Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 71/2026 - Venezia, Sezione 2

per l'annullamento 1)del provvedimento 17.6.2024, prot. n. 12548, con il quale il Responsabile dell'Area Paesaggistica del Comune di Torri del Benaco ha rigettato l'istanza di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica presentata dal ricorrente in data 28.8.2023, prot. n. 24199, – Pratica ed. n. 2023-246, per la realizzazione in Loc. Valmagra di due fabbricati ad uso residenziale e del rifacimento del percorso con ponte per l'attraversamento della valle Rondina; 2) del parere negativo espresso dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza in data 31.5.2024, prot. n. 16252; 3)del provvedimento 19.6.2024 prot. n. 12660 con il quale il Responsabile del Settore comunale Edilizia Privata ha disposto l'archiviazione dell'istanza di rilascio del permesso di costruire per la realizzazione dell'intervento oggetto della domanda di autorizzazione paesaggistica.

Giustizia amministrativa202401093

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di autorizzazione paesaggistica, parere negativo della Soprintendenza e archiviazione dell'istanza di permesso di costruire per due fabbricati residenziali, opere accessorie, strada e ponte sulla valle Rondina

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente impugnava il parere negativo vincolante della Soprintendenza, il conseguente diniego comunale di autorizzazione paesaggistica e l'archiviazione della pratica edilizia relativa alla realizzazione di due edifici residenziali semi-ipogei, piscine, opere di accesso, una nuova strada e un ponte carrabile. L'area, pur edificabile secondo lo strumento urbanistico comunale, era sottoposta a vincolo paesaggistico e caratterizzata da un pendio collinare, uliveti, superfici boscate, una valletta demaniale e un affaccio panoramico sul Lago di Garda. Con il primo motivo il ricorrente deduceva difetto di istruttoria e motivazione, travisamento delle caratteristiche dei luoghi e indebita considerazione di elementi urbanistici. Con il secondo lamentava la violazione del principio di leale collaborazione, sostenendo che la Soprintendenza avrebbe dovuto indicare modifiche progettuali utili o confrontarsi con il progettista. Con il terzo denunciava la genericità della motivazione del parere. Con il quarto deduceva carenza istruttoria e motivazionale in relazione alla strada e al ponte sulla valle Rondina. Con il quinto lamentava violazione dell'art. 146 d.lgs. 42/2004 e l'omessa valutazione comparativa tra progetto e valori paesaggistici. Con il sesto denunciava errore nei presupposti e difetto di motivazione per il riferimento a una carenza documentale mai contestata. Con il settimo deduceva l'illegittimità derivata dell'archiviazione della pratica edilizia.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso e compensato le spese. Ha ritenuto che la valutazione paesaggistica della Soprintendenza costituisca espressione di ampia discrezionalità tecnico-valutativa, sindacabile soltanto per illogicità, incoerenza, incompletezza, inattendibilità o erroneità del criterio tecnico applicato, senza sostituzione del giudice all'amministrazione. Nel caso concreto l'istruttoria è stata ritenuta congrua e coerente con la documentazione prodotta dal ricorrente: l'area presentava un rilevante pregio agro-naturalistico, la presenza di ulivi e bosco, una morfologia integra e una separazione fisica dagli insediamenti vicini determinata dalla valle Rondina. Il parere aveva individuato in modo specifico l'impatto dei fabbricati, degli scavi e sbancamenti, della riconfigurazione del versante, delle opere esterne, della strada e del ponte sui valori paesaggistici, senza introdurre una generale e illegittima immodificabilità dell'area. L'edificabilità urbanistica non attribuisce un diritto alla trasformazione paesaggistica né rende recessiva la tutela del paesaggio. La Soprintendenza non aveva l'obbligo di proporre soluzioni progettuali alternative, essendo chiamata a valutare il progetto presentato. Le motivazioni del preavviso e del parere negativo sono state giudicate sufficienti, specifiche e non inattendibili. Il riferimento alla carenza documentale è stato qualificato come mero refuso privo di efficacia invalidante; inoltre, il parere era plurimotivato e la legittimità delle autonome ragioni relative all'impatto paesaggistico era sufficiente a sorreggerlo. Non essendo illegittimo il diniego paesaggistico, è stata respinta anche la censura di illegittimità derivata dell'archiviazione della pratica edilizia.

Norme richiamate

  • art. 142, comma 1, lett. g), d.lgs. 42/2004

    territori coperti da foreste e da boschi

    Il vincolo paesaggistico riguarda l'area boscata e concorre alla valutazione di incompatibilità dell'intervento con i valori naturalistici e paesaggistici dei luoghi.

  • art. 146 d.lgs. 42/2004

    La Soprintendenza deve valutare la compatibilità paesaggistica dello specifico progetto con i valori tutelati; nel caso concreto tale valutazione è stata ritenuta adeguatamente svolta e motivata.

  • art. 97 Cost.

    Il richiamo al principio di leale collaborazione non impone alla Soprintendenza di suggerire al privato modifiche progettuali alternative né di instaurare un confronto con il progettista.

  • art. 9 Cost.

    La tutela paesaggistica e ambientale costituisce un valore prioritario che non è subordinato alla mera edificabilità urbanistica dell'area.

  • art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990

    Il riferimento non corretto alla carenza documentale, riconducibile a un mero refuso e non incidente sulle autonome ragioni sostanziali del diniego, non determina l'annullamento dell'atto.

Massime di principio

  • Il giudizio di compatibilità paesaggistica è espressione di discrezionalità tecnico-valutativa e può essere sindacato dal giudice soltanto per manifesta illogicità, incoerenza, incompletezza, inattendibilità o erroneità del criterio tecnico applicato, senza sostituire una valutazione giudiziale alternativa a quella dell'amministrazione.
  • La classificazione urbanistica edificabile di un'area non attribuisce un diritto incondizionato alla sua trasformazione e non rende recessiva la tutela paesaggistica; l'autorizzazione paesaggistica richiede una valutazione autonoma della compatibilità dello specifico intervento con i valori tutelati.
  • Un parere paesaggistico negativo è adeguatamente motivato quando descrive le caratteristiche concrete dei luoghi, le opere progettate e gli specifici elementi di contrasto tra l'intervento e i valori paesaggistici, anche con riguardo agli scavi, agli sbancamenti, alle opere accessorie e alle infrastrutture di accesso.
  • La Soprintendenza, nell'esercizio della funzione di tutela paesaggistica, deve valutare il progetto presentato, ma non è obbligata a suggerire al privato soluzioni progettuali alternative o modifiche idonee a superare i motivi ostativi.
  • In presenza di un provvedimento plurimotivato fondato su ragioni autonome, la legittimità di una sola ratio decidendi è sufficiente a sorreggere l'atto; le censure rivolte contro motivazioni ulteriori diventano prive di utilità concreta.
  • Un mero refuso relativo a una circostanza non decisiva, quando il provvedimento resta sostenuto da autonome e adeguate ragioni di incompatibilità paesaggistica, non comporta l'annullamento del parere o del provvedimento finale.

Come è indicizzato

MaterieAutorizzazione paesaggisticaTitoli abilitativi ediliziInvalidità del provvedimento
RamiBeni culturali e paesaggioEdiliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneVizi formali non invalidanti

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.