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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05064/2025 del 07/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che il motivo era riproduttivo di una censura già esaminata e confutata dalla Corte di appello, la quale aveva evidenziato il nesso finalistico tra la condotta violenta e l'intento di sottrarsi all'arresto. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano del 21/06/2024, deducendo un vizio relativo alla ritenuta sussistenza dell'elemento oggettivo del delitto di resistenza a pubblico ufficiale, con specifico riguardo al profilo finalistico della condotta. La censura mirava a contestare che l'azione violenta fosse stata effettivamente finalizzata a impedire l'arresto. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo sostanzialmente reiterativo di una doglianza già adeguatamente confutata in appello, che aveva spiegato come la condotta fosse diretta ad evitare l'arresto.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    delitto di cui all'art. 337 cod. pen.

    Il delitto è configurato quando la condotta violenta o minacciosa è finalizzata a opporsi a un pubblico ufficiale mentre compie un atto del suo ufficio, incluso l'arresto; nella specie la finalità di evitare l'arresto è stata ritenuta sussistente.

  • art. 616 c.p.p.

    condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, un motivo che si limiti a riproporre una censura già specificamente esaminata e motivatamente disattesa dal giudice di merito è inammissibile quando non confronta in modo critico la ratio della decisione impugnata.
  • Ai fini della configurabilità della resistenza a pubblico ufficiale, rileva la finalizzazione della condotta violenta o minacciosa a impedire o ostacolare l'atto doveroso del pubblico ufficiale; la volontà di evitare l'arresto integra il profilo finalistico richiesto dalla fattispecie.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma prevista in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResistenza e oltraggio a pubblico ufficiale
RamiProcesso penaleReati contro la PA

Testo integrale

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