Cassazione Civile, Ordinanza n. 15508/2022 del 16/05/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
Due medici veterinari avevano costituito una associazione professionale non riconosciuta. Uno dei soci aveva comunicato il recesso con il preavviso previsto dallo statuto e aveva chiesto la liquidazione della propria quota secondo la clausola statutaria che parametrava l’importo a una frazione del fatturato annuo. L’altro socio aveva contestato la domanda sostenendo che, al momento dell’efficacia del recesso, l’associazione si fosse già sciolta per venir meno della pluralità dei soci. La Corte d’appello aveva invece ritenuto che il recesso del primo socio avesse efficacia differita di sei mesi e che, in quel periodo, l’associazione fosse rimasta in vita; aveva quindi riconosciuto l’operatività della clausola statutaria. Il soccombente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione degli artt. 112 e 161 c.p.c., assumendo che la Corte d’appello avesse riformato la decisione oltre i motivi di appello e senza un motivo specifico sul punto dell’efficacia differita del recesso; 2) violazione degli artt. 1372 e 2274 c.c. e omesso esame di fatto decisivo, sostenendo che i due atti di recesso dovessero essere letti come mutuo dissenso e non come recessi unilaterali autonomi; 3) violazione degli artt. 112 e 161 c.p.c. per omessa pronuncia sull’eccezione di difetto di legittimazione passiva del socio convenuto, che a suo dire avrebbe dovuto essere sostituito dall’associazione; 4) violazione degli artt. 112 e 161 c.p.c. per omessa pronuncia sulla dedotta nullità o inefficacia della clausola statutaria, ritenuta contraria a buona fede e fonte di arricchimento senza causa, oltre che sulla diversa interpretazione della clausola stessa, che secondo il ricorrente avrebbe dovuto riferirsi all’utile e non al fatturato e operare solo in caso di scioglimento consensuale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ha rigettato il secondo e il terzo motivo, e ha accolto il quarto motivo. Ha ritenuto che il primo motivo fosse carente di specificità e autosufficienza perché non riportava adeguatamente il contenuto dell’atto di appello né della decisione impugnata. Ha respinto il secondo motivo perché la ricostruzione proposta mirava a sovrapporre al recesso individuale un inesistente mutuo dissenso, non ricavabile da due atti distinti e autonomi, e comunque perché l’interpretazione della volontà negoziale è accertamento di merito. Ha respinto il terzo motivo rilevando che la Corte d’appello aveva comunque preso posizione sull’eccezione di difetto di legittimazione passiva, osservando che essa era stata solo ribadita nelle conclusioni e non argomentata in narrativa. Ha invece accolto il quarto motivo perché la Corte d’appello non aveva esaminato le specifiche questioni già dedotte in appello sulla validità e interpretazione della clausola statutaria, né poteva ritenersi che tali questioni fossero state decise implicitamente. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
il giudice deve pronunciare entro i limiti delle domande ed eccezioni ritualmente proposte; la censura di omessa pronuncia richiede che la questione risulti specificamente dedotta e autosufficiente nel ricorso.
è richiamato in relazione alle dedotte nullità processuali della sentenza di merito, ma senza autonomo sviluppo decisorio nel merito.
il ricorso per cassazione deve indicare e localizzare specificamente gli atti e i documenti su cui si fonda la censura, altrimenti il motivo è inammissibile.
è richiamato per contestare l’interpretazione dei recessi e della volontà negoziale delle parti, ma la Corte ribadisce che tale interpretazione è affidata al giudice di merito se sorretta da motivazione adeguata.
è evocato dal ricorrente in tema di scioglimento dell’associazione per venir meno della pluralità dei soci; la Corte di cassazione non accoglie la censura sul punto della lettura dei recessi.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione la denuncia di violazione dell'art. 112 c.p.c. per ultrapetizione o omessa pronuncia deve essere sorretta dalla puntuale indicazione del contenuto degli atti processuali rilevanti e della specifica questione dedotta in appello; in difetto, il motivo è inammissibile.
- L'interpretazione della volontà negoziale e la qualificazione di un atto come recesso o mutuo dissenso costituiscono, di regola, accertamenti di fatto riservati al giudice di merito, sindacabili in cassazione solo nei limiti consentiti dal vizio di motivazione o da specifiche violazioni di legge.
- Due atti di recesso autonomi e separati nel tempo non possono essere automaticamente riqualificati come mutuo dissenso, salvo che dal loro contenuto emerga in modo chiaro una volontà concorde di scioglimento del rapporto.
- La censura di omessa pronuncia non è fondata quando il giudice di merito abbia comunque preso posizione, anche sinteticamente, sulla questione, fornendo una ragione logica del mancato esame nel merito.
- Quando una clausola statutaria è contestata per nullità, inefficacia o per contrasto con buona fede, il giudice deve esaminare specificamente le questioni di validità e di interpretazione prospettate dalla parte; non è sufficiente che abbia applicato la clausola senza affrontare le censure di merito su di essa.
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