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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41514/2025 del 29/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che confermava il sequestro preventivo di un'area ritenuta demaniale, contestando: (1) la motivazione apparente del riesame perché la difesa avrebbe dimostrato, per tabulas tramite dati catastali trasfusi nel SID, l'esclusione dell'area dal demanio marittimo (e dunque incertezza sulla natura demaniale marittima e sul dolo richiesto dall'ipotesi di reato ex art.1161 c.n.); (2) la carenza o apparenza di motivazione in ordine al pericolo di inabillità (periculum), atteso che il tribunale si sarebbe limitato a richiamare la lettera di cui all'art.321 comma 1 c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse, osservando che la ricorrente non aveva contestato l'appartenenza pubblica dell'area né mostrato un interesse concreto e attuale alla restituzione del bene sequestrato (necessario per impugnare misure reali). Ne consegue il rigetto del gravame per inammissibilità; la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art.616 c.p.p. e al versamento, in via equitativa, di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende (tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n.186/2000 e della valutazione che il ricorso non era frutto di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità).

Norme richiamate

  • art. 1161 codice della navigazione (o normativa indicata come "c.n.")

    Norma richiamata quale titolo del reato contestato (anomalo annessione di area demaniale e impedimento dell'uso pubblico). La Corte non ha esaminato nel merito la sussistenza del reato perché ha dichiarato il ricorso inammissibile per mancanza di interesse dell'impugnante.

  • art. 321 comma 1 cod. proc. pen.

    Riferimento normativo invocato dal tribunale del riesame in relazione al periculum. La ricorrente aveva censurato la mancanza di motivazione su questo punto; la Corte ha rilevato la censura ma ha deciso il ricorso per inammissibilità per carenza di interesse senza entrare nel merito della valutazione del periculum.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per condannare la ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso.

  • Sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n.186

    Richiamata con riferimento al criterio per l'eventuale esenzione da sanzioni o per la determinazione del contributo alla Cassa delle Ammende: la Corte ha ritenuto che, pur non essendo il ricorso frutto di colpa, sia comunque equo disporre un versamento di euro 3.000,00.

Massime di principio

  • Per impugnare una misura cautelare reale (sequestro preventivo) il ricorrente deve dimostrare un interesse concreto e attuale alla restituzione del bene (es. titolarità o altro diritto che legittimi la richiesta di dissequestro).
  • La mera contestazione della qualificazione specifica dell'area all'interno del demanio pubblico (es. demanio marittimo vs altro demanio dello Stato), senza mettere in discussione la sua natura pubblica, non costituisce generalmente interesse sufficiente per ottenere l'annullamento del sequestro e la restituzione della cosa.
  • Se si deduce incertezza sulla natura pubblica del bene (p.es. dati catastali o aggiornamenti SID che potrebbero escludere la natura demaniale marittima), tali elementi devono essere presentati e collegati chiaramente all'interesse alla restituzione e all'evento tipico del procedimento (ad es. assenza di dolo): la semplice allegazione non è sufficiente a fondare l'impugnazione.
  • Le questioni relative al "periculum" richiedono motivazione specifica: il giudice deve valutare e argomentare il concreto pericolo rilevante ai fini del mantenimento della misura cautelare; la mancata motivazione può essere censurata, ma ciò non impedisce l'inammissibilità del ricorso se manca l'interesse sostanziale.
  • In caso di inammissibilità, la parte soccombente può essere condannata alle spese processuali e, salvo comportamenti colposi gravi, può comunque essere disposto un versamento equitativo alla Cassa delle Ammende, valutando l'eventuale assenza di colpa nella proposizione del ricorso.

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