Cassazione Civile, Sentenza n. 16942/2022 del 25/05/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La controversia riguardava il rimborso di una tassa locale sui marmi (istituita dalla legge 15/7/1911 n.749 e regolamentata dal Regolamento comunale art.13 delib. n.29/1999) ritenuta incompatibile con il diritto comunitario dalla Corte di giustizia. La contribuente chiedeva il rimborso della sorte capitale e il pagamento degli interessi nella misura del 6% annuo prevista dall'art.13 del regolamento comunale; il Comune contestava, impugnando la sentenza di merito, sostenendo: (1) carenza di giurisdizione del giudice tributario sulle questioni relative agli interessi; (2) errata quantificazione degli interessi da parte della Commissione regionale (applicazione indiscriminata del 6% per ogni annualità rispetto a tassi variabili in primo grado); (3) improprietà dell'impugnazione proposta prima della formazione del silenzio-rifiuto sull'istanza di rimborso (art.21 d.lgs.546/92); (4) che il regolamento comunale attuativo era da considerarsi abrogato/disapplicato in conseguenza della pronuncia della Corte di giustizia, sicché non poteva fondarsi su tale regolamento la pretesa agli interessi al 6%. In sintesi la questione cruciale era se il regolamento comunale potesse ancora fondare il diritto agli interessi e, in subordine, chi fosse competente e se i termini processuali fossero stati rispettati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i motivi 1 e 3 del ricorso del Comune (ossia ha ritenuto che la giurisdizione del giudice tributario sulle questioni relative agli interessi sussiste e che l'impugnazione non era inammissibile perché l'amministrazione aveva implicitamente rifiutato con il pagamento parziale), ha assorbito il secondo motivo e ha accolto il quarto motivo. Per effetto di ciò ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito senza rinvio, ha rigettato l'originario ricorso della contribuente: la pretesa agli interessi nella misura del 6% prevista dal regolamento comunale non poteva essere riconosciuta perché il tributo primario è stato dichiarato incompatibile con il diritto comunitario e la normativa regolamentare attuativa pertanto non è più applicabile. La Corte ha stabilito che la disapplicazione della norma primaria comporta l'inapplicabilità anche delle norme regolamentari attuative; ha inoltre disposto la condanna della controricorrente (la contribuente) alle spese di cassazione (liquidate in euro 5.250,00 + 200,00) e ha compensato le spese del doppio grado di merito.
Norme richiamate
D.lgs. 546/1992 (codice procedura tributaria), artt. 2, 3, 7, 19, 21, 22, 56 e seguenti, 99, 112
Usati per discutere la competenza delle Commissioni tributarie, i termini per impugnare (silenzio-rifiuto) e le regole processuali applicabili; la Corte ha confermato la giurisdizione tributaria sugli interessi accessori e che un pagamento parziale può costituire rifiuto implicito.
Art. 267 TFUE (referto alla Corte di giustizia)
Richiamato in relazione alla prevalenza del diritto comunitario e alla competenza della Corte di giustizia nell'interpretazione delle norme comunitarie.
Trattato CE (art. 23 TCE, citato nella causa C-72/03)
La Corte di giustizia ha ritenuto la tassa comunale incompatibile con l'art.23 TCE (divieto di dazi doganali e tasse di effetto equivalente), motivo che ha portato alla disapplicazione del tributo.
Legge 15 luglio 1911 n. 749 (articolo unico, istitutiva della tassa sui marmi)
Norma primaria che istituiva la tassa locale; la Corte ha ritenuto che, pur non essendo formalmente abrogata, va disapplicata se incompatibile con il diritto UE.
Regolamento comunale 'tassa marmi' (delibera comunale n.29/1999, art.13)
Prevedeva interessi al 6% per i rimborsi; la Corte ha stabilito che, essendo regolamento attuativo della norma primaria incompatibile con il diritto UE, non può essere applicato per fondare il diritto agli interessi.
Legge n.133/1999 (art.13) e Legge n.296/2006 (art.1 comma 165) e art.1284 c.c.
Citazioni normative richiamate nel motivo di gravame: la Corte ha considerato rilevanti le disposizioni ma ha deciso sulla base del principio di prevalenza e disapplicazione del diritto comunitario rispetto alla normativa nazionale e regolamentare.
Massime di principio
- Se un tributo primario è dichiarato incompatibile con il diritto dell'Unione, anche le norme regolamentari attuative perdono efficacia applicativa: non possono costituire una base valida per riconoscere diritti (es. interessi) collegati al tributo.
- Le questioni relative agli interessi collegati a un tributo sono accessorie e rientrano nella giurisdizione delle Commissioni tributarie anche se la sorte capitale è già stata definitivamente definita.
- Un pagamento parziale dell'amministrazione in esecuzione di un accordo o di una sentenza può essere interpretato come atto di rifiuto implicito relativo all'importo non corrisposto, rendendo tempestiva l'impugnazione del contribuente senza dover attendere il formarsi del silenzio-rifiuto.
- La disapplicazione del diritto interno incompatibile con il diritto UE non produce l'abrogazione formale della norma: la norma rimane formalmente vigente ma non può essere applicata; i rimedi per il contribuente seguono le norme generali sulla ripetizione dell'indebito e sul rimborso dei tributi incompatibili.
- Nelle richieste di rimborso il titolo per il riconoscimento degli interessi deve fondarsi su norme ancora applicabili: non è sufficiente richiamare una previsione regolamentare attuativa di una norma primaria disapplicata per effetto del diritto comunitario.
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