Cassazione Penale, Ordinanza n. 11897/2025 del 25/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la sua condanna per omicidio stradale, deducendo un unico motivo: erronea applicazione degli artt. 62-bis, 69 e 133 c.p. e vizio di motivazione. In particolare, lamentava il diniego delle attenuanti generiche, il mancato giudizio di prevalenza di tali attenuanti sulle aggravanti e l'eccessività della pena, sostenendo che la sanzione si fosse discostata dal minimo edittale senza adeguata giustificazione. La decisione di merito aveva valorizzato, ai fini del diniego, plurime violazioni del codice della strada, lo stato di alterazione psico-fisica alla guida, la circolazione senza patente perché ritirata, l'invasione dell'opposta corsia e una precedente condanna per guida in stato di ebbrezza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura riproducesse questioni già esaminate e correttamente respinte dai giudici di merito, i quali avevano motivato in modo congruo sul diniego delle attenuanti generiche, sul mancato bilanciamento in prevalenza ex art. 69 c.p. e sulla misura della pena. Ha inoltre ribadito che la valutazione sulle attenuanti generiche è un giudizio di merito insindacabile se sorretto da motivazione non contraddittoria e che la determinazione della pena tra minimo e massimo edittale è censurabile solo in caso di arbitrio o illogicità manifesta. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
norma incriminatrice del reato di omicidio stradale contestato e confermato in appello
regola sulle attenuanti generiche, la cui concessione è rimessa al giudizio di merito sulla base degli elementi di cui all'art. 133 c.p.
disciplina del bilanciamento tra circostanze, qui invocata per ottenere la prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti
criteri di commisurazione della pena e parametri utilizzabili anche per la valutazione sulla concessione o esclusione delle attenuanti generiche
in caso di inammissibilità del ricorso, prevede la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- Il diniego delle attenuanti generiche è espressione di un giudizio di fatto del giudice di merito e non è censurabile in cassazione se la motivazione è coerente, non contraddittoria e dà conto degli elementi ritenuti preponderanti ai sensi dell'art. 133 c.p.
- Il giudizio di comparazione ex art. 69 c.p. e la scelta di non attribuire prevalenza alle attenuanti generiche possono essere validamente sorretti dalla valorizzazione di elementi negativi della condotta e della personalità dell'imputato, quali precedenti specifici, violazioni plurime e modalità della condotta.
- La determinazione della pena tra minimo e massimo edittale rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo quando sia frutto di arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico.
- Quando il ricorso si limita a riproporre censure già esaminate e disattese con motivazione adeguata dai giudici di merito, la Corte di cassazione può dichiararlo inammissibile.
- In caso di inammissibilità del ricorso, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, salvo cause di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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