Cassazione Penale, Sentenza n. 24724/2024 del 21/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente denunciava la violazione degli artt. 178 e 179, comma 1, cod. proc. pen., sostenendo la nullità assoluta del giudizio d'appello per omessa o intempestiva notificazione della citazione a comparire in appello (l'atto sarebbe stato notificato solo il 5 febbraio, dopo i termini previsti e oltre il termine di quindici giorni per chiedere la comparizione personale).
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Pur rilevando un contrasto di giurisprudenza sulla natura della nullità per violazione del termine a comparire (nullità generale rilevabile entro i termini di cui all'art. 180 cod. proc. pen. vs nullità relativa sanabile se non eccepita ai sensi dell'art. 181, comma 3), la Corte ha osservato che il difensore non ha mai eccepito l'intempestività prima della pronuncia della sentenza d'appello; tale mancata eccezione ha avuto efficacia sanante e il vizio è stato pertanto ritenuto non rilevante. Conseguentemente il ricorso è inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
reato contestato: resistenza a pubblico ufficiale aggravata dalla recidiva reiterata
Norme penali richiamate come base della condanna di primo grado confermata in appello
rilevabilità delle nullità entro termini stabiliti
Secondo un orientamento, la violazione del termine di comparizione integra una nullità generale rilevabile/deducibile entro i termini dell'art. 180; la Corte richiama tale regime come uno dei possibili criteri di sanatoria se l'eccezione non è tempestiva
art. 179, comma 1, cod. proc. pen.
Norma richiamata dal ricorrente per contestare la validità della citazione in appello; la Corte valuta la nullità alla luce della giurisprudenza interpretativa di detta disposizione
termini per la deduzione o la rilevazione delle nullità
Usata dalla Corte per affermare che, ove la nullità sia inquadrabile come generale/intermedia, essa deve essere rilevata o dedotta entro i termini previsti (prima della deliberazione della sentenza di secondo grado); la mancata deduzione comporta la sanatoria
art. 181, comma 3, cod. proc. pen.
sanzioni per nullità relative
Secondo l'altro orientamento giurisprudenziale richiamato, la violazione del termine di comparizione è nullità relativa e viene sanata se non eccepita subito dopo l'accertamento della costituzione delle parti; la Corte osserva che in ogni caso il vizio non è stato tempestivamente eccepito
art. 601, comma 3, cod. proc. pen.
termine di comparizione dell'imputato in appello
Norma specifica richiamata come riferimento per il termine a comparire dell'imputato in appello; la sua inosservanza è oggetto del contrasto giurisprudenziale sulla natura della nullità
Massime di principio
- La mancata notificazione o la notificazione intempestiva della citazione in appello non è automaticamente insanabile: è cruciale che la difesa eccepisca il vizio nei termini processuali previsti (prima della deliberazione della sentenza, ai sensi dell'art. 180, o immediatamente dopo l'accertamento della costituzione delle parti se si segue l'orientamento dell'art. 181).
- La giurisprudenza è divisa tra qualificare la violazione come nullità generale (rilevabile/deducibile entro i termini di cui all'art. 180) o come nullità relativa (sanabile se non eccepita ai sensi dell'art. 181); comunque non sussiste, in base alla giurisprudenza richiamata, una nullità assoluta automaticamente insanabile.
- Se la difesa partecipa al rito cartolare e deposita conclusioni scritte senza eccepire l'intempestività della notifica, il difetto viene generalmente considerato sanato e l'impugnazione per tale vizio sarà di regola inammissibile.
- In situazioni simili è opportuno che la difesa registri tempestivamente l'eccezione sulla mancata o tardiva notifica della citazione e richieda espressamente la nullità prima della pronuncia della sentenza di appello per evitare la perdita del vizio per sanarietà.
- Verificare sempre le date di notifica rispetto ai termini legali (venti giorni liberi, quindici giorni per chiedere la comparizione personale, ecc.) e conservare la documentazione comprovante le notifiche per poter tempestivamente dedurre eventuali nullità.
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