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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29817/2023 del 10/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha proposto quattro motivi di ricorso: 1) nullità della sentenza per essere stata pronunciata durante il periodo di astensione dalle udienze comunicata dall'associazione di categoria cui il difensore aveva dichiarato di aderire; 2) nullità per difformità tra il dispositivo comunicato via PEC al difensore al termine dell'udienza cartolare e il dispositivo contenuto nella sentenza depositata (mancata indicazione del termine di 90 giorni per la motivazione), con violazione del diritto di difesa; 3) vizio di diritto e insufficiente valutazione dei fatti ai sensi dell'art. 600-ter c.p.: si censura la conferma della condanna per produzione di materiale pedopornografico relativo a filmati girati su una spiaggia naturista, sostenendo l'assenza dello scopo sessuale e la mera rappresentazione di normalità balneare, con i minori ripresi insieme ad adulti e senza indugi su dettagli corporei, e la mancata diffusione a terzi; 4) motivazione illogica e contraddittoria, poiché la sentenza afferma che il filmato "indugia sui bambini" ma anche che i minori sono ripresi nello svolgimento di normali attività senza atti sessuali specifici.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso: i primi due motivi sono stati dichiarati inammissibili per genericità, manifesta infondatezza e difetto d'interesse (l'astensione del difensore non obbliga il rinvio nel rito cartolare; la mancata indicazione del termine nel dispositivo PEC non ha arrecato un concreto pregiudizio, essendo la sentenza motivata depositata entro breve e il termine di impugnazione noto). I terzo e quarto motivo, trattati congiuntamente, sono ritenuti infondati sul merito: la Corte ha richiamato la definizione di pornografia minorile (art. 600-ter, ultimo comma) che include "qualsiasi rappresentazione degli organi sessuali di un minore per scopi sessuali"; ha condiviso la valutazione della Corte territoriale secondo cui il video, "nitido", "indugia con attenzione sui bambini nudi", li riprende insistentemente isolandoli dal contesto e mostra organi sessuali; lo scopo sessuale può essere desunto anche dal contesto e da elementi ulteriori (inquadrature, ripetizione, isolamento, inclinazione pedofilica dell'agente comprovata dal materiale e dalle chat). Pertanto il vizio di direzione della prova e la contraddittorietà non sono integrati. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali. Sentenza del 15/03/2023.

Norme richiamate

  • art. 600-ter cod. pen.

    «per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali»

    La Corte interpreta la norma nel senso che la rilevanza penale sussiste non solo quando vi siano attività sessuali esplicite, ma anche quando vi sia una rappresentazione degli organi sessuali per "scopi sessuali"; lo scopo sessuale può essere desunto dal contenuto e da elementi circostanziali (inquadrature, indugi, isolamento, altri elementi probatori).

  • art. 603 cod. pen. (richiamato)

    La Corte segnala che la nozione di materiale pornografico è oggi codificata anche in questo articolo e che la disciplina successiva ha ampliato l'ambito di rilevanza penale; non è fornita una citazione testuale nel dispositivo.

  • Convenzione di Lanzarote (legge n. 172/2012), art. 20

    Richiamata per confermare che la produzione di materiale pedopornografico deve essere intenzionale e che, nella definizione, gli scopi rilevanti devono essere "principalmente sessuali"; la Convenzione autorizza a desumere lo scopo anche da elementi esterni all'immagine.

  • art. 178, lett. c) cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente in ordine a una presunta nullità, la Corte osserva che il richiamo generico non è idoneo senza la specifica indicazione del concreto pregiudizio subito.

  • art. 179 cod. proc. pen.

    Richiamato per spiegare che non ricorrono le ipotesi di nullità insanabile ex art. 179; eventuali nullità di carattere formale risultano in ogni caso sanate o deducibili nei modi e nei termini di legge.

  • art. 182, comma 1 cod. proc. pen.

    La Corte osserva che, anche qualora sussistesse una nullità formale, questa non sarebbe deducibile ai sensi di tale norma stante la sua natura e l'assenza di fatto pregiudizievole per la difesa.

  • art. 183, lett. b) cod. proc. pen.

    Richiamata come norma che può sanare omissioni formali se la nullità non rientra tra quelle più gravi; la Corte ritiene che l'omissione contestata sarebbe sanata.

  • art. 585, comma 2, lett. c) cod. proc. pen.

    Richiamato per spiegare il termine di impugnazione a disposizione del ricorrente dopo il deposito della motivazione; la Corte osserva che il ricorso è stato tempestivo e che il ricorrente aveva conoscenza del termine effettivo.

  • art. 52 D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (protezione dati)

    Richiamato in ordine alla tutela dei diritti e della dignità degli interessati, con disposizione di annotazione sulla sentenza originale per limitarne la riproduzione con riferimento ai dati sensibili o all'identità delle vittime.

Massime di principio

  • Nel rito cartolare/udienza camerale introdotto dalla disciplina emergenziale l'adesione del difensore a uno sciopero/astensione non obbliga automaticamente il giudice a rinviare: l'assenza di richiesta di discussione orale e la natura cartolare del procedimento giustificano la decisione di proseguire.
  • La mera discrepanza formale tra un dispositivo comunicato via PEC e quello definitivo non determina di per sé una nullità: occorre allegare e dimostrare un concreto pregiudizio per la difesa; altrimenti la nullità è inammissibile o sanata.
  • La definizione di materiale pedopornografico ai sensi dell'art. 600-ter c.p. comprende sia rappresentazioni di attività sessuali esplicite sia rappresentazioni degli organi sessuali dei minori "per scopi sessuali": non è quindi indispensabile che vi sia un atto sessuale esplicito.
  • Lo "scopo sessuale" può essere ricostruito anche in via indiziaria attraverso elementi estrinseci: inquadrature insistite, indugi sugli organi, isolamento del minore dal contesto, ripetizione delle riprese, contesto ambientale e profili soggettivi del responsabile (possesso di altro materiale, chat, inclinazioni manifestate).
  • Riprese effettuate in contesti in cui i minori possono apparire nudi (es. spiagge naturiste) non escludono automaticamente la rilevanza penale: se le immagini indugiano sui minori, li isolano o mostrano organi sessuali con finalità sessuali, la condotta può integrare il reato.
  • Per contrastare la qualificazione penale occorre non solo contestare il contenuto dell'immagine, ma proporre una plausibile finalità lecita (scientifica, didattica, ricordo familiare) adeguatamente documentata e coerente con le modalità della ripresa.
  • I motivi di nullità o vizio di motivazione devono essere specifici e dimostrati: argomentazioni generiche o prive di dettagli sul pregiudizio non superano il vaglio di inammissibilità o manifesta infondatezza in Cassazione.

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