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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42256/2022 del 09/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di riesame che aveva confermato la misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria applicata il 26/01/2022 per plurime fattispecie ex art. 73 d.P.R. 9/10/1990, n. 309. Due motivi: 1) censure sulla identificazione dell'indagato nelle intercettazioni (possibile omonimia; mancata prova dei rapporti con altro indagato "Madonna"); 2) censura sulla sussistenza delle esigenze cautelari, in particolare della loro attualità, stante la distanza temporale dei fatti (ottobre 2019-gennaio 2020) e gli effetti della pandemia come attenuante della possibilità di reiterazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse fornito adeguata motivazione sulla identificazione dell'indagato dalle intercettazioni (ripetuti riferimenti al nome e in qualche caso al cognome, auto-identificazioni e contesto) e che la valutazione non richiedeva perizia fonica. Ha inoltre condiviso la valutazione del giudice di merito circa l'attualità delle esigenze cautelari: nonostante la distanza temporale, la prognosi di pericolo di reiterazione era fondata sulle modalità dei reati, sui molteplici contatti con acquirenti/spacciatori e sull'assenza di adeguate fonti di sostentamento. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato alle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73

    Norma sostanziale richiamata per le fattispecie di detenzione/spaccio di stupefacenti poste a base della misura cautelare; la misura applicata era l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria in relazione a reati previsti da questa disposizione.

  • Codice di procedura penale, art. 273

    Richiamato come riferimento ai "gravi indizi di colpevolezza" necessari per le misure cautelari; la Corte ha verificato la congruenza e la non manifesta illogicità della motivazione del giudice di merito su tale requisito.

  • Codice di procedura penale, art. 274, lett. c)

    Norma che disciplina le esigenze cautelari (pericolo di reiterazione). La Corte ha confermato che l'attualità del pericolo va valutata prognosticamente sulla base della personalità, delle modalità del fatto e del contesto, e che non è necessario indicare una "specifica occasione" di reato prossima.

  • Codice di procedura penale, art. 292

    Richiamato come criterio strutturale della motivazione del provvedimento cautelare; il Tribunale del riesame è tenuto a motivare secondo i requisiti formali dell'art. 292 e la Cassazione controlla la congruenza logico-giuridica di tale motivazione.

  • Codice di procedura penale, art. 546

    Richiamato come modello strutturale per la motivazione delle decisioni cautelari (articolazione e richiami logico-giuridici da rispettare nella motivazione).

  • Legge 16 aprile 2015, n. 47

    Modifica che ha esplicitato il requisito dell'attualità nell'art. 274 lett. c); la Corte ne applica il principio interpretativo richiedendo una prognosi fondata su elementi concreti non la sola possibilità astratta di reiterazione.

  • D.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (art. 23)

    Norma processuale richiamata per la modalità di deposito delle conclusioni scritte nel procedimento davanti alla Cassazione durante il periodo emergenziale; citata per informare che PG ha concluso per iscritto.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Norma che autorizza la condanna del ricorrente al pagamento in favore della cassa delle ammende; la Corte ha applicato tale disposizione disponendo il pagamento di euro 3.000 come sanzione pecuniaria per l'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In Cassazione non è ammessa una revisione libera dei fatti: le censure che si risolvono nella proposta di una diversa valutazione probatoria o in una ricostruzione alternativa sono inammissibili se il giudice di merito ha motivato in modo congruo e non manifestamente illogico.
  • In tema di intercettazioni, l'identificazione di un interlocutore può fondarsi anche su ripetuti riferimenti al nome o ad elementi contestuali e non richiede necessariamente una perizia fonica, salvo che il ricorrente indichi elementi oggettivi che rendano verosimile l'errore identificativo.
  • Il requisito di "attualità" delle esigenze cautelari va valutato prognosticamente: non occorre la prova di una specifica occasione prossima di reato, ma è necessaria una valutazione concreta della personalità, delle modalità del fatto e del contesto di vita dell'indagato che renda probabile la continuità del periculum libertatis.
  • L'onere di allegare elementi oggettivi contrari all'identificazione o alla esigenza cautelare grava sul ricorrente; mere ipotesi (es. possibile omonimia) senza elementi probativi non sono sufficienti a scalfire la motivazione del giudice di merito.
  • Per impugnare con successo misure cautelari davanti alla Cassazione occorre dimostrare la violazione di norme di legge o la presenza di una manifesta illogicità, carenza o travisamento decisivo della prova nel provvedimento impugnato.

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