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Cassazione Penale, Ordinanza n. 26560/2026 del 15/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché fondato su doglianze generiche e aspecifiche, non idonee a integrare una critica argomentata alla motivazione della sentenza impugnata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per una violazione del codice della strada commessa il 14 luglio 2020. Il ricorso deduceva un vizio di motivazione, ma la censura è stata ritenuta generica: non individuava i passaggi argomentativi della decisione impugnata asseritamente viziati, né indicava specifiche ragioni di diritto o dati di fatto a sostegno della diversa tesi difensiva. In sostanza, il ricorrente si limitava a prospettare una lettura alternativa della vicenda senza confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza di merito.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 15-bis, d.lgs. n. 285/1992

    È la disposizione incriminatrice/violata posta a base della condanna confermata in appello; il testo non ne specifica il contenuto materiale, limitandosi a richiamarla come titolo del reato contestato.

  • art. 606 c.p.p.

    Richiamato implicitamente dal motivo di ricorso relativo al vizio di motivazione; la Corte ribadisce che in cassazione il vizio non può essere dedotto con censure generiche o meramente alternative rispetto alla decisione di merito.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione che deduce il vizio di motivazione è inammissibile quando si limita ad affermazioni generiche, senza indicare quali passaggi della sentenza sarebbero illogici, contraddittori o carenti.
  • Non è sufficiente, in sede di legittimità, contrapporre alla decisione impugnata una diversa ricostruzione dei fatti o una tesi difensiva alternativa: occorre una critica specifica e argomentata alla ratio decidendi.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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