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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24777/2022 del 28/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

L'imputato era stato condannato per il reato di evasione: sottoposto agli arresti domiciliari con autorizzazione ad assentarsi dal lunedì al venerdì dalle ore 7 alle ore 18 per recarsi al lavoro, non rientrava entro l'orario stabilito e risultava assente a un controllo delle forze dell'ordine alle ore 21:35. Il difensore ha proposto ricorso articolando due motivi: 1) nullità per inosservanza dell'art. 179 cod. proc. pen., sostenendo di aver chiesto la trattazione orale e, trovandosi in quarantena per contatto Covid-19, di aver tempestivamente richiesto il rinvio e prodotto il certificato; nonostante ciò la Corte ha celebrato l'udienza, violando la norma che impone il rinvio in caso di legittimo impedimento; 2) in subordine, vizio di motivazione perché la Corte d'appello non ha risposto alla richiesta di dichiarare la non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) e ha pronunciato valutazioni contraddittorie sull'esistenza della recidiva (art. 99 c.p.).

La decisione

La Corte di legittimità ha accolto il primo motivo ritenendolo fondato. Ha richiamato la disciplina emergenziale (art. 23-bis d.l. n.137/2020 e sua proroga) che prevede il rito camerale cartolare ma consente il ritorno al rito ordinario quando una delle parti richiede la discussione orale o l'imputato chiede di comparire: in tali casi la richiesta di trattazione orale formulata dal difensore determina l'applicazione del rito ordinario e impone il rinvio in caso di legittimo impedimento dell'imputato per garantire il diritto di difesa. Poiché nel caso di specie l'obbligo di rinvio non è stato rispettato e la Corte non ha motivato il mancato rinvio, la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Genova. L'altro motivo è stato assorbito.

Norme richiamate

  • art. 179 cod. proc. pen.

    Norma richiamata dal ricorrente per sostenere la nullità dell'udienza svolta nonostante il legittimo impedimento; la Corte ha ritenuto che, in presenza di richiesta di trattazione orale e di legittimo impedimento dell'imputato, sussista l'obbligo di rinvio per garantire il diritto di difesa

  • art. 131-bis cod. pen.

    Norma sulla non punibilità per particolare tenuità del fatto; il ricorrente lamentava omissione di pronunciamento della Corte d'appello su tale domanda, che però è stata ritenuta assorbita dall'annullamento per vizio procedurale

  • art. 99 cod. pen.

    "l'aggravio di pericolosità sociale, concerto e individualizzato, che la fattispecie di cui all'art. 99 cod. pen. mira a sanzionare"

    La Corte d'appello aveva escluso la recidiva ritenendo che il fatto non manifestasse l'aggravamento di pericolosità sociale perseguito dall'art. 99; la Corte di legittimità ha rilevato contraddittorietà nella motivazione come motivo secondario, poi assorbito

  • art. 23-bis, comma 2, d.l. 28/10/2020 n.137, conv. L. 18/12/2020 n.176 e art. 16, comma 1, d.l. 30/12/2021 n.228, conv. L. 25/02/2022 n.15

    Disciplina emergenziale che fa svolgere il rito d'appello in forma camerale cartolare, salvo deroghe: rinnovazione dell'istruzione dibattimentale o richiesta di discussione orale da parte di una delle parti o manifestazione di volontà di comparire dell'imputato; in presenza di tali richieste torna ad applicarsi il rito ordinario e, quindi, l'obbligo di garantire la partecipazione e rinviare in caso di legittimo impedimento

  • art. 23, comma 8, d.l. n.137/2020 (norma di riferimento per rito cartolare)

    Richiamata come base per il procedimento cartolare durante la fase emergenziale; la Corte ha evidenziato i limiti di tale regime e le deroghe che permettono il ritorno al rito ordinario

  • art. 127 e art. 599 cod. proc. pen.

    Richiamati come riferimenti all'ordinaria disciplina processuale che si applica quando opera la deroga al rito cartolare (pubblica udienza o rito camerale partecipato nei casi indicati)

Massime di principio

  • Durante la disciplina emergenziale che prevede il rito camerale cartolare, la richiesta di discussione orale formulata nei termini da una qualsiasi delle parti (incluso il difensore) comporta il ritorno al rito ordinario; pertanto la Corte deve garantire la partecipazione o rinviare in caso di legittimo impedimento dell'imputato
  • Se l'imputato è legittimamente impedito (es. quarantena documentata), il giudice ha l'obbligo di disporre il rinvio dell'udienza quando è stata richiesta la trattazione orale; la celebrazione comunque dell'udienza senza motivare il mancato rinvio è causa di annullamento
  • Le richieste di non punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis c.p. devono essere esaminate e motivate espressamente nella sentenza; la loro omissione può costituire vizio di motivazione
  • Valutazioni sulla recidiva e sulla pericolosità sociale devono essere coerenti e motivate; contraddizioni o assenza di ponderazione possono determinare profili di nullità o motivo di impugnazione
  • In sede di impugnazione, quando un motivo pregiudica l'intero giudizio (es. nullità per mancato rispetto di obblighi processuali essenziali), altri motivi possono essere assorbiti e riesaminati solo in caso di nuovo giudizio

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