Sentenza n. 69/2026 - Venezia, Sezione 2
per l'annullamento del silenzio rifiuto opposto dall'INPS alla richiesta di ricalcolo del TFS con inclusione dei sei scatti stipendiali del 16 aprile 2025; e di ogni altro atto o provvedimento presupposto o connesso; e per l’accertamento del diritto del ricorrente ai benefici economici contemplati dall'art. 6 bis del D.L. 387/1987 e, quindi, dell'obbligo in capo all'Amministrazione (INPS) di provvedere alla rideterminazione dell'indennità di buonuscita allo stesso spettante mediante inclusione, nella relativa base di calcolo, dei sei scatti stipendiali oltre ad interessi legali dalla data del dovuto al saldo effettivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Silenzio-rifiuto dell'INPS sulla richiesta di ricalcolo del TFS con inclusione dei sei scatti stipendiali
Esito
Favorevole al ricorrente (militare)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, già appartenente all'Arma dei Carabinieri e cessato dal servizio a domanda dopo aver compiuto 55 anni e maturato oltre 35 anni di servizio utile, ha chiesto l'annullamento del silenzio-rifiuto formatosi sulla diffida all'INPS e l'accertamento del diritto alla rideterminazione dell'indennità di buonuscita mediante inclusione dei sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, oltre agli interessi legali. Ha dedotto la violazione dell'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987. L'INPS ha eccepito la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero della Difesa e la decadenza dal beneficio per mancata presentazione della domanda di collocamento a riposo entro il 30 giugno dell'anno di maturazione dei requisiti. Nel merito ha sostenuto che il beneficio sarebbe riconoscibile soltanto a chi cessa per raggiunti limiti di età, inabilità permanente o decesso, e non a chi accede al pensionamento a domanda.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha escluso la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti del Ministero della Difesa, ritenendo che l'unico soggetto obbligato al pagamento e alla riliquidazione dell'indennità di buonuscita sia l'INPS, mentre l'amministrazione di appartenenza è priva di legittimazione passiva rispetto alla pretesa patrimoniale concernente il TFS. Ha respinto anche l'eccezione di decadenza: il termine del 30 giugno previsto dall'art. 6-bis, comma 2, del d.l. n. 387/1987 non ha natura decadenziale, ma costituisce un onere riferito alla decorrenza del collocamento a riposo, senza incidere sull'attribuzione dei sei scatti. Nel merito, ha ritenuto applicabile il beneficio anche al personale che chieda il collocamento in quiescenza dopo aver compiuto 55 anni e maturato 35 anni di servizio utile. Ha quindi accertato il diritto del ricorrente ai sei scatti stipendiali e ordinato all'INPS di rideterminare la buonuscita includendoli nella base di calcolo e di corrispondere quanto dovuto, con i soli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria. L'INPS è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 2.000 euro oltre oneri di legge.
Norme richiamate
art. 6-bis d.l. 387/1987
Al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile
La disposizione estende i sei scatti stipendiali, rilevanti ai fini della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, anche al personale che acceda alla quiescenza a domanda dopo aver compiuto 55 anni e maturato 35 anni di servizio utile.
art. 6, comma 2, d.l. 387/1987
Il termine del 30 giugno per la presentazione della domanda di collocamento a riposo non è decadenziale, ma incide soltanto sulla decorrenza del collocamento a riposo.
art. 6-bis, comma 3, d.l. 387/1987
I provvedimenti di collocamento a riposo del predetto personale hanno decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda
La previsione conferma che il termine del 30 giugno è funzionale alla decorrenza del collocamento a riposo e non determina la perdita del diritto ai sei scatti.
art. 16, comma 6, l. 412/1991
Sulle somme dovute a titolo di riliquidazione del TFS spettano gli interessi legali secondo il regime applicabile alle prestazioni previdenziali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria.
art. 22, comma 36, l. 724/1994
Concorre a escludere il cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulle somme riconosciute al ricorrente.
Massime di principio
- Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 si applica, ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita, anche al personale delle forze di polizia che chieda il collocamento in quiescenza dopo aver compiuto 55 anni e maturato almeno 35 anni di servizio utile.
- Il termine del 30 giugno previsto per la presentazione della domanda di collocamento a riposo ai sensi dell'art. 6-bis, comma 2, del d.l. n. 387/1987 non è un termine decadenziale, in assenza di un'espressa previsione in tal senso; il suo mancato rispetto incide soltanto sulla decorrenza del collocamento a riposo.
- La controversia relativa alla liquidazione o riliquidazione dell'indennità di buonuscita deve essere instaurata nei confronti dell'ente previdenziale obbligato al pagamento, che è l'unico legittimato passivo rispetto alla pretesa patrimoniale; l'amministrazione di appartenenza del dipendente non è litisconsorte necessario.
- Sulle somme dovute per la riliquidazione dell'indennità di buonuscita spettano gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria, nei limiti stabiliti dalla disciplina delle prestazioni previdenziali.
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