Cassazione Penale, Sentenza n. 31863/2023 del 24/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Napoli che li aveva condannati per plurimi episodi di detenzione e cessione di marijuana nella "piazza di spaccio" del Rione Moscarella, contestando in particolare: 1) la configurazione dell'aggravante del cosiddetto "metodo mafioso"/agevolazione di cui all'art. 416-bis.1 c.p. per mancanza di elementi concreti e specifici che dimostrino la volontà o la consapevolezza di agevolare il clan D'Alessandro e in assenza di prova del pagamento di un "dazio"; 2) per Staiano, la mancata derubricazione alla ipotesi di lieve entità ai sensi dell'art. 73, comma 5 D.P.R. 309/1990 e la carenza di prova sulla qualità/quantità della sostanza; 3) per Staiano, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Le difese contestano anche l'affidabilità e l'adeguato riscontro delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e il fondamento probatorio delle intercettazioni e dei sequestri.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato tutti i ricorsi come infondati. Ha confermato la decisione di merito secondo cui l'aggravante dell'art. 416-bis.1 c.p. è correttamente applicata perché gli imputati intrattenevano stretti rapporti con Spagnuolo, soggetto ritenuto affiliato al clan D'Alessandro, e le forniture di stupefacente erano funzionali all'attività della piazza di spaccio nel territorio di influenza del clan. Le dichiarazioni dei collaboratori sono state considerate riscontrate dalle intercettazioni e dalle operazioni di sequestro; risulta altresì indicato il meccanismo del presunto "dazio". Quanto a Staiano, la Corte ha ritenuto corretta la valutazione di merito che ha escluso la lieve entità in ragione della continuità, professionalità e dell'organizzazione del traffico e ha respinto la richiesta di attenuanti generiche per mancanza di elementi positivi rilevanti. In sintesi: rigetto dei ricorsi e conferma delle statuizioni di merito sull'aggravante e sulla qualificazione dei fatti.
Norme richiamate
La Corte richiama che l'aggravante richiede una rigorosa verifica probatoria: dev'essere dimostrata la finalità di favorire il clan e/o la consapevolezza dell'impiego della forza intimidatrice derivante dall'appartenenza al sodalizio. La giurisprudenza ammette che l'elemento soggettivo possa emergere dalla consapevolezza dell'ausilio al sodalizio, e che l'aggravante possa avere anche una configurazione oggettiva quando l'imputato si avvalga della forza intimidatrice del clan o la conosca per colpa.
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5 (ipotesi di lieve entità)
La disposizione richiede una valutazione complessiva di elementi qualitativi e quantitativi e delle circostanze dell'azione. La Corte ricorda che la lieve entità può essere esclusa anche se le singole cessioni sono modeste quando esse sono manifestazione di una capacità continuativa e professionale di diffondere stupefacente, come nella gestione di una piazza di spaccio.
Sezioni Unite e altre pronunce di Cassazione citate
Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019; Sez. 3, n. 45536 del 15/09/2022; Sez. 3, n. 9142 del 13/01/2016; Sez. 4, n. 5136 del 02/02/2022; Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018; Sez. 4, n. 40720 del 26/04/2017; Sez. 6, n. 13982 del 20/02/2018
Giurisprudenza richiamata per i seguenti principi: evitare la diluizione dell'aggravante nella mera contestualità ambientale; l'aggravante richiede prova rigorosa della finalità agevolativa o della consapevolezza dell'impiego del metodo mafioso; la conoscenza del vincolo o l'avvalersi della forza intimidatrice possono giustificare l'estensione dell'aggravante; la valutazione della lieve entità implica esame complessivo della professionalità, continuità, modalità, quantità e rete di spaccio.
Massime di principio
- L'aggravante dell'art. 416-bis.1 c.p. non può essere riconosciuta sulla base della sola contestualità ambientale: è necessaria una verifica rigorosa che dimostri la finalità di agevolare il clan o la consapevolezza dell'uso della forza intimidatrice.
- Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia trovano valida applicazione se sono corroborate da elementi di riscontro oggettivi (intercettazioni, sequestri, contatti documentati); la mancanza di riscontri può indebolire ma non necessariamente annullare il loro apporto probatorio quando sussistono elementi convergenti.
- Per l'esclusione della lieve entità ex art. 73 DPR 309/1990 comma 5 non è determinante solo la quantità nello specifico atto: va valutata la continuità, la professionalità, l'organizzazione e la capacità di rifornire una piazza di spaccio. Una singola cessione modesta può integrare attività non lieve se è manifestazione di un sistema continuativo.
- La consapevolezza di agevolare un'associazione mafiosa può desumersi da rapporti diretti con fornitori o soggetti riconducibili al clan, da pagamenti sistematici (dazi) o da ruoli organizzativi, e non richiede necessariamente l'appartenenza formale al sodalizio.
- La richiesta di attenuanti generiche richiede elementi positivi specifici non già valutati e ritenuti irrilevanti dal giudice di merito; la mera riproposizione degli stessi elementi senza novità probatorie difficilmente ottiene accoglimento in sede di cassazione.
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