Cassazione Penale, Ordinanza n. 34833/2026 del 29/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente ha impugnato l’ordinanza del 6 ottobre 2025 della Corte di appello di Catanzaro, pronunciata quale giudice dell’esecuzione, che aveva revocato ai sensi dell’art. 168, comma 1, n. 1, c.p. la sospensione condizionale concessa con sentenza della stessa Corte del 26 giugno 2008, irrevocabile dal 15 aprile 2009. Ha contestato la collocazione temporale del reato rilevante ai fini della revoca, richiamando un periodo di commissione diverso da quello considerato dalla Corte territoriale. La sentenza di legittimità rileva che il ricorso non indica gli elementi degli atti che smentirebbero il dato temporale recepito nell’ordinanza e che, comunque, l’inizio della condotta permanente nel 2014 ricade nel quinquennio decorrente dall’irrevocabilità della sentenza; non risulta dedotto che l’inizio dovesse essere collocato in un mese successivo ad aprile.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha affermato che, per individuare la data di commissione del fatto nel quinquennio, occorre considerare il periodo indicato nell’imputazione e validato dal dispositivo della sentenza; se il giudice ritiene accertato l’inizio della condotta permanente in epoca successiva a quella contestata, deve assolvere espressamente per il periodo precedente. Nel caso concreto la diversa scansione temporale prospettata dalla ricorrente non era accompagnata dall’indicazione degli elementi che avrebbero smentito il dato ricavato dagli atti, e l’inizio nel 2014 sarebbe comunque compreso nel quinquennio dalla irrevocabilità del 15 aprile 2009. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza del 6 ottobre 2025, con la quale la Corte di appello di Catanzaro, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha revocato nei confronti di Carmela Roberta Putrino il beneficio della sospensione condizionale della pena già concessole con la sentenza della Corte di appello di Catanzaro in data 26/06/2008, irrevocabile dal 15/04/2009, ai sensi dell'art. 168, comma 1 n. 1, cod. pen.
La disposizione è stata applicata per la revoca della sospensione condizionale in ragione della commissione di un reato nel quinquennio successivo all’irrevocabilità della sentenza che aveva concesso il beneficio.
Per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna della ricorrente alle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, quantificata in 3.000 euro.
Massime di principio
- Ai fini della verifica della commissione di un fatto nel quinquennio rilevante per la revoca della sospensione condizionale, la data va individuata considerando il periodo di commissione indicato nell’imputazione e validato dal dispositivo della sentenza.
- Quando il giudice ritiene accertato che una condotta permanente sia iniziata dopo la data inizialmente contestata, deve pronunciare espressamente l’assoluzione per il periodo precedente.
- La contestazione in sede di ricorso della data di commissione recepita dal giudice dell’esecuzione deve indicare gli elementi degli atti che smentirebbero tale ricostruzione; in mancanza, la censura non supera la valutazione di ammissibilità.
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