Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 00947/2023 del 13/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce da un'opposizione proposta nell'ambito di una procedura esecutiva, nella quale la parte opponente contestava la validità della notificazione, effettuata via PEC all'indirizzo professionale, degli atti prodromici all'esecuzione, sostenendo che tale modalità fosse non prevista dalla legge per atti non attinenti ad attività difensive e che, per ciò solo, la notifica dovesse considerarsi inesistente, con conseguente travolgimento dell'intera esecuzione. Il Tribunale aveva dichiarato inammissibile l'opposizione perché il giudizio di merito era stato introdotto oltre il termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione. La Corte d'appello aveva poi dichiarato inammissibile l'appello, ritenendo che la decisione del Tribunale fosse stata resa in materia di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., per la quale l'appello non è esperibile. In cassazione la ricorrente ha dedotto, con il terzo motivo esaminato con priorità, la violazione dell'art. 615 c.p.c., sostenendo che l'asserita inesistenza della notifica avrebbe inciso sul diritto di procedere ad esecuzione forzata e avrebbe quindi dovuto qualificarsi come opposizione all'esecuzione, con conseguente ammissibilità dell'appello. Gli ulteriori motivi riguardavano doglianze contro la sentenza del Tribunale, ma sono stati assorbiti.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo centrale, affermando che la mancata o invalida notificazione del titolo esecutivo e dell'atto di intimazione riguarda il quomodo dell'esecuzione e non l'an del diritto di agire in executivis, salvo il caso - non ricorrente - di provvedimenti che acquistano efficacia di titolo solo con la notifica, come il decreto ingiuntivo. Ha quindi confermato la corretta qualificazione dell'opposizione come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. e, di conseguenza, la correttezza della declaratoria di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 618 c.p.c. Poiché il ricorso è stato rigettato, la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 615 c.p.c.

    L'opposizione all'esecuzione riguarda la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata; non vi rientra la mera doglianza sulla mancata o invalida notifica del titolo esecutivo o dell'atto di intimazione, che attiene alle modalità dell'esecuzione.

  • art. 617 c.p.c.

    Le contestazioni relative alla notificazione degli atti esecutivi rientrano nell'opposizione agli atti esecutivi; tale opposizione opera con il meccanismo 'autosanante' se non proposta tempestivamente.

  • art. 618 c.p.c.

    Per le opposizioni agli atti esecutivi la legge esclude l'appello avverso la decisione di merito del tribunale, rendendo inammissibile il gravame.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È stata la norma processuale invocata per denunciare la violazione di legge nella qualificazione dell'opposizione.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di rigetto del ricorso, ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 1-bis, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato quale parametro per determinare l'importo dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • La mancata, invalida o persino giuridicamente inesistente notificazione del titolo esecutivo o dell'atto di intimazione non incide di regola sull'esistenza del diritto del creditore di procedere in executivis, ma sulle modalità del suo esercizio.
  • Le contestazioni che investono la regolarità della notifica degli atti prodromici all'esecuzione devono essere qualificate come opposizione agli atti esecutivi, non come opposizione all'esecuzione, salvo che la mancata notifica sia elemento costitutivo dell'efficacia esecutiva del provvedimento.
  • L'opposizione ex art. 617 c.p.c. è assistita da un effetto 'autosanante': se non proposta tempestivamente, non può più essere fatta valere la pretesa invalidità degli atti successivi della procedura.
  • Quando la decisione di primo grado è resa su opposizione agli atti esecutivi, l'appello è inammissibile in ragione del regime speciale di impugnazione previsto dall'art. 618 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveImpugnazioni
RamiEsecuzioniProcesso civile
SottomaterieAppello
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.