Sentenza n. 1544/2026 - Catanzaro, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: verbale della commissione di valutazione del 22 settembre 2025, con conferma della non ammissibilità della domanda di contributo, del punteggio di 54 punti e dell’inammissibilità della spesa di 430.000 euro per l’acquisto di una piattaforma software
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione concedente e gestore)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente aveva partecipato a un avviso regionale per il sostegno agli investimenti delle PMI mediante contributi in conto capitale, ma la domanda era stata esclusa per il mancato raggiungimento della soglia minima di 60 punti e per la non ammissibilità della spesa relativa alla piattaforma software. Dopo una precedente sentenza del TAR che aveva annullato il primo diniego per difetto assoluto di motivazione e istruttoria nell’esame dell’istanza di riesame, la commissione aveva rinnovato la valutazione, confermando il punteggio di 54 punti e l’esclusione. La ricorrente ha dedotto, in primo luogo, violazione, falsa applicazione ed elusione del giudicato, sostenendo che il nuovo verbale costituisse un mero restyling del precedente e riproponesse formule stereotipate. In secondo luogo, ha dedotto eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto assoluto di istruttoria, manifesta illogicità e contraddittorietà con riguardo a quattro profili: il mancato riconoscimento dei 10 punti per il criterio A1.2 relativo al Terziario Innovativo, nonostante il codice ATECO e la documentazione societaria e progettuale; l’attribuzione di zero punti per il criterio B2.1 relativo allo studio di fattibilità tecnico-economica; il mancato riconoscimento dei 7 punti per il criterio D2.4 relativo all’Industria 4.0, in quanto la piattaforma KMS sarebbe stata un sistema informativo avanzato riconducibile all’Allegato B della legge n. 232/2016; l’inammissibilità della spesa per asserita sproporzione rispetto ai prezzi di mercato, senza parametro oggettivo e nonostante una perizia giurata di parte. In terzo luogo, ha dedotto sviamento di potere, contestando che la commissione avesse valorizzato, estranee ai criteri dell’avviso, la presunta identità del progetto con quello di altra impresa e la parziale sovrapposizione delle compagini sociali.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Quanto al primo motivo, ha escluso l’elusione del giudicato: la precedente sentenza imponeva la riattivazione del procedimento e un nuovo esame motivato dell’istanza di riesame, non l’ammissione automatica al finanziamento. Il nuovo verbale è stato ritenuto espressione di un’autonoma e approfondita istruttoria, con esame specifico delle contestazioni, e il fatto che l’amministrazione sia giunta nuovamente al punteggio di 54 non è, di per sé, indice di elusione. Quanto al secondo motivo, il giudice ha ribadito che le valutazioni delle commissioni sui requisiti tecnici e sulla qualità dei progetti costituiscono esercizio di discrezionalità tecnica, sindacabile solo in presenza di manifesta illogicità, irragionevolezza, travisamento dei fatti o palese arbitrarietà, senza possibilità di sostituzione del giudice alla commissione. Sul criterio A1.2, il mero codice ATECO 62.01 non è stato ritenuto sufficiente a dimostrare l’appartenenza all’area ICT e Terziario Innovativo, dovendo essere verificata la concreta coerenza dell’attività con le traiettorie della strategia regionale; la commissione aveva inoltre valutato l’inidoneità della restante documentazione, mentre la ricorrente non aveva indicato specifici passaggi documentali decisivi. Sul criterio B2.1, è stata ritenuta legittima la valutazione negativa dello studio di fattibilità, poiché il documento non conteneva elementi concreti quali il confronto tra soluzioni tecniche, il rapporto costi-benefici, le scelte tecnologiche, il piano economico-finanziario e le indicazioni di fattibilità operativa e gestionale. Sul criterio D2.4, la commissione aveva motivatamente escluso che il software rientrasse nei beni immateriali Industria 4.0, qualificandolo come applicativo gestionale ordinario non dotato dei requisiti stringenti di interconnessione e integrazione automatica richiesti dall’Allegato B della legge n. 232/2016. È stata ritenuta legittima anche la contestazione della congruità del prezzo, mentre la perizia giurata di parte è stata considerata un atto unilaterale non vincolante per l’amministrazione. Il terzo motivo è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché il provvedimento era fondato su una pluralità di autonome ragioni e il superamento del vaglio di legittimità delle valutazioni relative ai criteri di ammissione era sufficiente a sorreggere l’esclusione, rendendo inutile esaminare la censura relativa alla sovrapposizione societaria e progettuale. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore della Regione Calabria e di Fincalabra, liquidate in 4.000 euro per ciascuna parte, oltre oneri e spese di legge.
Norme richiamate
La disposizione è richiamata per il deposito delle memorie conclusionali delle parti.
art. 3.4 dell’Avviso pubblico regionale
Programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali del proponente, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate, concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi
La spesa per programmi informatici è ammissibile solo se commisurata alle esigenze produttive e gestionali del proponente e riferita a nuove tecnologie di prodotti o processi produttivi, oltre che effettuata a condizioni di mercato.
art. 4.7, comma 2, dell’Avviso pubblico regionale
Prevede la possibilità per il partecipante di chiedere il riesame della valutazione della domanda.
Allegato B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232
Beni immateriali - software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni - connessi a investimenti in beni materiali secondo il modello «Industria 4.0»
Individua i requisiti e le categorie dei beni immateriali rilevanti ai fini della qualificazione Industria 4.0; il software deve presentare caratteristiche stringenti di interconnessione e integrazione automatica.
DGR Calabria n. 144 del 31 marzo 2023
Individua le aree di innovazione e le traiettorie della strategia regionale RIS3 Calabria, rispetto alle quali deve essere verificata la concreta coerenza dell’attività dell’impresa per il riconoscimento del punteggio premiale.
Massime di principio
- L’annullamento giurisdizionale di un provvedimento di esclusione per difetto di motivazione e istruttoria impone all’amministrazione di riattivare il procedimento e svolgere un nuovo esame effettivo e motivato, ma non comporta l’ammissione automatica del privato né impedisce all’amministrazione di confermare il precedente esito negativo, purché la nuova decisione sia autonoma, adeguatamente istruita e puntualmente motivata.
- Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni tecniche di una commissione di finanziamento è pieno ed effettivo ma non sostitutivo: il giudice può verificare la coerenza, logicità, ragionevolezza e attendibilità dell’iter tecnico, ma non può sostituire alla valutazione amministrativa una propria diversa soluzione, salvo manifesta illogicità, irragionevolezza, travisamento dei fatti o palese arbitrarietà.
- Il mero possesso di un codice ATECO non dimostra necessariamente l’appartenenza dell’impresa a un’area di innovazione prevista da un avviso di finanziamento quando l’avviso richieda la coerenza concreta dell’attività e del progetto con specifiche traiettorie strategiche; tale coerenza deve risultare dalla documentazione prodotta e può essere oggetto di valutazione discrezionale della commissione.
- Quando un avviso attribuisce un punteggio premiale alla presenza di uno studio di fattibilità, non è sufficiente il deposito formale del documento: l’amministrazione può verificare che il suo contenuto sia effettivamente attinente al progetto e presenti gli elementi sostanziali propri di uno studio di fattibilità, tra cui il confronto tra soluzioni, il rapporto costi-benefici, le scelte tecnologiche, la sostenibilità economico-finanziaria e la fattibilità operativa e gestionale.
- Un provvedimento amministrativo fondato su una pluralità di motivazioni autonome resta valido se almeno una di esse supera il vaglio di legittimità; le censure rivolte contro le altre motivazioni diventano improcedibili o inammissibili per carenza di interesse, perché il loro eventuale accoglimento non procurerebbe al ricorrente alcuna utilità concreta.
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