Cassazione Penale, Sentenza n. 34560/2026 del 25/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (terzo acquirente)
La controversia
Il procedimento riguardava un’autovettura Volkswagen Tiguan, sottoposta a sequestro preventivo nell’ambito di indagini per appropriazione indebita continuata e frode nell’esercizio del commercio, contestate ad altri soggetti. Il veicolo era stato locato e, secondo l’ipotesi accusatoria, non restituito e successivamente ceduto a terzi; l’odierno resistente lo aveva acquistato con contratto stipulato il 12 settembre 2024 con una società di rivendita, dopo una serie di passaggi. Il Tribunale di Campobasso, in sede di riesame, aveva annullato il decreto di sequestro del G.i.p. di Larino del 28 febbraio 2026 per carenze motivazionali quanto al fumus commissi delicti e al periculum in mora. Il Pubblico ministero ha proposto un unico motivo, deducendo violazione dell’art. 568, comma 4, c.p.p.: il Tribunale avrebbe dovuto verificare l’interesse concreto ad impugnare del terzo e dichiarare inammissibile il riesame, poiché, quale acquirente a non domino di un bene mobile registrato, questi non avrebbe acquistato la proprietà né avrebbe diritto alla restituzione, non essendo applicabile l’art. 1153 c.c. ma l’art. 1162 c.c. La difesa ha contestato la premessa dell’acquisto a non domino e ha sostenuto che il terzo, acquirente e possessore in forza di un titolo contrattuale registrato al PRA, aveva comunque un interesse concreto alla rimozione del vincolo. Ha inoltre richiamato le lacune investigative sulla sequenza delle vendite e sulla titolarità del mezzo.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso del Pubblico ministero. Ha confermato che legittimazione e interesse all’impugnazione sono requisiti distinti: l’interesse deve consistere in un’utilità concreta e attuale correlata agli effetti del provvedimento, ma non presuppone sempre il diritto alla restituzione del bene. L’art. 322-bis c.p.p. include tra i legittimati anche la persona alla quale le cose sono state sequestrate. Nel caso concreto, il terzo disponeva dell’autovettura in forza di un contratto di compravendita registrato al PRA e non poteva escludersi a priori che fosse in buona fede o vittima di artifici; tali circostanze richiedevano ulteriori verifiche, ma erano sufficienti a riconoscere, almeno in astratto, un interesse all’impugnazione. La Corte ha inoltre rilevato che il Pubblico ministero non aveva documentato di aver sollevato davanti al Tribunale del riesame la questione di inammissibilità, così da provocare una decisione sul punto. Il ricorso non investiva invece i vizi motivazionali del decreto genetico rilevati dal Tribunale, la cui valutazione è rimasta ferma. Disposto il rigetto, senza statuizioni ulteriori riportate nel testo.
Norme richiamate
L'interesse a impugnare (art. 568, comma 4, cod. proc. pen.), quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, deve, quindi, essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento e sussiste solo se il mezzo di impugnazione proposto sia idoneo a costituire, attraverso l'eliminazione dell'atto pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente.
L’interesse a impugnare richiede un’utilità concreta e attuale derivante dalla rimozione del pregiudizio prodotto dal provvedimento; non è sufficiente una posizione meramente astratta.
A ciò poi si aggiunge che l’art. 322-bis cod. proc. pen. indica tra i soggetti legittimati a proporre impugnazione oltre al pubblico ministero, all'imputato e il suo difensore, alla persona che avrebbe diritto alla loro restituzione anche la persona alla quale le cose sono state sequestrate, disposizione che di per sé apre la strada ad una oggettiva legittimazione ad impugnare, fermo restando il successivo accertamento del relativo interesse.
È legittimata a impugnare il provvedimento cautelare reale anche la persona alla quale il bene è stato sequestrato, ferma la necessità di accertare separatamente il suo interesse concreto e attuale.
In materia di misure cautelari reali legittimato a ricorrere contro i provvedimenti del tribunale del riesame, secondo l'art. 325 cod. proc. pen., è solo il pubblico ministero presso questo tribunale e non anche quello che ha chiesto l'applicazione della misura.
Nel ricorso per cassazione contro i provvedimenti del tribunale del riesame in materia di misure cautelari reali è legittimato il pubblico ministero presso il tribunale del riesame, non quello che aveva richiesto la misura.
Il possesso da parte del terzo di buona fede, acquirente di un veicolo a non domino, non determina l'acquisto fino all'integrale decorso del termine decennale previsto dall'art. 1159 cod. civ. per l'usucapione dei beni mobili.
Il richiamo alla disciplina dell’usucapione decennale dei beni mobili registrati è riportato come argomento del ricorrente e non costituisce la ratio della decisione; la Corte decide invece sulla possibilità che sussista interesse all’impugnazione anche in assenza del diritto alla restituzione.
Orbene, venendo in rilievo un provvedimento di sequestro, pur legato a presupposti coinvolgenti il quadro indiziario, in relazione alla configurabilità di una fattispecie di reato rispetto alla quale siano ravvisabili le esigenze o i pericula specificamente previsti dalla norma, deve ritenersi che l'incidenza della misura debba essere valutata in relazione ai suoi effetti tipici, riassumibili nell'apposizione di un vincolo di indisponibilità sulla cosa.
Ai fini della valutazione dell’incidenza del sequestro preventivo, rileva il suo effetto tipico di rendere indisponibile il bene; tale incidenza può sostenere l’interesse all’impugnazione di chi dispone del bene in forza di un titolo contrattuale.
Massime di principio
- La legittimazione e l’interesse a impugnare sono condizioni distinte: la prima riguarda la titolarità di una situazione soggettiva astrattamente tutelabile; il secondo richiede che l’impugnazione possa procurare un’utilità concreta e attuale, rimuovendo un pregiudizio derivante dal provvedimento.
- Nel procedimento di impugnazione di un sequestro, l’interesse del soggetto legittimato non presuppone necessariamente che questi abbia diritto alla restituzione del bene: può rilevare anche una disponibilità giuridica fondata su un titolo contrattuale, purché sia prospettabile un pregiudizio concreto prodotto dal vincolo.
- La persona alla quale è stato sequestrato il bene rientra tra i soggetti legittimati a impugnare ai sensi dell’art. 322-bis c.p.p.; la sussistenza dell’interesse concreto e attuale deve comunque essere verificata autonomamente.
- La disponibilità meramente fattuale, precaria e priva di autonomia non basta, di per sé, a fondare la legittimazione; una disponibilità derivante da un titolo contrattuale può invece configurare una situazione soggettiva giuridicamente rilevante, da esaminare in concreto.
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