Cassazione Civile, Ordinanza n. 23987/2026 del 23/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Il lavoratore aveva agito per ottenere il pagamento di differenze retributive, TFR, indennità e contribuzioni previdenziali e assicurative, assumendo di aver svolto mansioni di manovale in diversi periodi alle dipendenze della società e di aver lavorato oltre l'orario normale rispetto a quanto risultante dalle buste paga. Il Tribunale aveva rigettato la domanda ritenendo non provata l'attività eccedente l'orario contrattuale; la Corte d'appello aveva confermato il rigetto, affermando che l'incertezza sulla prova dell'an non consentiva l'esame del quantum. In cassazione il ricorrente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione e falsa applicazione di norme di diritto, sostenendo che la sentenza aveva erroneamente ritenuto non assolto l'onere probatorio sull'effettivo svolgimento di prestazioni oltre l'orario normale; con il secondo ha denunciato omesso esame di fatti decisivi. La società e l'INPS hanno resistito con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché formulato in modo generico: non indicava le norme asseritamente violate né svolgeva il necessario confronto tra precetto normativo e ratio decidendi, limitandosi in sostanza a contestare l'apprezzamento delle prove compiuto dai giudici di merito, censura non proponibile in sede di legittimità. Il secondo motivo è stato anch'esso dichiarato inammissibile perché la sentenza impugnata proveniva da 'doppia conforme', sicché operava la preclusione all'esame del vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti ed è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Il motivo per violazione di legge deve essere specifico: occorre indicare le norme violate e confrontarne il contenuto con la motivazione della sentenza impugnata; non basta una generica doglianza sulla decisione di merito.
art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c.
L'onere di specificità dei motivi di ricorso esige una critica puntuale e argomentata, a pena di inammissibilità.
La Corte osserva che dal ricorso non emerge una reale doglianza di illegittima inversione dell'onere della prova; la censura mirava piuttosto a contestare la valutazione delle risultanze probatorie.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il vizio di omesso esame di fatti decisivi non è deducibile in presenza di 'doppia conforme', per effetto della preclusione processuale applicabile ratione temporis.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Ricorrendone i presupposti processuali, il ricorrente è tenuto al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis
Viene richiamata quale base del contributo unificato dovuto per il ricorso, cui si aggiunge l'ulteriore importo di cui al comma 1-quater, se dovuto.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione dedotto ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c., il ricorrente deve indicare in modo specifico le norme di diritto asseritamente violate, illustrarne il contenuto precettivo e confrontarlo con la ratio decidendi della sentenza impugnata; la Corte non può essere chiamata a ricercare d'ufficio la norma violata.
- La censura che, sotto l'apparente deduzione di violazione di legge, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio è inammissibile in sede di legittimità.
- Quando vi sia 'doppia conforme' tra primo e secondo grado, il vizio di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c. non è proponibile nei limiti processuali richiamati dalla Corte.
- L'insufficiente dimostrazione dell'an della pretesa impedisce l'esame del quantum; tuttavia, in sede di legittimità non è consentito rivalutare autonomamente le prove per superare l'accertamento di merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 23 lug 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 23916/2026 del 23/07/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 23 lug 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 23919/2026 del 23/07/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 23 lug 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 23986/2026 del 23/07/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 23 lug 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 23994/2026 del 23/07/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 23 lug 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 23918/2026 del 23/07/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 23 lug 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 23934/2026 del 23/07/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →