Cassazione Penale, Ordinanza n. 38894/2025 del 02/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità penale per avere omesso di indicare, in una domanda finalizzata a ottenere il reddito di cittadinanza, una condanna definitiva già riportata. In cassazione deduceva vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'affermazione della penale responsabilità, sostenendo in sostanza che la compilazione della domanda era stata materialmente curata dal personale del CAF e che la sottoscrizione sarebbe stata irregolare, così da escludere il reato; contestava inoltre la sussistenza del dolo, prospettando un errore sulla disciplina del beneficio.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le doglianze fossero censure di merito, generiche e sostanzialmente riproduttive di questioni già esaminate e respinte dalla Corte territoriale con motivazione логicamente immune da vizi. Ha valorizzato la circostanza che il personale del CAF svolge solo un ausilio materiale nella compilazione della domanda, senza sostituirsi al richiedente; ha poi affermato che l'ignoranza o l'errore sui presupposti del diritto al reddito di cittadinanza integra un errore sulla legge penale che non esclude il dolo ex art. 5 c.p., poiché la disciplina dei requisiti per ottenere il beneficio si inserisce nel precetto penale di cui all'art. 7 del d.l. n. 4/2019. Infine, ha osservato che l'eventuale irregolarità della sottoscrizione non rende inesistente la domanda né esclude l'erogazione del sussidio, già avvenuta, e quindi non esclude la sussistenza del reato. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
L'errore o l'ignoranza della legge penale non esclude il dolo; l'errore sui presupposti normativi del reddito di cittadinanza viene ricondotto a errore sulla legge penale.
La disciplina dei requisiti e dei presupposti per il conseguimento del reddito di cittadinanza integra il precetto penale rilevante ai fini della responsabilità.
In caso di inammissibilità del ricorso, alla condanna alle spese processuali consegue la sanzione pecuniaria, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Corte cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
È richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p. non si applica solo ove vi sia assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità sono inammissibili le doglianze che si risolvano in censure di fatto, generiche o meramente riproduttive di questioni già esaminate e respinte con motivazione immune da vizi logici.
- Nella domanda per ottenere il reddito di cittadinanza, l'omessa indicazione di una condanna definitiva integra un fatto penalmente rilevante se incide sui presupposti di accesso al beneficio.
- La funzione del CAF nella compilazione della domanda è meramente ausiliaria e non sostituisce la responsabilità del richiedente nella rappresentazione dei dati rilevanti.
- L'errore o l'ignoranza circa la spettanza del beneficio, quando investe i presupposti normativi della sua concessione, si traduce in errore sulla legge penale e non esclude il dolo.
- L'eventuale irregolarità formale della sottoscrizione della domanda non esclude la sussistenza del reato se la domanda è comunque esistente e idonea a produrre l'erogazione del sussidio.
- Dichiarato inammissibile il ricorso, la condanna alle spese processuali comporta normalmente anche la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
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