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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23987/2026 del 23/07/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Il lavoratore aveva agito per ottenere il pagamento di differenze retributive, TFR, indennità e contribuzioni previdenziali e assicurative, assumendo di aver svolto mansioni di manovale in diversi periodi alle dipendenze della società e di aver lavorato oltre l'orario normale rispetto a quanto risultante dalle buste paga. Il Tribunale aveva rigettato la domanda ritenendo non provata l'attività eccedente l'orario contrattuale; la Corte d'appello aveva confermato il rigetto, affermando che l'incertezza sulla prova dell'an non consentiva l'esame del quantum. In cassazione il ricorrente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione e falsa applicazione di norme di diritto, sostenendo che la sentenza aveva erroneamente ritenuto non assolto l'onere probatorio sull'effettivo svolgimento di prestazioni oltre l'orario normale; con il secondo ha denunciato omesso esame di fatti decisivi. La società e l'INPS hanno resistito con controricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché formulato in modo generico: non indicava le norme asseritamente violate né svolgeva il necessario confronto tra precetto normativo e ratio decidendi, limitandosi in sostanza a contestare l'apprezzamento delle prove compiuto dai giudici di merito, censura non proponibile in sede di legittimità. Il secondo motivo è stato anch'esso dichiarato inammissibile perché la sentenza impugnata proveniva da 'doppia conforme', sicché operava la preclusione all'esame del vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti ed è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Il motivo per violazione di legge deve essere specifico: occorre indicare le norme violate e confrontarne il contenuto con la motivazione della sentenza impugnata; non basta una generica doglianza sulla decisione di merito.

  • art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c.

    L'onere di specificità dei motivi di ricorso esige una critica puntuale e argomentata, a pena di inammissibilità.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte osserva che dal ricorso non emerge una reale doglianza di illegittima inversione dell'onere della prova; la censura mirava piuttosto a contestare la valutazione delle risultanze probatorie.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il vizio di omesso esame di fatti decisivi non è deducibile in presenza di 'doppia conforme', per effetto della preclusione processuale applicabile ratione temporis.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    Ricorrendone i presupposti processuali, il ricorrente è tenuto al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis

    Viene richiamata quale base del contributo unificato dovuto per il ricorso, cui si aggiunge l'ulteriore importo di cui al comma 1-quater, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione dedotto ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c., il ricorrente deve indicare in modo specifico le norme di diritto asseritamente violate, illustrarne il contenuto precettivo e confrontarlo con la ratio decidendi della sentenza impugnata; la Corte non può essere chiamata a ricercare d'ufficio la norma violata.
  • La censura che, sotto l'apparente deduzione di violazione di legge, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio è inammissibile in sede di legittimità.
  • Quando vi sia 'doppia conforme' tra primo e secondo grado, il vizio di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c. non è proponibile nei limiti processuali richiamati dalla Corte.
  • L'insufficiente dimostrazione dell'an della pretesa impedisce l'esame del quantum; tuttavia, in sede di legittimità non è consentito rivalutare autonomamente le prove per superare l'accertamento di merito.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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