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Sentenza

Sentenza n. 1662/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'esecuzione della sentenza n. 1392/2024 pubbl. il 30/05/2024 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sez. Lavoro, all’esito del giudizio recante R.G. 466/2023.

Giustizia amministrativa202506676

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione da parte del Ministero della sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2016/2017-2020/2021

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito in ottemperanza alla sentenza n. 1392/2024 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sezione lavoro, che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito ad assegnargli la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, mediante emissione di buoni elettronici del valore di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici dal 2016/2017 al 2020/2021, oltre agli interessi legali. La sentenza civile, notificata in forma esecutiva al Ministero, era passata in giudicato. Nonostante il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni, il Ministero non aveva dato esecuzione al giudicato. Il ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna dell'Amministrazione a una penalità di mora.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha affermato che la sentenza del giudice civile, una volta passata in giudicato, ha immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell'Amministrazione, la quale deve assicurare concretamente al destinatario l'utilità riconosciuta dal giudice. Ha verificato il passaggio in giudicato della sentenza, la notificazione in forma esecutiva presso la sede dell'Amministrazione, il decorso del termine di centoventi giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 e l'assenza di prova dell'avvenuta esecuzione, anche considerando che il Ministero si era costituito soltanto formalmente. Il Ministero è stato quindi ordinato a dare esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore. Per l'eventuale ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il direttore della direzione generale competente del Ministero, con facoltà di delega, da insediarsi su istanza del ricorrente e con il compito di assicurare l'esecuzione nei successivi sessanta giorni. È stata inoltre applicata, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., una penalità di mora pari agli interessi legali sulla somma dovuta, decorrente dalla comunicazione della sentenza e fino all'adempimento o, in caso di persistente inerzia, fino all'effettivo insediamento del commissario. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 1.000 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996

    Il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni consente di promuovere l'azione esecutiva o di ottemperanza nei confronti della pubblica amministrazione.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Nel giudizio di ottemperanza il giudice può imporre una penalità di mora per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; nel caso concreto la penalità è stata determinata in misura pari agli interessi legali sulla somma dovuta.

  • DPCM 28 novembre 2016

    Disciplina le modalità e le condizioni di utilizzazione dei buoni elettronici relativi alla Carta del docente, secondo quanto stabilito nella sentenza civile da eseguire.

Massime di principio

  • Una sentenza civile passata in giudicato che riconosce a un privato una prestazione dovuta da una pubblica amministrazione ha immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell'Amministrazione, la quale deve adottare gli atti necessari a far conseguire concretamente l'utilità o il bene della vita riconosciuto dal giudice civile.
  • Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza civile contro una pubblica amministrazione, l'accertamento del passaggio in giudicato, della notificazione in forma esecutiva e del decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, in assenza di prova dell'adempimento, legittima l'ordine giudiziale di esecuzione entro un termine assegnato.
  • Il giudice amministrativo, nell'accogliere una domanda di ottemperanza, può nominare preventivamente un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia dell'Amministrazione, subordinandone l'insediamento a un'istanza dell'interessato dopo la scadenza del termine assegnato.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sulla somma dovuta e decorrere dalla comunicazione della sentenza di ottemperanza fino all'adempimento o, in caso di persistente inerzia, fino all'insediamento del commissario ad acta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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