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Sentenza

Sentenza n. 72/2026 - Venezia, Sezione 2

per l'annullamento - del decreto n. -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- di protocollo in data -OMISSIS-, notificato il 16 ottobre 2024, con il quale il Direttore generale per il personale militare del Ministero della Difesa ha inflitto al ricorrente la sanzione disciplinare della sospensione dall’impiego per mesi due; - di ogni altro atto presupposto, prodromico, connesso o conseguenziale; ‘VISTI’

Giustizia amministrativa202401431

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sanzione disciplinare di stato della sospensione dall'impiego per due mesi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dirigente sindacale militare)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sanzione disciplinare di stato irrogata per avere diramato, quale Segretario generale di un'APCSM, un comunicato stampa rivolto al Ministro della Difesa in relazione al procedimento disciplinare riguardante un militare iscritto all'associazione. Il ricorso deduce la violazione degli artt. 1466, 1472, 1476-bis, 1476-ter e 1479-bis del Codice dell'ordinamento militare e degli artt. 712, 713, comma 2, 717 e 732 del d.P.R. n. 90/2010, nonché eccesso di potere per difetto di motivazione. In particolare, il ricorrente sostiene di avere agito nell'esercizio delle funzioni di dirigente sindacale, dalle quali non può essere separato il suo status di militare; invoca la guarentigia prevista dall'art. 1479-bis, comma 1, lettera a), del Codice dell'ordinamento militare per le opinioni espresse nello svolgimento dei compiti connessi alle funzioni sindacali; afferma che il comunicato costituisce legittimo esercizio del diritto di critica sindacale, rispettoso dei limiti della correttezza formale e della continenza, poiché incentrato su richieste di ponderazione, dialogo, imparzialità e confronto con il Ministro. Deduce inoltre che il comunicato non conteneva informazioni riservate, non riguardava aspetti del servizio o dell'organizzazione militare, non perseguiva finalità di propaganda politica e mirava a tutelare l'interesse collettivo dei militari alla celebrazione imparziale dei procedimenti disciplinari. Contesta infine che l'Amministrazione abbia dimostrato una concreta lesione del prestigio istituzionale o una violazione dei doveri derivanti dal giuramento, dal grado e dal contegno militare, rilevando l'estrema sinteticità della motivazione dell'atto sanzionatorio.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato la sanzione disciplinare. Ha ritenuto che il ricorrente avesse agito nella qualità di dirigente sindacale e che tale qualità non potesse essere scissa dal suo status militare quando esercita le prerogative dell'ufficio sindacale. Le espressioni contenute nel comunicato sono state ricondotte al legittimo esercizio del diritto di critica sindacale, garantito anche ai militari dall'art. 1479-bis, comma 1, lettera a), del Codice dell'ordinamento militare, entro i limiti della correttezza formale, dei doveri derivanti dal giuramento e dal grado, del senso di responsabilità e della salvaguardia del prestigio istituzionale. Secondo il Collegio, il linguaggio complessivo del comunicato, aperto e concluso da richiami al dialogo, alla ponderazione e alla collaborazione, rispettava il principio di continenza nella specifica accezione propria dell'ambito militare. Il comunicato non riguardava argomenti riservati, il servizio o l'organizzazione militare e non era diretto alla propaganda politica, ma tutelava un interesse collettivo della categoria. Non è stata ravvisata un'effettiva lesione del prestigio dell'Amministrazione né una violazione dei doveri connessi al giuramento e al grado. L'Amministrazione, inoltre, non aveva adeguatamente motivato in che modo tali doveri sarebbero stati travalicati. Le spese sono state compensate in ragione della problematicità delle questioni trattate.

Norme richiamate

  • art. 1466 d.lgs. 66/2010

    Richiamato tra le disposizioni la cui violazione è stata dedotta in relazione alla legittimità della sanzione disciplinare.

  • art. 1472 d.lgs. 66/2010

    Richiamato dal ricorrente e dal Collegio nel quadro della disciplina delle libertà e delle prerogative sindacali dei militari.

  • art. 1476-bis d.lgs. 66/2010

    Richiamato tra le disposizioni del Codice dell'ordinamento militare dedotte come violate.

  • art. 1476-ter d.lgs. 66/2010

    Richiamato tra le disposizioni del Codice dell'ordinamento militare dedotte come violate.

  • art. 1479-bis, comma 1, lettera a), d.lgs. 66/2010

    i militari che ricoprono cariche elettive nelle APCSM (…) non sono perseguibili in via disciplinare per le opinioni espresse nello svolgimento dei compiti connessi con l’esercizio delle loro funzioni, fatti salvi i limiti della correttezza formale e i doveri derivanti dal giuramento prestato, dal grado, dal senso di responsabilità e dal contegno da tenere, anche fuori del servizio, a salvaguardia del prestigio istituzionale

    La disposizione garantisce la non perseguibilità disciplinare delle opinioni espresse dai militari titolari di cariche nelle APCSM nello svolgimento delle funzioni, salvo il rispetto dei limiti di correttezza formale e degli specifici doveri militari. Il Collegio ha ritenuto che il comunicato rientrasse nella garanzia.

  • art. 712 d.P.R. 90/2010

    Richiamato in relazione ai doveri militari e alla dedotta assenza di una loro violazione.

  • art. 713, comma 2, d.P.R. 90/2010

    Richiamato in relazione ai doveri militari e alla dedotta assenza di una loro violazione.

  • art. 717 d.P.R. 90/2010

    Richiamato tra le disposizioni regolamentari dedotte come violate.

  • art. 732 d.P.R. 90/2010

    Richiamato tra le disposizioni regolamentari dedotte come violate.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Applicato per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • Il militare che ricopre una carica in un'associazione professionale a carattere sindacale tra militari non può essere valutato, nell'esercizio delle prerogative connesse alla carica, come se agisse esclusivamente quale militare estraneo alla funzione sindacale.
  • Le opinioni espresse da un militare titolare di una carica in un'APCSM nello svolgimento dei compiti connessi alla funzione sindacale non sono assoggettabili a sanzione disciplinare quando rispettano la correttezza formale, la continenza e i doveri derivanti dal giuramento, dal grado, dal senso di responsabilità e dalla salvaguardia del prestigio istituzionale.
  • La critica sindacale militare è lecita quando, anche se occasionata dal procedimento disciplinare riguardante un singolo appartenente alla categoria, riguarda l'interesse collettivo all'imparzialità del procedimento e alla tutela delle libertà dei militari, senza divulgare argomenti riservati né perseguire finalità di propaganda politica e senza travalicare i limiti della continenza.
  • L'irrogazione di una sanzione disciplinare per dichiarazioni rese nell'esercizio di funzioni sindacali militari richiede l'individuazione concreta della violazione dei limiti posti dalla legge e dei doveri militari; una motivazione estremamente succinta, priva di specificazione della lesione del prestigio dell'Amministrazione o del superamento dei doveri derivanti dal giuramento e dal grado, non è sufficiente a legittimare la sanzione.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina militare e di polizia
RamiForze armate e forze di polizia
IstitutiDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezza

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