Cassazione Penale, Ordinanza n. 24067/2025 del 30/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per rapina. L'imputato deduceva violazione di legge e nullità della sentenza per mancata riqualificazione del fatto nella forma tentata, sostenendo in sostanza che l'azione non si sarebbe consumata perché la refurtiva non era nella sua materiale disponibilità, essendo in possesso del complice, e che l'intervento dei militari avrebbe impedito la consumazione del delitto. La Corte di cassazione ha rilevato che i motivi si limitavano a riproporre questioni già dedotte in appello e già disattese, senza una critica argomentata alla motivazione della sentenza impugnata, e quindi erano aspecifici e solo apparenti.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi fossero una mera reiterazione di quelli di appello, privi di specificità. Nel merito ha comunque osservato che, secondo il principio consolidato richiamato, la rapina si consuma quando si realizzano l'ingiusto profitto e l'altrui danno patrimoniale; l'intervento delle forze dell'ordine dopo il conseguimento, anche solo per breve tempo, del possesso della refurtiva non esclude la consumazione. Nel caso concreto, i militari non avevano controllato l'azione criminosa ma erano intervenuti solo successivamente, inseguendo gli autori, sicché era irrilevante che il ricorrente non avesse la disponibilità materiale del bene perché lo teneva il complice. Conseguentemente, oltre all'inammissibilità, è stata disposta la condanna al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La rapina è ritenuta consumata quando si verificano l'ingiusto profitto e l'altrui danno patrimoniale; la disponibilità materiale della refurtiva in capo a uno solo dei concorrenti non esclude la consumazione se l'impossessamento è già avvenuto.
Il ricorso è inammissibile quando i motivi sono aspecifici e si limitano a riprodurre censure già formulate in appello senza una vera critica argomentata della sentenza impugnata.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il motivo di ricorso deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata: la mera ripetizione delle doglianze di merito già disattese integra un motivo aspecifico e apparente, quindi inammissibile.
- Il delitto di rapina si consuma quando si realizza l'impossessamento idoneo a determinare l'ingiusto profitto e l'altrui danno patrimoniale; non è necessario che l'autore abbia la materiale disponibilità esclusiva della refurtiva se l'azione ha già oltrepassato la soglia della consumazione.
- L'intervento delle forze dell'ordine non vale a degradare il fatto a tentativo quando interviene solo dopo che la refurtiva sia stata acquisita, anche per un lasso di tempo apprezzabile, da parte del rapinatore o di uno dei concorrenti.
- Nei reati commessi in concorso, la disponibilità del bene da parte di uno solo dei compartecipi è sufficiente a integrare la consumazione, ove l'impossessamento sia già avvenuto nell'interesse comune del gruppo criminale.
Come è indicizzato
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