Cassazione Civile, Ordinanza n. 20141/2025 del 18/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (danneggiato)
La controversia
Un soggetto aveva agito per ottenere il risarcimento dei danni lamentando di essere caduto da una benna di una macchina operatrice di proprietà comunale mentre, su richiesta e incarico dell'ente locale, si apprestava a sfrondare alberi in una piazza. Il Comune aveva contestato la ricostruzione, deducendo che l'attore non era suo dipendente né incaricato, essendo invece dipendente di una comunità montana, e che egli era salito volontariamente sul mezzo per aiutare il dipendente comunale addetto al taglio dei rami. In primo e secondo grado la domanda era stata respinta; la Corte d'appello aveva ritenuto che, mancando un incarico del Comune all'attore, non venisse in rilievo la responsabilità ex art. 2087 c.c. e che comunque mancasse prova di un rapporto tra ente e danneggiato e del nesso di occasionalità necessaria. Con il ricorso per cassazione il danneggiato denunciava, con un primo motivo, violazione e falsa applicazione degli artt. 2087, 2049 c.c., 28 e 113 Cost. e degli artt. 22 e 23 d.P.R. n. 3/1957, sostenendo che i fatti accertati andavano sussunti nella responsabilità del Comune per fatto del dipendente, il quale stava agendo per conto dell'ente nel taglio dei rami, a prescindere da un rapporto di lavoro tra Comune e ricorrente. Con il secondo motivo denunciava violazione degli artt. 132 c.p.c. e 111 Cost., lamentando motivazione incomprensibile per avere la Corte territoriale valorizzato la prospettazione ex art. 2087 c.c. e trascurato la diversa qualificazione dei fatti come responsabilità della pubblica amministrazione per fatto del dipendente.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi, esaminati congiuntamente, ritenendoli fondati nei limiti di ragione. Ha osservato che, secondo gli accertamenti della Corte territoriale, il ricorrente non aveva un incarico del Comune, mentre il dipendente comunale era incaricato del taglio dei rami e operava per conto dell'ente. In tale quadro non poteva trovare ingresso la responsabilità ex art. 2087 c.c.; doveva invece essere valutata la responsabilità dell'amministrazione ex art. 2049 c.c. per il fatto del dipendente. La Corte ha richiamato il principio secondo cui la pubblica amministrazione risponde del danno arrecato a terzi dal fatto illecito del dipendente anche quando questi agisca per finalità personali, purché la condotta sia legata da nesso di occasionalità necessaria con le funzioni o i poteri esercitati. Poiché la domanda, così qualificata, era stata già oggetto di precisazione assertiva la cui tardività era stata esclusa dalla Corte d'appello senza specifiche censure, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio affinché la domanda sia esaminata nel merito alla luce del corretto principio di imputazione. Le spese sono state rimesse al giudice di rinvio.
Norme richiamate
La Corte esclude che tale norma possa applicarsi quando non vi è alcun rapporto di lavoro o incarico tra l'ente e il danneggiato.
La domanda va correttamente sussunta nella responsabilità dei padroni e committenti, in quanto la pubblica amministrazione può rispondere del fatto illecito del proprio dipendente.
art. 28 Cost.
Richiamato dalla parte ricorrente quale base della responsabilità dell'amministrazione per i fatti dei propri dipendenti.
art. 113 Cost.
Richiamato nel motivo di ricorso per censurare la decisione di merito.
artt. 22 e 23 d.P.R. n. 3 del 1957
Richiamati dal ricorrente a sostegno della responsabilità dell'amministrazione per fatto del dipendente.
Invocato per denunciare la pretesa incomprensibilità della motivazione della sentenza d'appello.
art. 111 Cost.
Invocato per censurare il vizio di motivazione della sentenza d'appello.
Richiamato con riferimento alla memoria di precisazione assertiva, la cui tardività è stata esclusa in appello.
Massime di principio
- La responsabilità della pubblica amministrazione per fatto del dipendente può sussistere anche quando il dipendente persegua finalità personali o comunque si discosti dalle direttive ricevute, purché la condotta dannosa sia collegata da nesso di occasionalità necessaria con le funzioni o i poteri esercitati.
- Ai fini dell'imputazione ex art. 2049 c.c. rileva che il fatto illecito sia stato reso possibile dall'esercizio delle funzioni pubbliche, secondo un giudizio controfattuale e di causalità adeguata; non è necessario che la condotta sia conforme agli interessi dell'ente.
- Se la domanda è stata correttamente precisata nel giudizio di merito e la sua tardività è stata esclusa senza specifica censura, tale qualificazione processuale consolida il quadro decisorio e il giudice non può trascurarla nel successivo scrutinio.
- Quando i fatti allegati non consentono di ricondurre la pretesa a un rapporto diretto tra danneggiato e ente, il giudice deve verificare se ricorrano i presupposti della responsabilità indiretta dell'amministrazione per il comportamento del proprio dipendente, anziché escludere la tutela per il solo difetto di un incarico al danneggiato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 18 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 20023/2025 del 18/07/2025
- ordinanza_civile · 18 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 20024/2025 del 18/07/2025
- ordinanza_civile · 18 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 20027/2025 del 18/07/2025
- ordinanza_civile · 18 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 20028/2025 del 18/07/2025
- ordinanza_civile · 18 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 20029/2025 del 18/07/2025
- ordinanza_civile · 18 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 20031/2025 del 18/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →