Cassazione Civile, Ordinanza n. 11238/2024 del 26/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un gruppo di medici, già laureati e successivamente specializzati in anni anteriori al 2006-2007, aveva convenuto davanti al Tribunale diverse amministrazioni pubbliche chiedendo il riconoscimento del diritto a una remunerazione più adeguata per il periodo di specializzazione già concluso. I ricorrenti sostenevano di avere percepito gli emolumenti previsti dall'art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991, ma deducevano che il d.lgs. n. 368 del 1999, di recepimento della direttiva 93/16/CE, avesse previsto un incremento del compenso per i medici specializzandi, incremento poi effettivamente applicato solo con la legge n. 266 del 2005, con decorrenza dall'anno accademico 2006-2007. Chiedevano quindi il riconoscimento del maggior trattamento economico, oltre ai contributi previdenziali e assistenziali, a titolo contrattuale oppure, in subordine, risarcitorio. Le amministrazioni convenute eccepivano il difetto di legittimazione passiva e la prescrizione, domandando comunque il rigetto. Il Tribunale rigettava la domanda; la Corte d'appello di Cagliari confermava il rigetto. In cassazione i medici proponevano ricorso con un unico motivo contro la sentenza d'appello, ma prima della decisione il difensore depositava atto di rinuncia al ricorso, dichiarando che si era consolidato un orientamento giurisprudenziale contrario alle tesi prospettate.
La decisione
La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dai difensori muniti di procura speciale e ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione. Ha disposto la compensazione delle spese del giudizio di legittimità. Ha inoltre precisato che, pur applicandosi ratione temporis l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la definizione per rinuncia non è equiparabile a rigetto, inammissibilità o improcedibilità, sicché non è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
la trattazione del ricorso è stata fissata secondo il rito camerale previsto dalla norma.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
l'ulteriore importo del contributo unificato non è dovuto quando il giudizio si estingue per rinuncia, poiché tale esito non è equiparabile a rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257, art. 6
costituiva la base degli emolumenti percepiti dai medici specializzandi nel periodo considerato.
è richiamato come norma di recepimento della direttiva 93/16/CE che prevedeva un incremento del compenso degli specializzandi, poi attuato solo successivamente.
legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 300
ha dato effettiva attuazione all'aggiornamento del compenso, con decorrenza dall'anno accademico 2006-2007.
Massime di principio
- Quando il ricorrente rinuncia validamente al ricorso per cassazione, il giudizio si estingue senza pronuncia sul merito.
- La rinuncia al ricorso comporta di regola la compensazione delle spese quando la Corte non ravvisa ragioni diverse e non procede a una decisione sul contenuto delle censure.
- L'ulteriore contributo unificato previsto per le impugnazioni respinte o dichiarate inammissibili/improcedibili non si applica all'estinzione del giudizio per rinuncia, perché tale esito non è giuridicamente sovrapponibile a quei casi.
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