Cassazione Penale, Ordinanza n. 14132/2026 del 17/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, ritenendo i motivi generici, non specifici e non consentiti in sede di legittimità perché finalizzati a ottenere una nuova valutazione del merito e delle prove. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila del 13/06/2025, che aveva confermato la loro responsabilità penale. Uno dei ricorsi conteneva un solo motivo, ritenuto generico e aspecifico perché non si confrontava con la motivazione della Corte territoriale, che aveva individuato il ricorrente come il soggetto a cui erano stati consegnati denaro e monili, sulla base anche delle videoriprese. L'altro ricorso articolava più motivi, tutti diretti a contestare la ricostruzione dei fatti e la prova della responsabilità: anche tali censure sono state ritenute reiterative, prive di specifici confronti con la motivazione di merito e miranti a una inammissibile rivalutazione delle prove. Ulteriori motivi riguardavano il trattamento sanzionatorio, in particolare recidiva, attenuanti generiche, pena base e circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 5 c.p.: anche questi sono stati reputati manifestamente infondati e generici, perché la Corte di appello aveva valorizzato la gravità del fatto, le modalità odiose, la minorata difesa della persona offesa e l'assenza di elementi positivi. Il testo richiama inoltre il tema dell'inammissibilità del richiamo all'art. 192 c.p.p. in assenza di specifiche doglianze sul travisamento della prova.
Norme richiamate
La mancanza di specificità del ricorso, intesa anche come difetto di correlazione con la motivazione impugnata, comporta inammissibilità delle censure generiche o meramente reiterative.
Non può essere dedotta in cassazione una violazione di legge in modo generico, senza specifici rilievi sul travisamento delle prove o sulla illogicità della motivazione.
La determinazione della pena e la graduazione di aggravanti, attenuanti e pena base rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, purché sorretta da motivazione non arbitraria o manifestamente illogica.
La Corte di merito ha valorizzato la realizzazione del fatto in danno di persona in stato di minorata difesa, ritenendo ricorrente la circostanza aggravante.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione sono inammissibili i motivi che si risolvono in una mera rilettura del merito o in una diversa valutazione del compendio probatorio, senza specifico confronto con la motivazione della sentenza impugnata.
- La specificità del ricorso richiede che il motivo sia puntualmente correlato alle ragioni della decisione di merito e individui concreti errori logici o giuridici, non essendo sufficiente la riproposizione di doglianze già disattese.
- La deduzione di un travisamento della prova deve essere precisa e specifica; non è sufficiente invocare genericamente l'art. 192 c.p.p. per ottenere una nuova valutazione delle risultanze probatorie.
- La determinazione della pena, compresa la valutazione di recidiva, attenuanti generiche e aggravanti, è riservata al giudice di merito e non è censurabile in cassazione se la motivazione è sufficiente e non manifestamente illogica.
- La condizione di minorata difesa della persona offesa può legittimare il riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 5 c.p., se adeguatamente motivata dai giudici di merito.
Come è indicizzato
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