Cassazione Civile, Ordinanza n. 17118/2023 del 15/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un cittadino del Bangladesh ha proposto opposizione avverso un decreto prefettizio di espulsione. Il giudice di pace ha respinto l'opposizione ritenendo, da un lato, che il provvedimento di espulsione fosse obbligatorio e non sindacabile nel merito dal giudice ordinario e, dall'altro, che la traduzione in lingua inglese del decreto fosse sufficiente perché il destinatario aveva dichiarato di comprendere l'italiano e di preferire l'inglese. In cassazione il ricorrente ha dedotto tre censure: 1) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. per non essersi il giudice di pace pronunciato sulla nullità del decreto espulsivo, asseritamente illegittimo perché non seguito da un immediato decreto del questore per l'esecuzione; 2) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. per non avere considerato che la sospensione dei decreti impugnati avrebbe mutato la condizione giuridica del ricorrente, rendendolo nuovamente presente legalmente nel territorio nazionale; 3) omesso esame di fatto decisivo sempre ex art. 360, n. 5, c.p.c. per avere il giudice di merito ritenuto sanata la mancata traduzione del decreto nella lingua madre, basandosi però su atti e dichiarazioni riferiti a un'altra persona (Munshi Nadeem) e non al ricorrente, con richiamo agli artt. 2, comma 6, e 13, comma 7, TUI e all'art. 12, comma 3, della direttiva 2008/115/CE.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo infondata in diritto la tesi della nullità del decreto di espulsione per la mancata coeva emissione del decreto del questore: i due provvedimenti sono distinti, e quello del questore è solo condizionato da quello prefettizio. Ha rigettato anche il secondo motivo, affermando che l'eventuale sospensione di altri provvedimenti non incide sulla natura vincolata dell'espulsione e non integra un fatto decisivo idoneo a mutare l'esito del giudizio. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo, qualificandolo come errore meramente percettivo del giudice di merito sull'identità della persona cui si riferivano gli atti. Nonostante la formula utilizzata nel testo per il terzo motivo, il dispositivo desumibile dalla motivazione è di rigetto complessivo del ricorso, con correzione della motivazione dell'ordinanza impugnata ai sensi dell'art. 384, secondo comma, c.p.c. nei limiti sopra indicati.
Norme richiamate
L'omessa pronuncia ricorre solo quando manchi del tutto il momento decisorio su un capo autonomo della domanda o su un'eccezione; non basta la mancata confutazione di singole argomentazioni difensive.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È il parametro del vizio processuale denunciato per omessa pronuncia.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio di motivazione è configurabile solo per omesso esame di un fatto decisivo; la decisività richiede che, se il fatto fosse stato considerato, la decisione sarebbe potuta essere diversa.
art. 384, secondo comma, c.p.c.
La Corte può integrare o correggere la motivazione della decisione impugnata quando il motivo non esaminato è infondato in diritto, evitando il rinvio.
art. 14 d.lgs. 286/1998 (T.U. immigrazione)
Il decreto prefettizio di espulsione e il decreto del questore per l'esecuzione sono provvedimenti distinti; il secondo è condizionato dal primo e non viceversa.
art. 2, comma 6, d.lgs. 286/1998 (T.U. immigrazione)
È richiamato dal ricorrente in relazione all'obbligo di traduzione del provvedimento, ma la censura è stata respinta nel merito/processualmente.
art. 13, comma 7, d.lgs. 286/1998 (T.U. immigrazione)
È richiamato dal ricorrente per contestare la validità della traduzione del decreto di espulsione.
art. 12, comma 3, direttiva 2008/115/CE
È richiamato come parametro sull'obbligo di informazione/traduzione del provvedimento di rimpatrio.
Sentenza Cass., Sez. U., n. 22217/2006
È richiamata per affermare che il giudice ordinario non può disapplicare l'atto presupposto del questore e che non vi è pregiudizialità necessaria tra giudizio amministrativo e opposizione al decreto prefettizio.
Cass. n. 3388/2005
È richiamata come precedente sulla possibilità della Cassazione di integrare la motivazione quando il motivo non esaminato è comunque infondato in diritto.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione a un decreto prefettizio di espulsione, il vizio di omessa pronuncia non sussiste se il giudice decide sul capo principale della pretesa, pur senza confutare espressamente tutte le singole argomentazioni svolte dalla parte.
- Il decreto di espulsione del prefetto e il decreto del questore per l'esecuzione sono atti distinti e funzionalmente collegati solo in senso unidirezionale: l'atto del questore presuppone quello del prefetto, ma la validità del decreto prefettizio non dipende dalla contestuale emissione del decreto esecutivo.
- Nel giudizio di legittimità ex art. 360, n. 5, c.p.c., il fatto omesso deve essere decisivo in senso rigoroso, cioè idoneo a determinare una ricostruzione diversa della vicenda e quindi un esito differente della controversia.
- Quando la censura di omesso esame si risolve nella contestazione di un errore sull'identità della persona o su un mero dato percettivo degli atti, la doglianza non integra normalmente un vizio di omesso esame di fatto decisivo, ma non è comunque idonea a scalfire la decisione se il fatto non è realmente decisivo.
- Nel sindacato sull'espulsione dello straniero, il giudice ordinario verifica solo la ricorrenza dei presupposti legali dell'espulsione e non può estendere il controllo alla legittimità dei provvedimenti del questore sul soggiorno, né sospendere il giudizio per la mera pendenza del relativo contenzioso amministrativo in mancanza di pregiudizialità necessaria.
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