gravi dell’art. 36 e quelle di parziale difformità, variazioni essenziali e interventi soggetti a SCIA disciplinate dall’art. 36-bis.

Massime di principio

  • La SCIA a sanatoria presentata ai sensi dell’art. 36-bis d.P.R. 380/2001 nelle ipotesi riconducibili all’art. 37 è soggetta al termine di trenta giorni previsto dall’art. 19, comma 6-bis, l. 241/1990.
  • Decorso inutilmente il termine di trenta giorni senza l’esercizio del potere inibitorio, la SCIA edilizia a sanatoria si consolida e le successive determinazioni comunali adottate come esercizio del potere ordinario di controllo sono inefficaci.
  • Il termine per il controllo sulla SCIA a sanatoria può essere interrotto, e non semplicemente sospeso, solo da una richiesta istruttoria adottata entro il termine, motivata e formulata in modo puntuale; dopo la ricezione degli elementi richiesti il termine ricomincia integralmente a decorrere.
  • Dopo il consolidamento della SCIA, l’amministrazione può intervenire soltanto mediante autotutela, dimostrando un interesse pubblico concreto e attuale ulteriore rispetto al mero ripristino della legalità violata e comparandolo motivatamente con l’interesse privato alla conservazione del titolo.
  • È illegittimo il provvedimento comunale che, adottato dopo la scadenza del termine di controllo della SCIA, si limiti a ribadire l’illegittimità dell’intervento senza qualificarsi e motivarsi come annullamento d’ufficio e senza esplicitare le ragioni pubblicistiche concrete e attuali poste a fondamento della rimozione.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziSanatoria e condono edilizioSCIA e liberalizzazioniAutotutela
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneAutotutela decisoriaDifetto di motivazioneTermini del procedimento

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