Cassazione Penale, Ordinanza n. 31968/2025 del 25/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto nell'interesse dell'imputato. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato contro l'ordinanza della Corte di appello di Milano dell'1 aprile 2025, emessa ai sensi degli artt. 81, comma 2, c.p. e 671 c.p.p., con cui era stata esaminata la richiesta di applicazione del vincolo della continuazione tra più reati. Il ricorrente lamentava indimostrate carenze motivazionali dell'ordinanza, chiedendo in sostanza un riesame nel merito della propria posizione. La Corte di cassazione rileva però che le censure erano in larga parte riproduttive di doglianze già esaminate e disattese, senza una critica specifica alle ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato, e che la prospettazione difensiva era in contrasto con le emergenze processuali e con la giurisprudenza consolidata sulla continuazione.
Norme richiamate
richiamato quale base normativa del vincolo della continuazione tra reati.
richiamato quale disposizione processuale applicata per la decisione sull'unificazione per continuazione in sede esecutiva o comunque incidentale.
Massime di principio
- In tema di continuazione ex art. 81, comma 2, c.p. e art. 671 c.p.p., il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già esaminate e disattese dal giudice di merito, senza confrontarsi specificamente con la motivazione del provvedimento impugnato, è inammissibile.
- Non è consentito trasformare il giudizio di legittimità in un riesame del merito della valutazione compiuta dal giudice di appello sulla sussistenza del vincolo della continuazione.
- La deduzione di criteri ermeneutici contrari alle emergenze processuali e alla giurisprudenza consolidata non è idonea a scalfire un'ordinanza adeguatamente motivata in ordine alla negazione o alla delimitazione della continuazione.
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