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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29700/2024 del 19/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato su due motivi principali: 1) violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione per il mancato riconoscimento dell'unicità del disegno criminoso (continuazione) tra i fatti oggetto delle quattro sentenze; la difesa sosteneva che indici quali identità del contesto territoriale, compatibilità temporale considerando arresti e carcerazioni, partecipazione di taluni reati con gli stessi correi e condanne definitive per associazione a delinquere giustificassero il riconoscimento unitario. 2) inosservanza dell'art. 187 disp. att. c.p.p. e mancanza di motivazione circa la scelta della pena base e la quantificazione degli aumenti per continuazione: si contestava che il Giudice dell'esecuzione avrebbe preso a riferimento la condanna finale più gravosa invece del singolo reato più grave e non avrebbe adeguatamente motivato gli aumenti adottati.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha dichiarato inammissibile la censura riguardante il mancato riconoscimento dell'unicità del disegno criminoso considerando la doglianza generica e non confrontata con la valutazione di merito del Giudice dell'esecuzione, il quale aveva motivatamente limitato il riconoscimento della continuazione a due distinti gruppi di reati. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto infondate le censure: il Giudice dell'esecuzione ha correttamente individuato quale reato più grave, per ciascun gruppo, quello cui corrispondeva la pena più elevata dopo lo scorporo, e ha richiamato le motivazioni degli aumenti operate dai giudici di cognizione, facendole proprie per relationem. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 671 cod. proc. pen.

    norma richiamata in relazione alla richiesta di riconoscimento della continuazione tra più sentenze; il provvedimento di merito ha valutato la sussistenza della continuazione in base agli elementi fattuali relativi a omogeneità delle condotte, contesto temporale e territoriale e partecipazione di correi

  • art. 187 disp. att. cod. proc. pen.

    utilizzata per individuare la 'violazione più grave' su cui calcolare la pena base: la Corte ha ritenuto corretta l'individuazione del reato più grave come quello cui corrispondeva la pena maggiore dopo lo scorporo delle continuazioni interne

  • art. 442 cod. proc. pen.

    richiamata in relazione alla riduzione per i reati giudicati con rito abbreviato; il Giudice dell'esecuzione ha applicato la riduzione prevista

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    norma invocata come motivo di cassazione per violazione di legge e vizio di motivazione; la Corte ha valutato i motivi e li ha ritenuti inammissibile o infondati a seconda dei profili

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    richiamo procedurale per la delimitazione della motivazione resa in sede di cassazione; la Corte ha esaminato i motivi nei limiti stretti previsti da tale disposizione

  • art. 4, legge n. 110 del 1975

    norma sostanziale relativa a taluni reati contestati (detenzione/uso di armi): citata come riferimento ai reati oggetto delle sentenze confrontate

Massime di principio

  • Il riconoscimento della continuazione tra più sentenze richiede una valutazione motivata e concreta degli elementi fattuali (identità del disegno criminoso, modus operandi, partecipazione di stessi correi, contesto temporale e territoriale); la mera appartenenza alla stessa categoria di reati non è di per sé sufficiente.
  • L'eterogeneità delle condotte, la diversa tipologia di vittime, l'ampio intervallo temporale e l'impiego di complici differenti possono legittimamente indurre il giudice a rifiutare il riconoscimento della continuazione tra gruppi di fattispecie.
  • Non tutti gli 'indicatori' della continuazione devono coesistere contemporaneamente, ma le obiezioni difensive generiche che non si confrontano con la valutazione di fatto del giudice di merito sono spesso ritenute inammissibili in sede di legittimità.
  • Per la determinazione della pena base ai fini degli aumenti per continuazione (art. 187 disp. att.) il criterio applicato consiste nell'individuare il reato "più grave" quale quello cui corrisponde la pena maggiore dopo l'eventuale scorporo delle continuazioni interne.
  • Il giudice dell'esecuzione può richiamare e fare proprie le motivazioni dei giudici di cognizione (per relationem), ma se la tecnica motivazionale viene espressamente contestata il ricorso deve formulare censure specifiche e non generiche.
  • In impugnazione è rischioso limitarsi a ragionamenti generici: le censure devono essere puntuali, confrontandosi con le valutazioni di fatto e di diritto espresse nel provvedimento impugnato.

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