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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 16842/2022 del 25/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Richiesta di correzione di un errore materiale nell'ordinanza n. 27366/2020: omissione di una pronuncia di distrazione delle spese in favore dell'Avv. Cristallino, nonostante la medesima avesse formulato tale richiesta nel controricorso. L'istanza mirava a ottenere la rettifica senza dover proporre il formale ricorso previsto dagli artt. 365 e ss., per evitare ulteriori oneri di notifica e deposito. Il Procuratore Generale ha chiesto la correzione d'ufficio; la Corte ha esaminato la disciplina dell'art. 391-bis c.p.c. e la prassi relativa alla conversione di istanze di parte in procedimento d'ufficio, con riguardo agli obblighi di iscrizione a ruolo e instaurazione del contraddittorio.

La decisione

La Corte ha disposto la correzione dell'errore materiale contenuto nell'ordinanza n. 27366/2020 limitatamente alla parte relativa alla distrazione delle spese: le spese precedentemente liquidate in favore della controricorrente devono intendersi distraute in favore dell'Avv. Maria Cristallino, dichiaratasi antistatario nel controricorso. La Corte ha inoltre chiarito i profili procedurali relativi alla conversione in procedimento d'ufficio (necessità di decreto del Presidente, iscrizione a ruolo e instaurazione del contraddittorio con le notifiche a cura della cancelleria), pur rilevando che in questo caso il contraddittorio è stato ritenuto rispettato.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    Disciplina la correzione di errori materiali nei provvedimenti della Corte di cassazione: la correzione può essere chiesta dalla parte con ricorso o rilevata d'ufficio dalla Corte; la procedura deve rispettare le disposizioni dell'art. 380-bis c.p.c. (iscrizione a ruolo, decreto del presidente, notifiche).

  • art. 287 c.p.c.

    richiamato come criterio per errori materiali o di calcolo

    Definisce gli errori materiali o di calcolo correggibili; l'art. 391-bis rinvia a tale nozione per l'ambito di applicazione della correzione.

  • artt. 365 e ss. c.p.c.

    richiamati come via ordinaria per il ricorso di correzione

    Indicano la procedura del ricorso per la correzione che la parte deve seguire se il procedimento non viene attivato d'ufficio: iscrizione a ruolo, notifica alle altre parti, deposito degli atti.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Stabilisce le modalità dell'adunanza in camera di consiglio su proposta del relatore e l'obbligo di notificare tale proposta alle parti, con possibilità per le stesse di presentare memorie; norme richiamate per il procedimento di correzione d'ufficio.

  • d.l. 31/08/2016 n. 168 convertito con legge 25/10/2016 n. 197

    modifica dell'art. 391-bis applicabile ai ricorsi dopo il 30/10/2016

    Ha esteso la possibilità di chiedere la correzione di errori materiali 'in qualsiasi tempo' e ha previsto la disciplina della correzione anche d'ufficio per la Corte di cassazione.

  • D.P.R. 115/2002 art. 30

    richiamato in relazione agli oneri fiscali

    Riferimento alle questioni fiscali connesse ai procedimenti giudiziari (contributo unificato e importo forfetario), rilevanti nella valutazione dell'impatto organizzativo della conversione massiva di istanze in procedimenti d'ufficio.

Massime di principio

  • La correzione di errori materiali nei provvedimenti della Corte di cassazione può avvenire su istanza di parte o d'ufficio: se il Presidente dispone l'iscrizione a ruolo, il procedimento diventa d'ufficio e vanno applicate le regole dell'art. 380-bis (decreto del presidente, notifica della proposta del relatore, possibilità di memorie).
  • Un'istanza informale della parte può essere convertita in procedimento d'ufficio solo con un atto formale del Presidente che iscrive la causa a ruolo; in assenza di tale iscrizione la parte rimane tenuta a proporre il ricorso formale (artt. 365 e ss.).
  • L'omessa pronuncia sulla distrazione delle spese a favore del difensore che l'aveva richiesta nel corso del giudizio costituisce errore materiale correggibile ai sensi dell'art. 391-bis e può essere sanata con correzione limitata al dispositivo che concerne la distrazione.
  • La richiesta di distrazione delle spese in favore del difensore si ritiene validamente formulata anche se non contiene espressa dichiarazione sull'anticipazione delle spese o sulla mancata riscossione degli onorari; tali elementi possono essere impliciti nella domanda (giurisprudenza consolidata).
  • Il procedimento di correzione per errori materiali non può essere utilizzato per riformare sostanzialmente il giudicato o per nuove pronunce sulle spese; la correzione si limita a inesattezze materiali o di calcolo già presenti nel provvedimento.

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