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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28578/2024 del 06/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (committente)

La controversia

La controversia nasce da un contratto stipulato tra le parti il 1 maggio 2013. La società ricorrente aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento di due fatture relative a prestazioni rese nel corso del rapporto. La società resistente aveva proposto opposizione al decreto ingiuntivo e, quasi contestualmente, aveva promosso un autonomo giudizio chiedendo la risoluzione del contratto per inadempimento della controparte, la restituzione di quanto già versato e il risarcimento dei danni. La ricorrente si era costituita resistendo alla domanda e aveva a sua volta chiesto la risoluzione del contratto per inadempimento della committente, con condanna al risarcimento dei danni. Il Tribunale aveva accolto l’opposizione, revocato il decreto ingiuntivo, dichiarato risolto il contratto per inadempimento della ricorrente e condannato quest'ultima alla restituzione delle somme percepite, rigettando le ulteriori domande. La Corte d’appello aveva confermato integralmente la decisione. In cassazione la ricorrente ha dedotto: (1) violazione delle regole sull’onere della prova e sull’eccezione di inadempimento, sostenendo che spettasse alla controparte provare il proprio inadempimento; (2) violazione del divieto di rilievo officioso di eccezioni e omesso esame di fatti decisivi, censurando l’affermazione secondo cui avrebbe dovuto provare di aver osservato le regole dell’arte e i protocolli; (3) violazione delle norme sull’exceptio inadimplenti contractus e sulla legittimità del mancato pagamento delle fatture; (4) violazione dell’art. 1458 c.c. e dell’art. 2697 c.c. per avere la Corte territoriale disposto la restituzione di quanto già corrisposto nonostante il contratto fosse di durata e a prestazioni periodiche o continuative; (5) violazione delle norme sulle obbligazioni del professionista e sulla ripartizione dell’onere della prova, assumendo che, trattandosi di obbligazione di mezzi, il proprio diritto al risarcimento non potesse essere negato per la sola mancata prova di un risultato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità. Ha ritenuto infondati i primi, terzo e quinto motivi, e inammissibile il quarto motivo per difetto di specifica indicazione e localizzazione degli atti e dei documenti richiamati. Quanto al primo motivo, ha affermato che, quando il debitore convenuto solleva eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., il creditore che agisce deve provare il proprio adempimento. Quanto al terzo, ha ribadito che, in presenza di domande contrapposte di adempimento/risoluzione, il giudice deve valutare comparativamente i rispettivi inadempimenti e la loro gravità, potendo legittimare il rifiuto di pagamento. Quanto al quarto, la censura è stata dichiarata inammissibile per mancata osservanza dell’art. 366, n. 6, c.p.c., non essendo stati specificamente riportati e localizzati i documenti sui quali si fondava. Quanto al quinto, la Corte ha precisato che il professionista deve adempiere con diligenza qualificata ex artt. 1176, comma 2, e 2236 c.c., e che la distinzione tra obbligazioni di mezzi e di risultato non incide sul regime di responsabilità; ha quindi confermato che la ricorrente non aveva dato prova di avere eseguito la prestazione secondo la diligenza richiesta. Il ricorso è stato pertanto integralmente respinto.

Norme richiamate

  • art. 1453 c.c.

    richiamato come base della domanda di risoluzione per inadempimento; il creditore che agisce deve provare la fonte del diritto e allegare l'inadempimento altrui.

  • art. 1460 c.c.

    l'eccezione di inadempimento può essere sollevata dal debitore, con conseguente onere per il creditore di provare il proprio adempimento; la valutazione richiede confronto tra gli inadempimenti delle parti.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in tema di riparto dell'onere della prova, che grava sulla parte che deve dimostrare il fatto costitutivo o quello estintivo secondo la posizione processuale.

  • art. 112 c.p.c.

    evocato dalla ricorrente come parametro del divieto di pronuncia oltre la domanda o d'ufficio su eccezioni riservate alle parti; la Corte non ha ravvisato violazione.

  • art. 1458 c.c.

    la risoluzione nei contratti di durata non travolge automaticamente le prestazioni già eseguite se queste hanno soddisfatto le ragioni del creditore; nel caso concreto, tuttavia, è stata confermata la restituzione delle somme percepite per mancanza di prestazioni utili della ricorrente.

  • art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6

    la mancata specifica indicazione e localizzazione degli atti e documenti posti a fondamento del motivo comporta inammissibilità della censura.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5

    norma processuale che delimita i motivi di ricorso per cassazione; alcune censure sono state riqualificate come attinenti al vizio motivazionale e dichiarate inammissibili per la doppia conforme.

  • art. 348-ter c.p.c., ultimo comma

    in presenza di doppia conforme è preclusa la denuncia del vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., salvo che siano indicate le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.

  • art. 1176 c.c., comma 2

    il professionista deve usare la diligenza qualificata commisurata alla natura dell'attività esercitata e agli standard della categoria.

  • art. 2236 c.c.

    richiamato nel quadro della prestazione professionale; la responsabilità va valutata secondo la specifica perizia richiesta dall'attività svolta.

Massime di principio

  • Nel giudizio promosso dal creditore per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento, il creditore deve provare la fonte del proprio diritto e allegare l'inadempimento della controparte; se il convenuto eccepisce l'inadempimento ex art. 1460 c.c., grava sul creditore l'onere di provare il proprio esatto adempimento o la non scadenza dell'obbligazione.
  • L'eccezione di inadempimento richiede una valutazione comparativa e unitaria dei reciproci inadempimenti, da apprezzarsi in relazione alla funzione del contratto, al sinallagma e alla buona fede; il rifiuto di adempiere è giustificato solo se proporzionato e se l'inadempimento della controparte non sia di scarsa importanza.
  • La valutazione dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. è distinta da quella della risoluzione per inadempimento ex art. 1455 c.c.: nel primo caso rileva il confronto tra le prestazioni e la correttezza del rifiuto, nel secondo conta l'oggettiva gravità dell'inadempimento ai fini dello scioglimento del contratto.
  • Nel contratto di prestazione professionale, il professionista deve adempiere con diligenza qualificata, perizia e uso dei mezzi tecnici adeguati allo standard della propria categoria, adottando anche tutte le cautele necessarie e utili alla salvaguardia dell'interesse del cliente.
  • La distinzione tra obbligazioni di mezzi e di risultato non ha, di per sé, incidenza autonoma sul regime di responsabilità del professionista, che va giudicata in concreto sulla base della diligenza dovuta e dell'adempimento della prestazione pattuita.
  • In presenza di doppia conforme, il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
  • La mancata specifica localizzazione degli atti e dei documenti richiamati a sostegno del motivo di ricorso integra violazione dell'onere di specificità e comporta inammissibilità della censura.

Come è indicizzato

MaterieMandatoInadempimentoMoraImpugnazioniDecreto ingiuntivo
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaRisoluzione del contratto

Testo integrale

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