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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25952/2025 del 15/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva disposto gli arresti domiciliari per il reato ascritto agli artt. 110, 416 c.p. (concorso esterno in associazione mafiosa). Il ricorrente deduceva: 1) vizio di motivazione per un presunto errore nel testo (riferimento al termine "il ricorrente" che avrebbe creato confusione, essendo Ilacqua parte interessata e non colui che aveva proposto appello), 2) carenza di motivazione sulle esigenze cautelari rilevando che i fatti si erano esauriti tra agosto 2020 e febbraio 2022 e che, dopo l'arresto di un altro indagato (Mariano Foti) e la modifica normativa (legge "Blocca Cessioni" del 23/05/2024), sarebbero venute meno le condizioni per la reiterazione dei reati.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure mirassero a una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità e non avessero evidenziato vizi di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione. Ha giudicato la motivazione del Tribunale coerente con le intercettazioni e le indagini, avendo il Tribunale posto in evidenza legami stabili dell'imputato con il clan "dei Barcellonesi" (Cosa Nostra), indipendenti dalle singole attività lucrative quali il superbonus. Il riferimento testuale a "il ricorrente" è stato ritenuto un refuso privo di incidenza. Il motivo nuovo proposto con memoria è stato ritenuto inammissibile. Per effetto dell'inammissibilità è stata disposta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende e sono stati disposti gli adempimenti per l'esecuzione dell'ordinanza cautelare (arresti domiciliari).

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Richiamato come norma sul concorso di persone nel reato; funzionale alla qualificazione della fattispecie contestata unitamente all'art. 416 c.p.

  • art. 416 cod. pen.

    Norma che disciplina l'associazione di tipo mafioso; la motivazione ha ravvisato legami stabili dell'imputato con l'associazione, giustificando le esigenze cautelari

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamata come base formale per le censure di motivazione proposte in Cassazione dal ricorrente

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede le conseguenze per i ricorrenti in caso di inammissibilità del ricorso (spese e somma da versare); applicata per condannare il ricorrente al pagamento di euro tremila

  • art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.

    Norma richiamata per gli adempimenti della cancelleria relativi all'esecuzione della misura cautelare disposta

  • Legge "Blocca Cessioni" (entrata in vigore 23/05/2024)

    Evocata dal ricorrente per sostenere la perdita delle condizioni per la reiterazione del reato; la Corte ha ritenuto tale modifica normativa irrilevante rispetto alla valutazione dei legami mafiosi stabili

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione avverso decisioni sulle misure cautelari è ammissibile principalmente quando denunzia violazioni di norme o manifesta illogicità della motivazione; non serve per chiedere una rivalutazione del merito o diversa valutazione delle fonti probatorie.
  • Errori formali o refusi nella motivazione (es. uso improprio del termine "il ricorrente") non comportano necessariamente l'annullamento se dal contesto emerge chiaramente il soggetto cui si riferisce e non sussiste confusione sostanziale.
  • La mera distanza temporale dei fatti o interventi normativi successivi non escludono automaticamente l'esigenza cautelare quando il giudice di merito rileva elementi concreti che indicano legami stabili e il rischio di reiterazione, soprattutto in reati connessi a organizzazioni mafiose.
  • Nuove censure introdotte tardivamente con memoria possono essere dichiarate inammissibili se implicano valutazioni di merito o riguardano valutazioni differenziate operate nei confronti di altri indagati.
  • In caso di inammissibilità del ricorso sono previste sanzioni pecuniarie e la condanna alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; inoltre la cancelleria esegue gli adempimenti per l'esecuzione della misura cautelare disposta.

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