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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40812/2025 del 19/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna per illogicità della motivazione l'ordinanza che ha ritenuto non desumibili, all'epoca della prima ordinanza cautelare (29/04/2022 per il reato di cui all'art. 73 DPR 309/90), gli elementi che avrebbero giustificato la successiva misura cautelare (6/11/2024) per il reato associativo ex art. 74 DPR 309/90. La difesa sostiene che dalle informative e dagli atti anteriori alla prima ordinanza risultavano già elementi sufficienti a fondare la contestazione associativa e che la contrapposta valutazione del Tribunale sarebbe contraddittoria e illegittima.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. Il Collegio ha ritenuto coerente e lineare la motivazione del tribunale del riesame che ha escluso l'operatività della retrodatazione ai sensi dell'art. 297, comma 3, cod.proc.pen., perché, all'epoca della prima ordinanza, dagli atti non era possibile desumere in maniera compiuta e significativa il quadro indiziario dell'associazione ex art. 74: solo la complessa informativa finale del 17/03/2023 e gli sviluppi investigativi successivi (arresti di coindagati e sequestro di ingenti quantitativi di droga) hanno reso possibile una lettura organica idonea a fondare la misura per il delitto associativo. Condanna del ricorrente alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. 10 ottobre 1990, n. 309

    Norma che disciplina il reato di detenzione/traffico di sostanze stupefacenti; richiamata per contestare la prima ordinanza cautelare emessa nei confronti del ricorrente. Nel caso è stata considerata distinta e precedente rispetto alla successiva contestazione associativa.

  • art. 74 d.P.R. 10 ottobre 1990, n. 309

    Norma che sanziona l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; nel giudizio è il capo di imputazione oggetto della seconda ordinanza cautelare. Il Collegio ha ritenuto che gli elementi indiziari idonei a fondare questa contestazione non fossero desumibili compiutamente dagli atti alla data della prima misura.

  • art. 297, comma 3, cod. proc. pen.

    Norma relativa alla retrodatazione della decorrenza della custodia cautelare in presenza di misure cautelari multiple. Nel caso si è applicato il principio secondo cui la retrodatazione opera solo se dagli atti relativi alla prima ordinanza sia "anteriormente desumibile" l'insieme probatorio idoneo a fondare la successiva misura, ossia quando gli elementi manifestino già la loro portata dimostrativa e non richiedano ulteriori indagini o elaborazioni.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 408/2005

    Citata per il principio secondo cui la retrodatazione costituisce rimedio in caso di scelta indebita dell'autorità (procrastinazione o separazione indebitamente operata fra procedimenti). Il Collegio ha richiamato il principio per spiegare i limiti dell'operatività della retrodatazione nella fattispecie.

  • Sez. 4, Sentenza n. 16343 del 29/03/2023 (Rv. 284464 - 01)

    Giurisprudenza di legittimità richiamata per definire la nozione di "anteriore desumibilità": al momento del rinvio a giudizio nel primo procedimento l'autorità deve essere in grado di desumere la specifica significatività processuale degli elementi tali da poter fondare la richiesta di misura cautelare per il reato connesso, senza necessità di ulteriori indagini.

Massime di principio

  • La retrodatazione della decorrenza della custodia cautelare (art. 297, comma 3) è ammessa solo se, agli atti della prima ordinanza, fosse già "anteriormen te desumibile" un compendio indiziario dotato di portata dimostrativa autonoma rispetto a mere ipotesi investigative.
  • Non è sufficiente che dagli atti emergano sospetti o ipotesi investigative: occorre che gli elementi siano tali da manifestare la loro idoneità a fondare una richiesta di misura cautelare per il reato successivamente contestato, senza bisogno di ulteriori acquisizioni o rielaborazioni.
  • La successiva acquisizione di prove più rilevanti (arresti di terzi, sequestri di stupefacenti, informativa finale organica) può giustificare la misura adottata in un momento successivo, ma non retroagire se al tempo della prima misura non esisteva un quadro indiziario compiuto.
  • In presenza di procedimenti pendenti presso uffici diversi, chi contesta una mancata retrodatazione deve dimostrare che la separazione o la procrastinazione abbia impedito al primo ufficio di desumere la significatività processuale degli elementi già disponibili.
  • Per il difensore, le contestazioni sull'illogicità motivazionale richiedono di individuare specifici passaggi contraddittori o carenze probatorie nella valutazione del giudice; argomentazioni generiche sulla tempestività o sulla "prontezza" dell'inquirente sono di norma meno persuasive.

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