Cassazione Civile, Ordinanza n. 21821/2022 del 11/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cliente)
La controversia
La controversia nasce da un sinistro stradale che aveva danneggiato un trattore di proprietà del cliente. L'assicurazione aveva pagato l'indennizzo non al proprietario, ma alla società utilizzatrice del mezzo. Il cliente aveva quindi convenuto l'assicurazione per far valere il proprio diritto al risarcimento. Nel primo giudizio, l'assicurazione aveva prodotto una scrittura privata che, secondo la sua prospettazione, autorizzava il pagamento alla società utilizzatrice; il proprietario l'aveva disconosciuta e aveva proposto querela di falso. Il giudizio di merito era stato sospeso in attesa dell'incidente di falso, poi dichiarato inammissibile perché la compagnia aveva dichiarato di non volersi più avvalere del documento. A quel punto il difensore non aveva riassunto il giudizio nel termine di legge, con estinzione della causa e perdita della possibilità di ottenere il risarcimento. Il cliente aveva allora promosso azione di responsabilità professionale contro l'avvocato, chiedendo il ristoro pari alla somma che riteneva perduta; l'avvocato aveva resistito e proposto domanda riconvenzionale per il pagamento del compenso. In Cassazione il professionista ha denunciato violazione degli artt. 1223 e 2697 c.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse errato nel formulare la prognosi sul giudizio presupposto, perché la spettanza del risarcimento non sarebbe stata affatto certa: vi era infatti un atto di vendita del trattore alla società utilizzatrice dopo il danno, documento che, secondo il ricorrente, introduceva incertezza sulla proprietà e sul diritto al risarcimento; inoltre tale documento non sarebbe stato neppure consegnato dal cliente al difensore. Sostiene dunque che non fosse dimostrato che, se la causa fosse stata riassunta, l'esito sarebbe stato favorevole al cliente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha affermato che, nella responsabilità professionale dell'avvocato, il giudice di merito deve compiere una valutazione prognostica sull'esito del giudizio presupposto, ma si tratta di un apprezzamento di fatto fondato su una previsione probabilistica, non su una certezza assoluta. Tale accertamento è censurabile in cassazione solo per specifici vizi motivazionali o per violazione delle regole legali sulla prova e sulla ricostruzione del fatto. Nel caso concreto, però, il ricorrente si era limitato a proporre una diversa lettura delle prove documentali e una diversa ricostruzione della vicenda, senza dedurre un vizio di tale natura; perciò il motivo è stato ritenuto inammissibile. Il ricorso è stato rigettato in rito con condanna del ricorrente alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Richiamato come norma sulla responsabilità risarcitoria: il danno risarcibile va rapportato alle conseguenze pregiudizievoli causalmente riconducibili all'inadempimento professionale, ma la sua quantificazione presuppone la valutazione dell'esito probabile del giudizio perduto.
Richiamato in relazione all'onere della prova; la censura non coglie una violazione della regola probatoria, ma mira in sostanza a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti del pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nell'azione di responsabilità professionale contro l'avvocato, il giudice deve accertare in via prognostica, e secondo un criterio probabilistico, quale sarebbe stato l'esito del giudizio presupposto se la condotta doverosa fosse stata tenuta.
- La responsabilità del difensore per omessa riassunzione di un giudizio presuppone anche la verifica del nesso causale tra omissione e perdita della chance di un esito favorevole; tale verifica è un giudizio di fatto.
- In cassazione non è consentito trasformare la censura in una mera richiesta di diversa valutazione delle prove: il controllo è ammesso solo nei limiti del vizio motivazionale deducibile o della violazione delle regole legali di prova.
- La prova del danno da malpractice professionale non richiede certezza assoluta del risultato favorevole perduto, ma una valutazione di ragionevole probabilità dell'esito che si sarebbe ottenuto con condotta diligente.
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